
In breve. Con l’ordinanza n. 25399 del 16 settembre 2026 (Sez. I civile, Pres. Terrusi, Rel. D’Acquino) la Cassazione ha stabilito che il contratto di mutuo, nella specie chirografario, è un atto a titolo oneroso revocabile ai sensi dell’art. 67, comma 2, l.fall. Il curatore può quindi eccepirne l’inefficacia già in sede di verifica dello stato passivo (art. 95 l.fall.) per far escludere il credito restitutorio della banca. Resta necessario provare che il mutuo sia stato concluso nei sei mesi anteriori al fallimento e che la banca conoscesse lo stato di insolvenza. È una decisione che interessa imprese finanziate, soci e garanti.
Il mutuo di solito si guarda dal lato del debitore: rate, tassi, garanzie. Questa pronuncia lo guarda dal lato opposto. Riguarda il credito della banca quando l’impresa finanziata fallisce poco dopo e cosa accade nello stato passivo. Per un imprenditore o un garante conoscere questo meccanismo serve a capire come si muoverà la procedura e quali documenti saranno decisivi. Le informazioni che seguono si basano sul testo e sui commenti dell’ordinanza reperiti presso fonti professionali. Ogni caso va comunque valutato sui documenti specifici.
La banca può perdere il credito del mutuo se l’impresa fallisce poco dopo?
Sì, può accadere, se ricorrono i presupposti della revocatoria fallimentare. Secondo la Cassazione il mutuo non è sottratto alla revocatoria perché ha portato liquidità all’impresa. La Corte lo riconduce agli atti a titolo oneroso dell’art. 67, comma 2, l.fall. Per le fonti consultate, la revocabilità dipende dall’aumento del passivo creato dall’obbligo di restituire capitale e interessi. Per questo il pregiudizio ai creditori è considerato in re ipsa e il curatore non deve provare un danno concreto.
La stessa Corte dà atto che sul punto non constano precedenti specifici. Si tratta quindi di un orientamento nuovo, espresso con un’ordinanza della Sezione semplice. Non è una pronuncia delle Sezioni Unite e bisognerà vedere se verrà confermata.
Cos’è la revocatoria fallimentare di un mutuo chirografario?
È l’azione, o l’eccezione, con cui la curatela chiede di dichiarare inefficace verso la massa dei creditori un atto compiuto dall’impresa prima del fallimento. Il mutuo chirografario è il finanziamento non assistito da garanzia reale, come l’ipoteca. L’art. 67, comma 2, l.fall. colpisce gli atti a titolo oneroso compiuti entro sei mesi prima della dichiarazione di fallimento, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato di insolvenza.
Il principio di diritto è quello enunciato dalla Corte: il mutuo è un atto negoziale a titolo oneroso oggetto di revocatoria ex art. 67, comma 2, l.fall. Di conseguenza il curatore può eccepirne l’inefficacia ai sensi dell’art. 95, comma 1, l.fall., per escludere il credito restitutorio basato sul titolo.
Secondo i commenti, la Corte ha citato anche la norma corrispondente del Codice della crisi (art. 166, comma 2, CCII). La fattispecie esaminata, però, era regolata dalla legge fallimentare.
Il curatore può contestare il credito della banca già nella verifica dello stato passivo?
Sì. La Cassazione ha ammesso che il curatore sollevi l’eccezione revocatoria “in via breve” durante la verifica del passivo, senza avviare un’azione autonoma. Il titolo su cui la banca fonda la domanda di ammissione può così essere dichiarato inefficace nei confronti della massa e il credito restitutorio escluso. È un aspetto importante sul piano pratico, perché sposta la discussione nella fase di accertamento del passivo.
| Elemento | Cosa risulta dall’ordinanza |
|---|---|
| Atto | Mutuo chirografario concesso a una società poi fallita |
| Norma di riferimento | Art. 67, comma 2, l.fall. (revocatoria); art. 95 l.fall. (eccezione in sede di verifica del passivo) |
| Periodo rilevante | Sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento |
| Prova a carico del curatore | Conoscenza dello stato di insolvenza da parte della banca; non occorre provare il danno ai creditori |
| Esito nel caso concreto | Ricorso della banca rigettato; credito escluso; condanna alle spese |
Come si prova che la banca conosceva l’insolvenza?
