In breve. Con l’ordinanza del 6 ottobre 2026 nella causa C-667/24 (Sezione IX, su rinvio del Tribunale di Brindisi del 2024) la Corte di giustizia UE ha affermato che il fideiussore persona fisica, che aveva opposto il decreto ingiuntivo senza far valere la qualità di consumatore, non può essere privato di ogni controllo sulle clausole abusive nella fase esecutiva solo perché il decreto è passato in giudicato dopo l’opposizione. Il “giudicato implicito” non copre clausole che nessun giudice ha mai esaminato. Il principio, per ora, è noto attraverso le note di commento: ogni caso va valutato sugli atti, e la Cassazione italiana deve ancora confermarne l’applicazione.
Cosa ha deciso la Corte di giustizia UE nella causa C-667/24?
La Corte ha stabilito che la direttiva 93/13/CEE, letta alla luce del principio di effettività della tutela giurisdizionale, osta a una norma nazionale che impedisce al giudice dell’esecuzione di verificare il carattere abusivo delle clausole di una fideiussione. Lo stesso vale se gli impedisce di concedere un termine per l’opposizione tardiva, quando il decreto è stato opposto dal garante all’oscuro della possibilità di invocare la tutela consumeristica.
Secondo la nota di Diritto Bancario, la IX Sezione si è espressa con ordinanza del 6 ottobre 2026 sul superamento del giudicato implicito a tutela del fideiussore consumatore e sulla rilevabilità d’ufficio delle clausole abusive. Lo stesso dato è riportato dallo studio Tidona. Diritto del Risparmio titola invece “sentenza” e indica l’8 ottobre 2026: la discrepanza è formale, ma chi intende citare il provvedimento in un atto deve verificare data e forma sul sito della Corte (curia.europa.eu).
La vicenda, in sintesi, è questa:
- l’esecuzione era stata promossa dal cessionario del credito in forza di un decreto ingiuntivo opposto, senza che fosse sollevata l’eccezione di vessatorietà;
- nel giudizio di cognizione il garante persona fisica non aveva invocato né la qualità di consumatore né l’abusività di alcune clausole;
- avviata l’esecuzione, chiedeva al giudice dell’esecuzione un termine per l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
Le clausole contestate erano due: la deroga all’art. 1957 c.c. nella fideiussione omnibus e la deroga alla competenza territoriale.
Sono fideiussore e ho perso l’opposizione al decreto ingiuntivo: posso ancora contestare le clausole abusive?
Può essere possibile, ma solo a determinate condizioni. Per Tidona, il fideiussore persona fisica può far valere nell’esecuzione l’abusività delle clausole, anche dopo il rigetto definitivo dell’opposizione, se nel giudizio di opposizione nessun giudice le ha esaminate.
Il punto decisivo è che il giudicato formatosi sull’opposizione copre ciò che il giudice ha effettivamente deciso. Per la Corte non può coprire in modo implicito un vaglio sulle clausole abusive mai compiuto. Le note di commento riportano inoltre che è irrilevante che, quando il decreto è divenuto definitivo, il garante ignorasse di poter far valere la qualità di consumatore.
Le condizioni emerse dal rinvio e dalle note sono le seguenti:
- il garante deve poter essere qualificato come consumatore (verifica da fare in concreto);
- le clausole non devono essere state esaminate, neppure implicitamente, in alcuna fase del procedimento;
- il garante non deve essere stato informato della possibilità di far valere la tutela consumeristica, né in sede di emissione del decreto ingiuntivo, né successivamente.
Il testo ufficiale non è stato consultato direttamente in questa sede: le condizioni vanno verificate nella motivazione dell’ordinanza prima di impostare una difesa.
Il fideiussore persona fisica può essere considerato consumatore?
Sì, se garantisce un debito altrui senza un legame funzionale con la propria attività professionale. La qualifica non dipende dal fatto di essere garante, ma dallo scopo della garanzia e dal rapporto con il debitore principale.
La giurisprudenza europea lo ammette da tempo: il fideiussore può essere considerato consumatore (CGUE, 14 settembre 2016, C-534/15, Dumitraş, e 19 novembre 2015, C-74/15, Tarcău). In Italia, per anni, la Cassazione ha seguito un’impostazione opposta. Il Tribunale di Brindisi ha infatti sottolineato che il diritto vivente “disconosceva la qualità di consumatore solo perché garante, senza distinguere secondo lo scopo obiettivo della garanzia”. È questo il motivo per cui molti garanti non hanno mai invocato la tutela.
