
In breve. Con l’ordinanza n. 26020 del 1° ottobre 2026 la Sezione tributaria della Cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro una società che aveva compensato crediti IVA e IRAP con visto di conformità omesso (in un caso) o apposto da una professionista iscritta nell’elenco degli abilitati solo in un momento successivo. Secondo i commenti alla pronuncia, se il credito esiste ed è spettante, il difetto del visto è una violazione formale: non giustifica né il recupero del credito né le sanzioni proporzionali, purché non incida sull’imposta, sul versamento o sull’attività di controllo. Per chi riceve un atto di recupero, il punto difensivo è dimostrare l’esistenza sostanziale del credito.
Chi ha compensato in F24 crediti d’imposta oltre soglia e si vede notificare un atto di recupero perché il visto di conformità “non va bene” ha oggi un argomento difensivo in più. Va però usato con precisione: la Cassazione non dice che il visto sia irrilevante, dice che la sua irregolarità, da sola, non prova che il credito non spetti. Questo articolo, scritto dal punto di vista della difesa, spiega cosa è stato deciso, quali sono i limiti della pronuncia e come impostare il ricorso.
Se il visto di conformità manca o è irregolare, il Fisco può recuperare il credito compensato?
Non automaticamente. Secondo l’ordinanza n. 26020/2026, la funzione del visto è assicurare un controllo anticipato sull’esistenza e sulla spettanza del credito, affidato a un professionista abilitato. Se però la spettanza sostanziale del credito è accertata, la sua mancanza è una violazione meramente formale e non può giustificare il disconoscimento della compensazione.
Nel caso esaminato l’Agenzia aveva notificato più atti di recupero, con interessi e sanzioni, contestando crediti IVA e IRAP. Stando ai commenti, l’Ufficio non aveva messo in discussione l’effettiva esistenza dei crediti, ma solo la validità del visto. Le Corti di giustizia tributaria di merito avevano già dato ragione alla società; l’Agenzia sosteneva invece che il visto fosse un requisito sostanziale, la cui assenza determina un’indebita compensazione. La Cassazione ha rigettato questa impostazione.
Perché la violazione possa dirsi formale devono ricorrere due condizioni, in linea con l’art. 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 472/1997 sulle violazioni formali:
- l’irregolarità non deve pregiudicare l’esercizio dei poteri di controllo dell’Amministrazione;
- non deve incidere sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, né sul versamento del tributo.
Cosa succede se il visto è stato apposto da un professionista non ancora iscritto nell’elenco degli abilitati?
Per la Cassazione il principio vale anche in questo caso: l’iscrizione successiva nell’elenco informatizzato dei soggetti abilitati non trasforma, di per sé, la compensazione in indebita. Nella vicenda la professionista si era iscritta dopo il rilascio del visto. Il difetto riguardava dunque la legittimazione di chi attestava, non l’esistenza del credito.
Resta ferma la responsabilità del professionista. Nelle pronunce sul visto infedele, come l’ordinanza n. 4917 del 5 marzo 2026, la Corte ha ricordato che l’irregolarità rileva sul piano sanzionatorio nei confronti del certificatore, non come causa automatica di perdita del credito per il contribuente. Il Fisco conserva comunque il potere di verificare se il credito esiste davvero e di recuperarlo se risulta inesistente o indebitamente compensato.
Le sanzioni sono dovute se il credito IVA o IRAP esiste ma il visto è irregolare?
Secondo la Cassazione no, se la violazione resta formale. Le sanzioni proporzionali legate all’indebita compensazione presuppongono un credito non spettante; se il credito esiste e il controllo non è stato ostacolato, non c’è un danno all’Erario che le giustifichi. Nel caso deciso i giudici di merito avevano inoltre escluso una condotta fraudolenta e un concreto pregiudizio per l’Erario.
La pronuncia ha esteso la conclusione al credito IRAP: conta la spettanza sostanziale del credito, non la natura del tributo. È un punto utile perché molti atti di recupero riguardano insieme IVA e IRAP, come nel caso esaminato.
Che cosa distingue visto omesso, visto infedele e visto apposto da non abilitato?
Sono tre situazioni diverse, e conviene qualificare bene la propria prima di scrivere il ricorso. La tabella sintetizza gli orientamenti emersi dai commenti alle pronunce; va verificata sui testi integrali.
| Situazione | Pronuncia di riferimento | Effetto indicato dalla Cassazione |
|---|---|---|
| Visto omesso, credito esistente | Cass. 26020/2026; richiamo a Cass. 5289/2020 e 7154/2025 | Violazione formale se la spettanza non è contestata o è accertata |
| Visto apposto da professionista non ancora nell’elenco degli abilitati | Cass. 26020/2026 | Violazione formale se il credito esiste e il controllo non è ostacolato; principio esteso all’IRAP |
| Visto “infedele”: apposto da abilitato, ma senza i controlli previsti dal D.M. 164/1999 | Cass. 4917/2026 | Non legittima di per sé il recupero; rileva sul piano sanzionatorio verso il professionista |
Il principio vale sempre? I limiti da conoscere
No, ed è l’errore più rischioso. Si tratta di un’ordinanza della Sezione tributaria, non di una pronuncia delle Sezioni Unite: è autorevole e conforme a precedenti recenti, ma non vincola i giudici di merito. Inoltre il commento di Il Tributo, che richiama anche l’ordinanza n. 8845/2026, sottolinea che il visto non è una formalità “notarile”: il professionista deve svolgere un controllo anche sostanziale. Il commento ricorda che l’adempimento resta obbligatorio e che la sua violazione non è però una prova automatica di tributo non versato.
