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Cartella mai notificata e sovraindebitamento: la Consulta (sent. 160/2026) consente di impugnarla subito

di Dott. Mario Amodeo Pubblicato il 9 min di letturaDiritto Tributario
Cartella mai notificata e sovraindebitamento: la Consulta (sent. 160/2026) consente di impugnarla subito

In breve. Con la sentenza n. 160, decisa il 7 luglio 2026 e depositata il 6 ottobre 2026, la Corte costituzionale ha stabilito che il piccolo imprenditore sovraindebitato è legittimato a impugnare subito ruolo e cartella che assume invalidamente notificati. Può farlo già con l’avvio della fase stragiudiziale davanti all’OCC, senza attendere intimazione, ipoteca o pignoramento. Deve però rappresentare al giudice di aver avviato la fase e provare il sovraindebitamento e il pregiudizio concreto che quel debito produce nella procedura. Non cambia la regola generale: l’estratto di ruolo, da solo, resta non impugnabile.

Scoprire dall’estratto di ruolo cartelle che non si sono mai ricevute è una situazione frequente, soprattutto per chi sta valutando una procedura di composizione della crisi e deve capire quanto deve davvero al Fisco. La pronuncia della Consulta incide proprio su questo passaggio. Vediamo cosa dice, cosa non dice e come impostare la difesa.

Posso impugnare una cartella mai notificata scoperta dall’estratto di ruolo?

Di regola no, non direttamente: l’art. 12, comma 4-bis, DPR 602/1973 stabilisce che l’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella che si assumono invalidamente notificati possono però essere impugnati in via diretta quando il debitore dimostra che dall’iscrizione a ruolo gli può derivare uno dei pregiudizi che la norma elenca.

La disposizione è stata inserita dall’art. 3-bis del DL 146/2021 (conv. L. 215/2021) e poi sostituita dall’art. 12 del D.Lgs. 110/2024, in vigore dall'8 agosto 2024. Il testo originario limitava l’impugnazione diretta a ipotesi legate ai rapporti con la pubblica amministrazione. La Consulta, con la sentenza n. 190/2023, aveva dichiarato inammissibili le questioni sollevate ma aveva sollecitato il legislatore a rivedere la norma. La riforma del 2024 ha ampliato i casi.

Sul piano giurisprudenziale, la Cassazione (Sezioni Unite n. 26283/2022) ha ritenuto il comma 4-bis applicabile ai processi pendenti, perché concretizza l’interesse ad agire. Nell’ord. n. 28243/2024 ha precisato che in questi giudizi l’interesse va dimostrato, nelle fasi di merito attraverso la rimessione nei termini.

Cosa ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza 160/2026?

La Corte ha esaminato le questioni sollevate dal Giudice di pace di Milano (ordinanza del 3 novembre 2025) sull’art. 12, comma 4-bis, DPR 602/1973. Presidente Amoroso, relatore Antonini.

Il caso: un piccolo imprenditore, prima di accedere alla procedura di sovraindebitamento, aveva chiesto l’accesso agli atti all’Agenzia delle entrate-Riscossione. Dagli estratti di ruolo risultavano cartelle per circa 4.200 euro (4.200,54 euro secondo la ricostruzione di alcune fonti) che sosteneva di non aver mai ricevuto. Voleva costruire il piano sui debiti realmente dovuti, non su quelli semplicemente iscritti a ruolo.

ProfiloEsito
Censure ex artt. 77 e 117, c. 1, Cost. (uso del decreto-legge)Inammissibili
Altre censure (tra cui artt. 3, 24, 111, 113 Cost.)Non fondate, per erroneità del presupposto interpretativo del rimettente
Interpretazione adeguatriceIl piccolo imprenditore sovraindebitato rientra già nella lett. d) del comma 4-bis, cioè nelle procedure del Codice della crisi (CCII) per l’imprenditore minore, fin dall’avvio della fase stragiudiziale davanti all’OCC

In sostanza, la Corte non ha creato una nuova ipotesi e non ha dichiarato illegittima la norma: ha chiarito che la lettera d), letta correttamente, già comprendeva questa situazione. Il giudice rimettente aveva invece ritenuto che servisse una fase più avanzata, come la domanda giudiziale di accesso alla procedura.

Basta avviare la fase davanti all’OCC per impugnare ruolo e cartella?

