
In breve. Con l’ordinanza n. 25915 del 29 settembre 2026 la Sezione tributaria della Cassazione afferma che una dichiarazione d’intento formalmente regolare e trasmessa per via telematica all’Agenzia non basta a legittimare la vendita senza IVA, se è ideologicamente falsa perché il cliente non ha i requisiti sostanziali di esportatore abituale. Il fornitore che riceve un avviso di accertamento per l’IVA non applicata si difende provando di aver usato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Al Fisco spetta provare la conoscibilità della falsità; al cedente, la diligenza. Ogni caso va però valutato sui documenti specifici.
Chi vende in sospensione d’imposta ad esportatori abituali sa che la dichiarazione d’intento è il documento che consente di fatturare senza IVA. La pronuncia di fine settembre 2026 ricorda che quel documento, da solo, non è uno scudo. Vediamo che cosa significa in concreto, per chi si trova davanti a un avviso di accertamento, e come impostare la difesa nel processo tributario.
Se il mio cliente mi dà una dichiarazione d’intento falsa, devo pagare io l’IVA?
Può succedere: se la dichiarazione è ideologicamente falsa viene meno il presupposto della non imponibilità (art. 8, c. 1, lett. c), DPR 633/1972) e l’Ufficio può chiedere l’IVA al cedente che ha fatturato senza imposta. Non è però un esito automatico: il cedente può evitare il recupero dimostrando di aver agito con la diligenza richiesta.
Secondo la sintesi riportata dalle fonti professionali, nell’ord. 25915/2026 la Corte ha ribadito che spetta al contribuente dimostrare “la diligenza massima esigibile da un operatore accorto”, da valutare in base alle circostanze del caso concreto. Lo stesso orientamento emerge, secondo Lavorofisco, dall’ord. 26019 del 1° ottobre 2026: il venditore può essere chiamato a versare l’IVA non applicata se conosceva la frode o avrebbe potuto riconoscerla con le normali cautele professionali. In quel caso l’avviso di accertamento riguardava 552.986 euro di maggiore IVA, oltre a interessi e sanzioni.
Non si tratta di una novità assoluta: la Cassazione aveva già adottato un indirizzo rigoroso, come ricorda Eutekne richiamando l’ord. 16562/2026. La novità è la chiarezza con cui la regolarità formale e l’invio telematico vengono dichiarati insufficienti.
L’invio telematico della dichiarazione d’intento mi mette al riparo dal recupero dell’IVA?
No. La trasmissione telematica all’Agenzia è un adempimento necessario, ma non esaurisce gli obblighi del cedente. Per la Cassazione, una dichiarazione correttamente trasmessa non legittima l’operazione se proviene da un soggetto privo dei requisiti sostanziali di esportatore abituale.
Il riscontro della trasmissione resta comunque un obbligo autonomo. Eutekne ricorda che l’omessa verifica dell’avvenuto invio, prima di effettuare l’operazione, è sanzionata nella misura del 70% dell’imposta (art. 7, c. 4-bis, D.Lgs. 471/1997), fermo l’obbligo di pagare l’imposta. Due piani distinti, quindi:
- piano formale: acquisire la dichiarazione e la prova della trasmissione prima della cessione;
- piano sostanziale: poter dimostrare di non aver avuto, né di aver potuto avere con la dovuta attenzione, il sospetto che il cliente non fosse davvero un esportatore abituale.
Chi deve provare cosa nel processo tributario?
L’onere della prova è ripartito tra le parti: l’Amministrazione deve dimostrare gli elementi dai quali emerge che il fornitore conosceva, o poteva conoscere, la falsità; il fornitore deve poi provare di aver adottato le cautele esigibili. È coerente con l’art. 7, c. 5-bis, D.Lgs. 546/1992, per cui l’Ufficio prova in giudizio la violazione contestata e il giudice annulla l’atto se la prova non è sufficiente.
| Soggetto | Che cosa deve provare | Con quali strumenti |
|---|---|---|
| Agenzia delle Entrate | La falsità della dichiarazione e la conoscibilità, da parte del cedente, dell’assenza dei requisiti | Anche presunzioni gravi, precise e concordanti; non serve una prova diretta della partecipazione alla frode (Lavorofisco, su ord. 26019/2026) |
| Cedente (contribuente) | La diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo ragionevolezza e proporzionalità | Documenti, verifiche eseguite prima delle cessioni, corrispondenza, comportamenti tenuti davanti ai segnali di anomalia |
Va segnalata una cautela: le fonti citate commentano la pronuncia, e non ho riscontrato il testo integrale dell’ordinanza. Prima di fondare una strategia difensiva occorre leggere la motivazione e verificare come la Corte ha qualificato i fatti di quel caso.