La conoscenza può essere provata anche per presunzioni. Secondo le sintesi dell’ordinanza, il giudice può valorizzare la circostanza che la banca abbia chiesto una situazione patrimoniale aggiornata dell’impresa. Nel caso esaminato il mutuo era assistito da garanzia pubblica MCC, concesso nel periodo pandemico. Gli obblighi di istruttoria avevano indotto il Tribunale a ritenere verosimile che la banca avesse acquisito dati da cui emergevano segnali di difficoltà. La garanzia pubblica, secondo i commenti, non esonera la banca dalle verifiche sulla situazione finanziaria del debitore.
Per questo hanno peso i documenti dell’istruttoria: richieste di bilanci, situazioni contabili, visure, dati di Centrale Rischi, comunicazioni tra banca e impresa. Il Tribunale competente era quello di Verona e il mutuo era stato concesso in prossimità della domanda di concordato.
Se il mutuo è revocato, la banca perde anche il capitale?
Non necessariamente, ma deve agire correttamente. Secondo le sintesi, la banca può chiedere la restituzione del capitale come indebito oggettivo (art. 2033 c.c.), purché la domanda sia ritualmente proposta. Nel caso deciso la domanda è stata ritenuta inammissibile perché non proposta tempestivamente. Quindi la dichiarazione di inefficacia non porta automaticamente alla perdita del capitale, ma la banca deve formulare la richiesta nei tempi e nei modi previsti.
Dai commenti emerge inoltre che, nel caso concreto, una parte del credito (240.000 euro su 300.000 richiesti) era già stata esclusa perché il creditore era stato soddisfatto. L’esclusione riguardava dunque la quota residua.
Se il mutuo viene revocato, cosa succede ai fideiussori?
La questione resta aperta e va valutata caso per caso. Dalle fonti consultate non risulta che l’ordinanza abbia deciso sulla posizione dei garanti. Alcuni commentatori osservano che l’argomento dell’incremento del passivo è comune sia al mutuo sia alla fideiussione.
Si possono fare alcune considerazioni prudenti, che sono una lettura professionale e non un principio affermato dalla Corte:
- l’inefficacia dichiarata in sede concorsuale opera nei confronti della massa dei creditori; occorre capire quali effetti abbia sul rapporto tra banca e garante;
- conta il momento della richiesta di pagamento al garante e l’eventuale escussione già avvenuta;
- il garante può avere altre contestazioni, indipendenti dalla revocatoria: se ti interessa questo profilo, leggi cosa può opporre il fideiussore alla banca in caso di credito abusivo e come cambiano le fideiussioni ABI dopo le Sezioni Unite 24825/2026.
Come ci si difende quando il curatore solleva l’eccezione di revocatoria?
Si difende innanzitutto contestando i presupposti dell’art. 67, comma 2. Ecco i punti che, in base alla decisione, appaiono centrali:
- Periodo sospetto: verificare la data di stipula e di erogazione rispetto alla sentenza di fallimento. Il termine è di sei mesi.
- Conoscenza dell’insolvenza: la prova spetta al curatore e può essere presuntiva. Va esaminato quali elementi disponeva davvero la banca al momento della concessione.
- Domanda di restituzione del capitale: deve essere proposta ritualmente e per tempo.
- Opposizione allo stato passivo: contro il decreto che esclude o riduce il credito è previsto un termine di 30 giorni dalla comunicazione (art. 98 l.fall.; per le procedure del Codice della crisi, art. 206 CCII). Il termine va controllato sul decreto notificato e sulla norma applicabile alla singola procedura.