No, l’avvio della fase davanti all’OCC è necessario ma non basta da solo. Secondo la Corte, il debitore deve rappresentare al giudice di aver instaurato la fase stragiudiziale e dare prova della propria legittimazione. Deve quindi:

  • allegare e provare la condizione di sovraindebitamento;
  • dimostrare l’incidenza pregiudizievole del debito risultante da ruolo e cartella sulla regolare conclusione della procedura che intende attivare.

Il comunicato della Corte spiega che il pregiudizio può riguardare, tra l’altro, il diniego o la revoca dell’omologazione, il diniego o la perdita dell’esdebitazione e persino profili di responsabilità penale. In pratica, è utile che il ricorso documenti:

  • la data e il contenuto dell’istanza all’OCC;
  • la situazione patrimoniale e debitoria del ricorrente;
  • l’estratto di ruolo e la richiesta di accesso agli atti all’agente della riscossione;
  • le ragioni per cui la cartella si ritiene non validamente notificata;
  • il modo in cui l’incertezza su quel debito incide sul piano o sulla proposta.

Nelle note di commento più prudenti si sottolinea che la sentenza non autorizza l’impugnazione generalizzata degli estratti di ruolo. Valgono ancora i limiti del comma 4-bis e il requisito dell’interesse ad agire.

Quali sono i casi di impugnazione diretta previsti dall’art. 12, comma 4-bis?

Sono sei, tutti subordinati alla prova di un pregiudizio derivante dall’iscrizione a ruolo. Le lettere d), e) ed f) sono state aggiunte dal D.Lgs. 110/2024.

LetteraPregiudizio da dimostrare
a)Effetti previsti dal codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), ad esempio per la partecipazione a gare
b)Riscossione di somme dovute al debitore da soggetti pubblici, anche per le verifiche ex art. 48-bis DPR 602/1973
c)Perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione
d)Nell’ambito delle procedure previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (qui rientra la sentenza 160/2026)
e)In relazione a operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati
f)Nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto dell’art. 14 D.Lgs. 472/1997

La Corte osserva che in più ipotesi il legislatore ha usato formule ampie («per la perdita di un beneficio», «in relazione» a finanziamenti, «nell’ambito» della cessione d’azienda). Ne ricava che anche la lettera d) va letta in modo non restrittivo.

Posso eccepire decadenza e prescrizione senza aspettare l’intimazione di pagamento?

Sì, ma solo se ricorre uno dei casi del comma 4-bis. Fuori da queste ipotesi, il contribuente che ha scoperto la cartella solo dall’estratto di ruolo dovrà di norma attendere un atto successivo, come intimazione, preavviso di ipoteca, fermo o pignoramento, e impugnare quello, facendo valere il vizio di notifica della cartella presupposta.

Il vizio di notifica è rilevante perché, se la cartella non è mai stata validamente notificata, può essere stato violato il termine di decadenza per la notifica oppure può essersi compiuta la prescrizione del credito. I termini variano a seconda della natura del credito (tributo erariale, tributo locale, contributi, sanzioni) e vanno verificati caso per caso. Per questo il fascicolo da raccogliere comprende, oltre all’estratto di ruolo, la copia della cartella e delle relate di notifica, che si possono chiedere all’agente della riscossione.

Per le tutele successive alla cartella e per gli errori da evitare, rimandiamo anche agli approfondimenti su contenuto e difese contro il preavviso di ipoteca esattoriale (Cass. 25944/2026) e sulla guida al pignoramento esattoriale sul conto corrente.

Come faccio a sapere quanto devo davvero al Fisco prima di un concordato minore o di una liquidazione controllata?

Bisogna ricostruire il debito sui documenti, non sul solo importo iscritto a ruolo. L’estratto di ruolo mostra ciò che l’agente della riscossione ha in carico, ma non dice se le cartelle sono state notificate validamente, se i termini di decadenza e prescrizione sono stati rispettati o se il carico è stato in parte sgravato.

Questo è il nodo che ha portato al giudizio costituzionale: chi presenta una proposta all’interno del CCII (concordato minore o liquidazione controllata) deve indicare i debiti con correttezza. Un credito fiscale non dovuto, perché estinto per decadenza o prescrizione, altera il piano. La sentenza riconosce che l’incertezza su quel debito può pregiudicare la regolare conclusione della procedura e consente di sciogliere il dubbio subito, in sede giurisdizionale, già nella fase davanti all’OCC.