In pratica, il giudice guarderà a elementi come:
- il rapporto tra garante e società garantita (socio con quota significativa e poteri gestori, o familiare senza alcun ruolo);
- l’interesse economico personale nell’operazione;
- la presenza o meno di un collegamento con l’attività professionale del garante.
Un amministratore-socio di maggioranza difficilmente sarà considerato consumatore; il familiare che ha firmato per rapporti di parentela, con maggiore probabilità.
Il giudice dell’esecuzione può verificare d’ufficio le clausole vessatorie della fideiussione?
Secondo la Corte di giustizia, in questo scenario il giudice dell’esecuzione non può essere escluso dal controllo, né su domanda del garante né d’ufficio. Il quadro italiano precedente era già parzialmente aperto: con la sentenza 6 aprile 2023, n. 9479, le Sezioni Unite hanno affermato che, se il decreto ingiuntivo non opposto non motiva sul carattere non abusivo delle clausole, il giudice dell’esecuzione deve controllarlo d’ufficio.
La novità del caso C-667/24 è che il principio viene esteso a un decreto opposto. Il fondamento è la tutela effettiva del consumatore (artt. 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE e art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE), in linea con la sentenza della CGUE del 17 maggio 2022 (cause riunite C-693/19 e C-831/19). In Italia la nullità di protezione è rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 36, comma 3, del Codice del consumo.
| Situazione del decreto ingiuntivo | Controllo sulle clausole abusive nell’esecuzione | Riferimento |
|---|---|---|
| Decreto non opposto, senza motivazione sull’abusività | Il giudice dell’esecuzione deve controllare d’ufficio; il consumatore può avere un termine per opporsi tardivamente | CGUE 17 maggio 2022; Cass. SS.UU. 9479/2023 |
| Decreto opposto, clausole esaminate dal giudice dell’opposizione | Il giudicato copre quanto è stato effettivamente deciso | Principio generale sul giudicato |
| Decreto opposto per altri motivi, clausole mai esaminate, garante ignaro della tutela consumeristica | Il controllo è possibile; il giudicato implicito non lo esclude | CGUE, ord. 6 ottobre 2026, C-667/24 |
Posso fare opposizione tardiva a un decreto ingiuntivo già confermato dal tribunale?
Dopo l’ordinanza C-667/24, il garante può chiedere al giudice dell’esecuzione un termine per proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., limitata al profilo delle clausole abusive. Il giudice, rilevata la possibile abusività, dovrebbe informare l’esecutato di questa facoltà.
Quanto al termine, non vi è una regola uniforme nelle note consultate: nell’ordinanza di un giudice dell’esecuzione riportata da Giustizia Insieme, ad esempio, era stato concesso un termine di 40 giorni per proporre l’opposizione tardiva. Si tratta di un caso specifico, non di una regola generale: il termine va verificato nel provvedimento ricevuto e rispettato rigorosamente.
Attenzione ai limiti. Una pronuncia della Cassazione (Sez. III, 26 giugno 2024, n. 21638), segnalata da Diritto Bancario, ha escluso nel caso concreto una posizione di debolezza da tutelare tale da giustificare la disapplicazione del giudicato. Non è chiaro se la Cassazione recepirà il principio della CGUE senza distinguo: per questo la strategia processuale va costruita con cura.
La deroga all’art. 1957 c.c. nella fideiussione omnibus è una clausola abusiva?
Non lo è automaticamente: la valutazione spetta al giudice, caso per caso, ma solo se il garante è consumatore. L’art. 1957 c.c. impone al creditore di agire contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita (e di proseguire con diligenza); in caso contrario il fideiussore è liberato. Molti moduli bancari prevedono la deroga a questo termine.
La disciplina antitrust sulle fideiussioni conformi allo schema ABI è un tema diverso. Su quel versante, per un’analisi di dettaglio, rinvio all’articolo sulle fideiussioni ABI dopo le Sezioni Unite 24825/2026. Tidona osserva che il principio sulla deroga all’art. 1957 c.c. presuppone che la clausola a prima richiesta sia rimasta valida, e nella fideiussione del consumatore questa validità va verificata.
Cosa cambia per la SPV che ha acquistato il credito e agisce contro il garante?
Per banche e cessionari NPL il decreto confermato in opposizione non è più, in ogni caso, un titolo al riparo da contestazioni. Nel commento di Tidona si legge che il decreto confermato nel giudizio di opposizione non preclude più l’opposizione tardiva, qualora il garante possa essere qualificato come consumatore.