Ne derivano due conseguenze pratiche:
- il giudice deve verificare in concreto se il credito esiste e se il controllo è stato ostacolato; un’affermazione generica non basta;
- se il credito è realmente inesistente o non documentabile, il difetto del visto non offre alcuna protezione.
Cosa deve provare il contribuente per difendersi da un atto di recupero?
Deve dimostrare che il credito esisteva ed era spettante nel momento in cui è stato compensato. L’Agenzia, secondo la Corte, non può fermarsi al vizio del visto: se l’Ufficio non contesta l’esistenza del credito, la sua motivazione è debole; se invece la contesta, il contribuente deve essere pronto a documentarlo. Per l’onere della prova in generale resta rilevante l’art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992, ma sul credito dichiarato conviene non attendere che sia l’Ufficio a provarne l’inesistenza.
Documenti utili da raccogliere:
- dichiarazione IVA o IRAP da cui risulta il credito e relativa ricevuta di presentazione;
- registri IVA, fatture e scritture contabili che sostanziano il credito;
- modelli F24 con le compensazioni effettuate e la data di utilizzo;
- visto di conformità (se presente), con prova dell’incarico e della data di iscrizione del professionista nell’elenco degli abilitati;
- eventuale corrispondenza con l’Ufficio, utile a dimostrare che i controlli non sono stati ostacolati.
Come si impugna un atto di recupero per compensazione con visto mancante?
Con ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, di regola entro 60 giorni dalla notifica dell’atto (art. 21 D.Lgs. 546/1992). Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro il ricorso vale anche come reclamo ai sensi dell’art. 17-bis dello stesso decreto, con le relative regole procedurali: valore, termini e conseguenze vanno verificati sull’atto concreto.
Nel ricorso conviene distinguere i motivi:
- motivo principale: il credito esiste ed è spettante, quindi il difetto del visto è formale e non può fondare il recupero;
- motivo sulle sanzioni: assenza di pregiudizio al controllo e di incidenza su imposta e versamento, con richiamo al regime delle violazioni formali;
- motivi ulteriori: difetto di motivazione, vizi di notifica, decadenza dal potere di recupero, da valutare caso per caso sull’atto;
- richiesta di sospensione, se l’esecuzione dell’atto rischia di causare un danno grave.
Cosa fare adesso?
- Annotare la data di notifica dell’atto di recupero e calcolare subito il termine per il ricorso.
- Qualificare il difetto: visto omesso, apposto da non abilitato o infedele? Cambiano gli argomenti e i precedenti da richiamare.
- Verificare cosa contesta davvero l’Ufficio: solo il visto, oppure anche l’esistenza del credito? Questo orienta tutta la difesa.
- Ricostruire la prova del credito con dichiarazioni, registri, fatture e F24.
- Procurarsi il testo integrale dell’ordinanza 26020/2026 e dei precedenti, per citarli correttamente in giudizio.
- Valutare gli altri vizi dell’atto (motivazione, notifica, termini) e l’eventuale istanza di sospensione.
- Informare il professionista che ha apposto il visto, perché potrebbe essere chiamato a fornire documentazione e ha un proprio profilo di responsabilità.
Domande frequenti
La compensazione senza visto di conformità è sempre valida?
No. Per la Cassazione è valida, nel senso che non si perde il credito, quando questo esiste ed è spettante e il controllo non è stato ostacolato. Se il credito è inesistente, il Fisco può recuperarlo, e il difetto del visto non è una difesa.
Il principio vale anche per l’IRAP?
Sì. Secondo i commenti all’ordinanza n. 26020/2026, la Corte ha esteso la conclusione anche al credito IRAP: rileva la spettanza sostanziale del credito, non il tipo di tributo.
Il professionista che ha apposto un visto irregolare rischia qualcosa?
Sì, la responsabilità del certificatore resta distinta da quella del contribuente. Le pronunce sul visto infedele collocano le conseguenze sul piano sanzionatorio nei confronti del professionista. Il caso specifico va valutato.
Questa ordinanza è vincolante per tutti i giudici?
No. È un’ordinanza della Sezione tributaria, non delle Sezioni Unite. È conforme a precedenti come Cass. 4917/2026 e rappresenta un orientamento favorevole, ma ogni collegio decide sul caso concreto.
Entro quanto tempo si impugna un atto di recupero?
In via ordinaria entro 60 giorni dalla notifica, davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado. Per valori fino a 50.000 euro si applica anche la disciplina del reclamo. Verifica sempre le regole sull’atto che hai ricevuto.
Fonti e riferimenti normativi
- Cass. civ., sez. trib., ord. 1° ottobre 2026, n. 26020.
- Cass. civ., sez. trib., ord. 5 marzo 2026, n. 4917 (visto infedele).
- Cass. n. 8845/2026, richiamata nei commenti sulla natura non meramente formale del controllo.
- Cass. n. 5289/2020 e n. 7154/2025, richiamate nei commenti come precedenti sul visto omesso.
- Art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (art. 6, comma 5-bis, violazioni formali).
- D.M. 31 maggio 1999, n. 164 (controlli del professionista sul visto).
- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 7, 17-bis e 21.
- Fiscal Focus: visto di conformità irregolare, niente recupero se il credito è esistente e spettante
- GM Tax: Cass. ord. n. 26020 del 1° ottobre 2026
- Il Tributo: il visto di conformità irregolare non elimina in automatico il diritto alla compensazione
- Osservatorio Giustizia Tributaria: Cass. 4917/2026
- Eutekne.info: compensazione del credito senza visto di conformità salva
Nota: le considerazioni sull’ordinanza 26020/2026 si basano sui commenti pubblicati dalla stampa specializzata; per l’uso in giudizio va consultato il testo integrale del provvedimento.
Articolo aggiornato al 13 ottobre 2026.
Dott. Mario Amodeo – Dottore Commercialista e Revisore Legale
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