Cosa fare adesso: i passi pratici

  1. Richiedere l’estratto di ruolo e l’accesso agli atti all’Agenzia delle entrate-Riscossione, chiedendo copia delle cartelle e delle relate di notifica.
  2. Verificare le notifiche: indirizzo usato, data, modalità, firma, eventuali irregolarità rispetto alla residenza o sede del destinatario.
  3. Valutare i termini di decadenza e prescrizione applicabili a ciascun credito, distinguendo per natura del tributo o del contributo.
  4. Avviare la fase davanti all’OCC se il sovraindebitamento è reale, documentando data e contenuto dell’istanza.
  5. Preparare la prova del pregiudizio: come quel debito incide su piano, omologazione o esdebitazione.
  6. Impugnare ruolo e cartella davanti al giudice competente (dipende dalla natura del credito), indicando il caso del comma 4-bis, lett. d).
  7. Non trascurare gli atti successivi: se arriva un’intimazione o un pignoramento, i termini per impugnarli decorrono comunque e sono brevi.

Un errore da evitare: ritenere che l’iscrizione all’OCC sia sufficiente senza prova del pregiudizio, oppure impugnare l’estratto di ruolo in assenza di uno dei casi tipizzati. Anche la scelta di rateizzare va ponderata: sul punto vedi rateizzazione della cartella e acquiescenza (Cass. ord. 25516/2026).

Domande frequenti

L’estratto di ruolo è impugnabile?

No, l’art. 12, comma 4-bis, DPR 602/1973 lo esclude. Sono invece impugnabili in via diretta il ruolo e la cartella che si assumono invalidamente notificati, nei casi tassativi di pregiudizio previsti dalla norma.

La sentenza 160/2026 vale per tutti i contribuenti?

No. Riguarda il piccolo imprenditore sovraindebitato che ha avviato la fase davanti all’OCC. Non è un via libera generale all’impugnazione degli estratti di ruolo.

Serve già una domanda di accesso al concordato minore o alla liquidazione controllata?

Secondo la Corte è sufficiente aver instaurato la fase stragiudiziale davanti all’OCC, provando sovraindebitamento e pregiudizio concreto. Non occorre attendere la domanda giudiziale.

Che cosa può contestare il ricorrente?

L’invalidità della notifica di ruolo e cartella e, di conseguenza, l’eventuale decadenza o prescrizione del credito. L’esito dipende dai documenti del caso concreto e non è prevedibile in astratto.

Questa sentenza vale anche per i giudizi già pendenti?

La sentenza non regola direttamente questo profilo. Per i giudizi in corso sulle cartelle conosciute dall’estratto di ruolo la Cassazione ha affermato che il comma 4-bis si applica anche ai processi pendenti e che l’interesse ad agire va dimostrato. Serve una valutazione sul singolo fascicolo.

Fonti e riferimenti normativi

  • Corte costituzionale, sentenza 6 ottobre 2026, n. 160 (decisa il 7 luglio 2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 7 ottobre 2026): Gazzetta Ufficiale; comunicato stampa del 6 ottobre 2026 su cortecostituzionale.it.
  • Art. 12, comma 4-bis, DPR 29 settembre 1973, n. 602 (aggiunto dall’art. 3-bis DL 146/2021, conv. L. 215/2021; sostituito dall’art. 12 D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110).
  • Art. 19 D.Lgs. 546/1992 (atti impugnabili).
  • D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza): concordato minore, liquidazione controllata, fase stragiudiziale davanti all’OCC.
  • Corte costituzionale, sentenza 17 ottobre 2023, n. 190.
  • Cass., Sez. Un., 6 settembre 2022, n. 26283; Cass., ord. 4 novembre 2024, n. 28243.
  • Artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 Cost.
  • Testo della sentenza: EIUS; sintesi del Dipartimento della Giustizia Tributaria (MEF).

Articolo aggiornato al 19 ottobre 2026.

Dott. Mario Amodeo – Dottore Commercialista e Revisore Legale

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Dott. Mario Amodeo Dottore Commercialista e Revisore Legale · Albo ODCEC Palermo n. 1701/A. Si occupa di contenzioso bancario, difesa tributaria e fiscalità delle cripto-attività.

Argomenti: cartella non notificata, estratto di ruolo, sovraindebitamento, Corte costituzionale, art. 12 comma 4-bis DPR 602/1973, OCC, contenzioso tributario, riscossione