Quali controlli devo fare su un cliente che dichiara di essere esportatore abituale?
La legge non fornisce un elenco tassativo di controlli: la diligenza si misura sulle circostanze concrete. La giurisprudenza offre però indicazioni utili. Secondo il commento di Eutekne all’ord. 16562/2026, gli elementi sintomatici vanno valutati nel loro complesso e non in modo atomistico; sono stati considerati rilevanti, sul piano presuntivo, fattori come le frequenti variazioni della sede sociale, la pubblicazione di un unico bilancio e una costituzione o un avvio di attività non compatibili con lo status di esportatore abituale. Altre pronunce commentate dalla stampa specializzata escludono che bastino controlli meramente formali, come la sola verifica VIES.
Come prassi prudenziale, e non come obbligo di legge, conviene documentare in un fascicolo per ciascun cliente:
- visura camerale, data di costituzione e inizio dell’attività, stabilità della sede;
- bilanci depositati e coerenza dei volumi dichiarati con la struttura dell’impresa;
- presenza di una reale organizzazione (dipendenti, sede operativa, rapporti con l’estero);
- coerenza tra gli acquisti in sospensione d’imposta e l’attività dichiarata;
- ricevuta di trasmissione della dichiarazione, acquisita prima della cessione;
- traccia delle verifiche e delle decisioni prese, comprese le sospensioni delle forniture quando emergono anomalie.
Ho ricevuto un avviso di accertamento IVA per una dichiarazione d’intento falsa: come mi difendo?
La difesa si sviluppa su due livelli: i vizi dell’atto e il merito della diligenza. Il termine ordinario per il ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado è di 60 giorni dalla notifica (art. 21 D.Lgs. 546/1992); è un termine perentorio e va controllato subito sulla data di notifica effettiva.
Tra i profili da esaminare, caso per caso:
- notifica e termini di decadenza: regolarità della notifica e rispetto dei termini per l’accertamento dell’IVA relativa all’annualità;
- contraddittorio preventivo: verificare se era dovuto e se è stato attivato (art. 6-bis L. 212/2000), e con quali conseguenze;
- motivazione: l’avviso deve indicare perché il cedente avrebbe potuto riconoscere la falsità, non limitarsi a constatare che il cliente non era esportatore abituale;
- presunzioni: la prova indiziaria dell’Ufficio deve essere grave, precisa e concordante; elementi isolati o equivoci vanno contestati, anche richiamando la necessità di una valutazione complessiva;
- diligenza: produzione ordinata dei documenti che dimostrano i controlli svolti e la reazione ai segnali di allarme;
- sanzioni: applicabilità, misura ed eventuale cumulo, da contestare separatamente dall’imposta.
Prima del ricorso, valgono anche gli strumenti deflativi: l’istanza di accertamento con adesione, che sospende i termini per impugnare, o l’autotutela quando emerge un errore dell’atto. Sono scelte strategiche da ponderare sull’importo e sulla solidità della prova documentale. Sul piano più generale dei vizi che incidono sul recupero di imposte e crediti, può essere utile anche l’articolo sul recupero del credito compensato in caso di visto di conformità mancante.
Quali errori evitare?
- Confidare nella sola ricevuta telematica: dopo la pronuncia, è un argomento debole se non accompagnato da altri elementi.
- Costruire il fascicolo dopo l’avviso: documenti formati solo ora hanno scarso peso; contano i controlli eseguiti prima delle cessioni.
- Lasciar scadere i 60 giorni: l’atto diventa definitivo e il merito non può più essere discusso.