Gli effetti pratici attesi:
- maggiore incertezza sulle esecuzioni in corso contro garanti persone fisiche;
- possibili richieste di sospensione dell’esecuzione e di termine ex art. 650 c.p.c.;
- necessità per il cessionario di ricostruire la documentazione originaria (contratto di garanzia, fascicolo monitorio, sentenza di opposizione) per verificare se le clausole siano state esaminate.
Anche i garanti che non rientrano in questa casistica possono avere altri strumenti. Per i profili collegati alla condotta della banca, rimando all’articolo su cosa può opporre il fideiussore alla banca in caso di credito abusivo.
Cosa fare adesso: i passi concreti per il garante
- Raccogliere i documenti. Contratto di fideiussione, decreto ingiuntivo e relata di notifica, atto di opposizione, sentenza (o ordinanza) che l’ha definita e certificazione del passaggio in giudicato, atto di precetto e pignoramento, eventuale atto di cessione del credito alla SPV.
- Verificare le clausole. Individuare deroga all’art. 1957 c.c., deroga al foro, rinuncia alle eccezioni, clausole di pagamento a prima richiesta.
- Verificare la qualifica di consumatore. Ruolo nella società garantita, quota di partecipazione, motivo della garanzia, eventuale legame con l’attività professionale.
- Controllare cosa è stato deciso. Leggere l’atto di opposizione e la sentenza per accertare se le clausole sono state discusse o esaminate.
- Agire senza ritardo nell’esecuzione. Proporre, nella sede e nei termini corretti, istanza al giudice dell’esecuzione o opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) e, se del caso, chiedere il termine ex art. 650 c.p.c. e la sospensione della procedura.
- Non ignorare i termini. Le opposizioni a precetto e pignoramento hanno scadenze proprie, che non si prorogano per il solo fatto che sia pendente una questione europea.
Domande frequenti
Cosa significa “giudicato implicito” per un fideiussore?
Significa che una questione non decisa espressamente si considera coperta dalla sentenza perché presupposta dalla decisione. Per la CGUE, nel caso del garante consumatore ciò non può valere per clausole abusive mai esaminate.
La decisione riguarda anche le società e gli imprenditori?
No. La direttiva 93/13/CEE tutela solo i consumatori. Società e persone che agiscono per scopi professionali o imprenditoriali non ne beneficiano, salvo che per le altre tutele (ad esempio antitrust) previste dall’ordinamento.
L’esecuzione si blocca automaticamente?
No. Occorre un’iniziativa del garante e un provvedimento del giudice, che può decidere sulla sospensione. Non esiste un effetto automatico.
La Cassazione ha già applicato il principio?
Dalle fonti consultate non risulta ancora una pronuncia di recepimento. Va seguita l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità e di merito.
Valgono i vecchi decreti, anche anteriori alla giurisprudenza europea sul garante?
Secondo Tidona, la portata dell’ordinanza va oltre i decreti anteriori alla giurisprudenza europea sul garante consumatore. L’applicazione concreta dipende comunque dai fatti di ciascun caso.
Fonti e riferimenti normativi
- Corte di giustizia UE, Sez. IX, ordinanza 6 ottobre 2026, causa C-667/24 (rinvio pregiudiziale Tribunale di Brindisi, 12 settembre 2024); data indicata come 8 ottobre 2026 da una delle fonti: verificare su curia.europa.eu.
- Direttiva 93/13/CEE, artt. 6 e 7; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47.
- Corte di giustizia UE, 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19 (SPV Project 1503 e Banco di Desio).
- Cass., Sez. Un., 6 aprile 2023, n. 9479.
- Cass., Sez. III, 26 giugno 2024, n. 21638.
- Codice civile, art. 1957; Codice del consumo, art. 36, comma 3; Codice di procedura civile, artt. 615 e 650.
- Diritto Bancario, “Giudicato implicito e tutela del fideiussore consumatore: si pronuncia la CGUE” (9 ottobre 2026).
- Diritto del Risparmio, nota a CGUE C-667/24 (9 ottobre 2026).
- Studio Tidona, “Fideiussioni con clausole abusive: il giudicato implicito non copre le clausole mai esaminate”.
Articolo aggiornato al 12 ottobre 2026.
Dott. Mario Amodeo – Dottore Commercialista e Revisore Legale
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