Amministratore di fatto e avviso intestato alla Srl: chi può impugnare (Cass. 25997/2026)

Amministratore di fatto e avviso intestato alla Srl: chi può impugnare (Cass. 25997/2026)

In breve. Con l’ordinanza n. 25997 del 30 settembre 2026 la Corte di cassazione ha stabilito che l’amministratore di fatto di una Srl, al quale sia stato notificato per sola conoscenza un avviso di accertamento intestato esclusivamente alla società, non è legittimato a impugnarlo: manca l’interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), perché l’atto non contiene alcuna pretesa, neppure solidale, nei suoi confronti. A impugnare deve essere la società, tramite chi ne ha formalmente la rappresentanza. Se il legale rappresentante resta inerte, l’avviso diventa definitivo.

Ricevere una copia di un avviso di accertamento non significa, per ciò solo, poterlo impugnare. È un principio che molti imprenditori scoprono tardi, quando il termine per ricorrere è ormai scaduto. L’ordinanza n. 25997/2026 offre l’occasione per ricostruire, dal punto di vista della difesa, chi può ricorrere, con quale veste e quali errori evitare.

L’amministratore di fatto può impugnare un avviso di accertamento intestato alla società?

No, se l’avviso è intestato soltanto alla Srl e a lui è stato notificato per mera conoscenza. Questo è il principio affermato dalla Cassazione con l’ordinanza del 30 settembre 2026, n. 25997, riportata da FiscoOggi e da Lavorofisco.it il 9 ottobre 2026.

Nel caso esaminato, secondo quanto risulta dalle fonti, la Guardia di finanza aveva rilevato maggiori redditi ai fini Ires e ricavi non dichiarati. L’Agenzia delle entrate aveva notificato l’avviso ai rappresentanti legali della Srl e a una persona indicata come amministratore di fatto. Aveva fatto ricorso soltanto quest’ultima, contestando sia tale qualifica sia la tardività della notifica.

La Corte ha ritenuto che il ricorso non potesse essere esaminato per questi motivi:

  • le maggiori imposte erano richieste soltanto alla società, senza alcuna contestazione di responsabilità tributaria, nemmeno solidale, verso la persona fisica;
  • la qualifica di amministratore di fatto non attribuisce la rappresentanza processuale dell’ente, che spetta ai soggetti formalmente investiti di quel potere;
  • anche la contestazione dell’erronea qualifica non è, in questa fase, sufficiente per ricorrere;
  • pesava, inoltre, il fatto che i rappresentanti legali della società non avessero impugnato l’atto.

Nota di trasparenza: ho esaminato la vicenda attraverso le fonti sopra indicate e non il testo integrale dell’ordinanza. Prima di impostare una difesa concreta è sempre opportuno leggere il provvedimento e l’atto impositivo.

Perché manca l’interesse ad agire?

Perché l’interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) richiede un pregiudizio attuale e concreto nella sfera giuridica di chi ricorre. Una Srl ha autonomia patrimoniale: l’obbligazione tributaria riguarda la società, e un avviso diretto solo ad essa non pone a carico della persona fisica alcun debito.

La persona che riceve l’atto “per conoscenza” è, in sostanza, il tramite attraverso cui l’ente viene raggiunto. Non è il destinatario della pretesa. Per questo non può chiedere l’annullamento dell’atto in nome proprio, e la stessa regola vale, in base a precedenti della Cassazione, quando l’obiettivo è soltanto negare di avere il potere rappresentativo in ragione del quale l’atto le è stato indirizzato.

Non si tratta di una novità isolata. La Cassazione, con la sentenza n. 12165 del 6 maggio 2024, aveva già escluso la legittimazione dell’amministratore di fatto a impugnare in proprio un avviso intestato alla società. In quell’occasione era stato precisato che l’interesse a contestare il proprio ruolo sorge in una fase successiva, quando l’amministrazione finanziaria avvia atti di riscossione direttamente nei suoi confronti. Orientamento analogo è stato espresso, in una pronuncia dell’aprile 2026, per l’ex amministratore che non aveva fatto iscrivere le proprie dimissioni nel Registro delle imprese.