Queste indicazioni valgono soprattutto per la banca, ma interessano anche chi ha garantito il finanziamento o ha rapporti con la procedura. Il garante, ad esempio, può avere interesse a conoscere l’esito dell’ammissione e a documentare tutto ciò che sa dell’istruttoria.
Cosa fare adesso
- Controlla le date. Individua la data del contratto di mutuo, quella di erogazione, quella della domanda di concordato (se c’è stata) e quella della sentenza di fallimento.
- Raccogli i documenti. Contratto, piano di ammortamento, delibere, estratti conto, bilanci e situazioni patrimoniali consegnati alla banca, comunicazioni e istruttoria di finanziamento.
- Verifica le garanzie. Controlla fideiussioni, garanzie pubbliche (come MCC) e eventuali escussioni già avvenute, con relative date e importi.
- Leggi il progetto di stato passivo. Se sei garante o socio, chiedi di conoscere la posizione della banca e le eccezioni del curatore.
- Rispetta i termini. Controlla subito il termine per l’opposizione o per le osservazioni indicato nelle comunicazioni della procedura.
- Fatti assistere prima di rispondere alla banca. Una valutazione tempestiva evita di compromettere le difese.
Domande frequenti
Il mutuo chirografario è sempre revocabile se l’impresa fallisce?
No. Occorre che sia stato concluso nei sei mesi prima del fallimento e che il curatore provi la conoscenza dell’insolvenza da parte della banca. Fuori da questi presupposti la revocatoria dell’art. 67, comma 2, non opera.
Il curatore deve dimostrare di aver subito un danno?
Secondo la Cassazione no: il pregiudizio ai creditori è considerato in re ipsa, perché il mutuo accresce il passivo con l’obbligo di restituzione.
Serve un’azione separata o basta l’eccezione nello stato passivo?
Basta l’eccezione. L’ordinanza ammette che il curatore la sollevi in sede di verifica del passivo ai sensi dell’art. 95 l.fall., per escludere il credito restitutorio.
La garanzia MCC protegge la banca dalla revocatoria?
Secondo i commenti all’ordinanza no: la garanzia pubblica non esonera la banca dalle verifiche sulla situazione finanziaria del debitore. Nel caso deciso, anzi, gli obblighi di istruttoria sono stati valorizzati per presumere la conoscenza dell’insolvenza.
L’ordinanza vale anche per i mutui ipotecari?
Il caso riguarda un mutuo chirografario. Dalle fonti consultate non emergono indicazioni sui mutui garantiti da ipoteca: eventuali estensioni vanno valutate sul testo dell’ordinanza e sulla giurisprudenza successiva.
Fonti e riferimenti normativi
- Cass. civ., Sez. I, ord. 16 settembre 2026, n. 25399 (Pres. Terrusi, Rel. D’Acquino).
- Art. 67, comma 2, e art. 95 R.D. 267/1942 (legge fallimentare); art. 98 l.fall. sull’opposizione allo stato passivo; art. 166, comma 2, e art. 206 D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi), richiamati dai commenti.
- Art. 2033 c.c. (indebito oggettivo).
- Diritto Bancario, La revocatoria fallimentare del contratto di mutuo chirografario (18 settembre 2026).
- Il Caso.it, Diritto Bancario e Finanziario (scheda del 15 ottobre 2026).
- Il Sole 24 Ore NT+ Diritto, Fallimento, il mutuo stipulato nel periodo “sospetto” è revocabile.
- Tidona, Cassazione n. 25399/2026, massime e sintesi redazionali.
Articolo aggiornato al 20 ottobre 2026.
Dott. Mario Amodeo – Dottore Commercialista e Revisore Legale
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Argomenti: revocatoria fallimentare, mutuo chirografario, stato passivo, Cassazione 25399/2026, fideiussori, curatore fallimentare, contenzioso bancario