- Ignorare i segnali di anomalia: continuare a fornire senza sospensioni dopo un campanello d’allarme indebolisce la posizione.
- Mescolare imposta e sanzioni: sono voci distinte, con motivi di difesa in parte diversi.
Cosa fare adesso
- Controlla la data di notifica dell’avviso e calcola subito il termine di 60 giorni.
- Raccogli i documenti relativi a ogni cliente contestato: dichiarazioni d’intento, ricevute di trasmissione, visure, bilanci, ordini, fatture, corrispondenza.
- Ricostruisci la cronologia dei controlli: che cosa hai verificato, quando, e quali segnali hai avuto.
- Analizza l’avviso: motivazione, prove presuntive, termini, notifica, contraddittorio, sanzioni.
- Valuta lo strumento: ricorso, istanza di adesione, autotutela, eventuale richiesta di sospensione se è in corso la riscossione.
- Per il futuro, adotta una procedura scritta di verifica dei clienti esportatori abituali, aggiornata periodicamente.
Domande frequenti
La dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia basta per fatturare senza IVA?
No. Per l’ord. 25915/2026 la regolarità formale e la trasmissione telematica non bastano se la dichiarazione è ideologicamente falsa. Il cedente deve poter dimostrare la diligenza esigibile.
Il Fisco deve provare che io partecipavo alla frode?
Secondo il commento di Lavorofisco all’ord. 26019/2026, non necessariamente: possono bastare presunzioni gravi, precise e concordanti da cui risulti che il cedente conosceva o poteva conoscere la falsità. Il merito va comunque esaminato caso per caso.
Cosa significa “diligenza massima”?
Significa quella esigibile da un operatore accorto, valutata con criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alle circostanze concrete. Non esiste un elenco legale di controlli: contano quelli effettivamente svolti e documentabili.
Entro quanto posso impugnare l’avviso di accertamento?
Il termine ordinario è di 60 giorni dalla notifica. L’istanza di accertamento con adesione può sospendere i termini, ma va valutata con attenzione e tempestività.
Se pago l’IVA, posso rivalermi sul cliente?
Dipende dal caso e dai rapporti contrattuali. È un profilo civilistico da valutare con i documenti alla mano, senza trascurare il termine per impugnare l’avviso.
Fonti e riferimenti normativi
- Art. 8, c. 1, lett. c), DPR 633/1972 (cessioni non imponibili a esportatori abituali).
- Art. 12-septies D.L. 70/1988 (indicato tra i riferimenti sul tema della dichiarazione d’intento).
- Art. 7, c. 4-bis, D.Lgs. 471/1997 (sanzione per omessa verifica della trasmissione della dichiarazione, come riportato da Eutekne).
- Art. 7, c. 5-bis, e art. 21, D.Lgs. 546/1992 (onere della prova; termine per il ricorso).
- Art. 6-bis L. 212/2000 (contraddittorio preventivo).
- Cass. civ., sez. trib., ord. 29 settembre 2026, n. 25915.
- Cass. civ., sez. trib., ord. 1 ottobre 2026, n. 26019 (come riportata da Lavorofisco e dalla stampa specializzata).
- Cass. civ., ord. n. 16562/2026 (come richiamata da Eutekne).
- Il Sole 24 Ore NT+ Fisco – Nella dichiarazione d’intenti non basta una regolarità formale
- Il Sole 24 Ore NT+ Diritto – Dichiarazioni d’intento false, il nodo è l’affidamento del cedente
- Altalex – Dichiarazione d’intento falsa: al Fisco la prova della conoscibilità, al cedente quella della “diligenza massima”
- Giornale delle PMI – Vendite a esportatori abituali
- Lavorofisco – Dichiarazione d’intento falsa: chi paga l’IVA?
- Sercontel – Legittimità della dichiarazione d’intento
Articolo aggiornato al 18 ottobre 2026.
Dott. Mario Amodeo – Dottore Commercialista e Revisore Legale
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Argomenti: dichiarazione d'intento, esportatore abituale, avviso di accertamento IVA, onere della prova, Cassazione, contenzioso tributario, diligenza del cedente