Chi può impugnare l’avviso di accertamento notificato a una Srl?

Può impugnarlo la società, nella persona di chi ne ha la rappresentanza legale e processuale, quindi l’amministratore formalmente investito della carica, nel termine di 60 giorni dalla notifica (art. 21 D.Lgs. 546/1992), salvo sospensioni e proroghe previste dalla legge. Il ricorso è proposto dalla società, non dalla persona fisica a titolo personale.

Situazione Può ricorrere? Con quale veste
Legale rappresentante formale, avviso intestato alla Srl Sì In nome e per conto della società, entro il termine di legge
Amministratore di fatto, avviso intestato solo alla Srl e notificato per conoscenza No, in proprio (Cass. 25997/2026) Non ha né interesse ad agire né rappresentanza processuale
Persona fisica destinataria di una pretesa diretta (anche solidale o sanzionatoria) contenuta nell’atto Sì, in proprio Come destinatario della pretesa. Da valutare caso per caso sul contenuto dell’atto
Amministratore di fatto raggiunto da un atto di riscossione a suo nome Sì, secondo l’orientamento richiamato (Cass. 12165/2024) Può far valere in quella sede di non rivestire la qualifica contestata

La tabella ha valore orientativo: la legittimazione dipende sempre dal contenuto effettivo dell’atto, cioè dai soggetti indicati nell’intestazione e nella motivazione e dalle pretese che ne derivano.

Cosa succede se il legale rappresentante della società non impugna l’avviso?

L’avviso diventa definitivo. Scaduto il termine per ricorrere, la pretesa non può più essere contestata nel merito e l’Ufficio può procedere alla riscossione nei confronti della società. È il rischio che l’ordinanza mette in evidenza: chi si limita a una difesa “personale”, non ammessa, lascia decorrere il termine senza che la società abbia presentato ricorso.

Il passaggio pratico è semplice, ma spesso trascurato. Chi ha la gestione concreta dell’impresa, ma non la carica formale, deve fare in modo che il legale rappresentante in carica:

  • riceva l’atto e ne comprenda le scadenze;
  • valuti l’opportunità di ricorrere, di chiedere l’accertamento con adesione o di attivare altri strumenti deflativi;
  • conferisca per tempo l’incarico a un difensore abilitato.

Anche la contestazione sulla notifica, come la presunta tardività, deve essere fatta valere dalla società nel proprio ricorso. Un atto di impugnazione proposto dal soggetto sbagliato, o con la veste sbagliata, rischia di essere dichiarato inammissibile e di non salvare il termine per la società. Errori di questo tipo, legati alla veste del soggetto e alle regole di notifica, sono ricorrenti nel processo tributario: ne abbiamo parlato anche a proposito della notifica dell’appello tributario al domicilio eletto in primo grado.

Posso contestare di essere stato indicato come amministratore di fatto?

Sì, ma non in qualsiasi momento e non con qualsiasi atto. Secondo la giurisprudenza richiamata, l’interesse a contestare la qualifica nasce quando l’amministrazione agisce direttamente nei confronti della persona fisica, per esempio con un atto di riscossione o con un atto impositivo che contenga una pretesa a suo carico.

Fino a quel momento, il solo fatto di essere “indicato” come amministratore di fatto in un atto rivolto alla società non produce effetti diretti su di lui. Ciò non significa, però, sottovalutare la circostanza. Quell’indicazione è un segnale che l’Ufficio potrebbe in futuro cercare di estendere la responsabilità alla persona. Conviene quindi:

  • conservare con cura la documentazione che dimostra l’effettivo ruolo svolto (o non svolto) nella società;
  • evitare comportamenti, dichiarazioni o firme che possano essere interpretati come esercizio sistematico di poteri gestori;
  • non lasciare che le prove dell’estraneità si disperdano con il tempo.

Quando l’amministratore di fatto risponde personalmente dei debiti fiscali della società?

Solo quando esiste una base normativa che gli attribuisca responsabilità e l’Ufficio gliela contesta con un atto a lui diretto. La semplice qualifica di amministratore di fatto non rende la persona automaticamente debitrice delle imposte della Srl.

Esistono casi in cui la giurisprudenza ha esteso la responsabilità a chi gestiva di fatto la società, ad esempio nelle vicende di società-schermo o fittiziamente cancellate, come in una pronuncia della Cassazione commentata nel gennaio 2026. Sono fattispecie particolari, che dipendono dalle norme applicabili e dalle prove raccolte dall’Ufficio, e che non vanno confuse con l’ipotesi, ordinaria, di un avviso intestato solo alla società. In presenza di una pretesa diretta, la persona fisica diventa destinataria dell’atto e può ricorrere in proprio.

Nel processo, inoltre, la prova della gestione di fatto si fonda su elementi concreti. Come ha rilevato la giurisprudenza in altre occasioni, operare sui conti correnti e trattare con i fornitori possono costituire elementi significativi. Ogni caso va dunque valutato sui documenti specifici.

Cosa fare adesso: i passi concreti

  1. Leggi l’intestazione dell’atto. Verifica chi è indicato come destinatario e se vi sono pretese dirette (solidali, sanzionatorie o per responsabilità personale) nei confronti di una persona fisica.
  2. Annota la data di notifica. Il termine per ricorrere decorre dalla notifica alla società. Se l’atto ti arriva “per conoscenza”, il termine per la società non si interrompe.
  3. Informa subito il legale rappresentante. Se non sei tu a rivestire la carica formale, è lui che deve conferire l’incarico e firmare il ricorso a nome della Srl.
  4. Valuta gli strumenti difensivi. Ricorso (con eventuale procedimento di reclamo e mediazione, se ricorrono i presupposti di legge), istanza di accertamento con adesione, richiesta di autotutela per errori evidenti: ciascuno ha termini e effetti diversi.
  5. Prepara le eccezioni utili. Notifica, motivazione, calcolo della pretesa e onere della prova a carico dell’Ufficio (art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992) vanno esaminati sul fascicolo, insieme alle scadenze.
  6. Raccogli la documentazione sul tuo ruolo. Se sei indicato come amministratore di fatto, ordina atti, mandati, deleghe e comunicazioni che mostrano i confini effettivi delle tue funzioni.
  7. Non contare su un ricorso “personale”. Dopo questa ordinanza, il rischio di inammissibilità è concreto e il tempo perso non si recupera.

Domande frequenti

Ho ricevuto un avviso della Srl come amministratore di fatto: posso fare ricorso?

Non in proprio, se l’atto è intestato solo alla società e non contiene pretese nei tuoi confronti. Il ricorso va proposto dalla Srl tramite il legale rappresentante. Se l’atto contiene invece una pretesa diretta nei tuoi confronti, puoi impugnarlo come destinatario.

La notifica “per conoscenza” fa decorrere il termine per ricorrere?

Il termine di 60 giorni riguarda la società, destinataria dell’atto, e decorre dalla notifica a essa. La copia ricevuta a titolo personale non ti rende parte del giudizio. Per questo è importante coordinarsi subito con il legale rappresentante.

Posso contestare la tardività della notifica se ricorro solo io?

Secondo l’ordinanza 25997/2026, un ricorso proposto in proprio dall’amministratore di fatto, anche con contestazione della tardività della notifica, non supera il difetto di interesse ad agire. Eccezioni di questo tipo vanno sollevate dalla società nel proprio ricorso.

Il socio di una Srl può impugnare l’avviso intestato alla società?

La rappresentanza processuale della società spetta ai soggetti formalmente investiti. Chi non ha quel potere non può ricorrere al posto della società. Valutazioni diverse possono valere se l’atto contiene pretese dirette verso il socio: occorre esaminare l’atto.

L’ordinanza vale anche per l’ex amministratore?

Un orientamento analogo è stato affermato dalla Cassazione in una pronuncia dell’aprile 2026, che ha escluso la legittimazione dell’ex amministratore che non aveva iscritto le dimissioni nel Registro delle imprese. La soluzione concreta dipende dalle risultanze del caso.

Fonti e riferimenti normativi

Articolo aggiornato al 11 ottobre 2026.

Dott. Mario Amodeo – Dottore Commercialista e Revisore Legale

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