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Plusvalenze bitcoin prima del 2023: già tassabili per la Cassazione (sentenza 20740/2026)

di Dott. Mario Amodeo Pubblicato il 9 min di letturaCripto-attività
Plusvalenze bitcoin prima del 2023: già tassabili per la Cassazione (sentenza 20740/2026)

In breve. Con la sentenza n. 20740 (udienza 28 aprile 2026, depositata il 5 giugno 2026) la Cassazione, sezione III penale, ha escluso che prima della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) esistesse un vuoto normativo sulle plusvalenze da bitcoin. Se derivavano da operazioni speculative o di investimento, erano già redditi diversi di natura finanziaria (art. 67, comma 1, lett. c-quinquies, TUIR). La Corte ha confermato un sequestro preventivo di 138.151,90 euro, relativo a plusvalenze 2021 non dichiarate. È una decisione cautelare, non una condanna. Chi ha operato nel 2021-2022 senza dichiarare non può più contare sull’argomento del «vuoto di legge».

Le plusvalenze su bitcoin del 2021 e 2022 erano tassabili anche prima della legge di bilancio 2023?

Sì, secondo la Cassazione lo erano, ma solo quando derivavano da operazioni con finalità speculativa o di investimento. Non basta quindi che un guadagno risulti dalla blockchain: l’imponibilità va verificata operazione per operazione.

Il ragionamento della Corte è questo:

  • le plusvalenze da bitcoin con finalità di investimento erano già riconducibili ai redditi diversi di natura finanziaria dell’art. 67, comma 1, lett. c-quinquies, TUIR;
  • la lett. c-sexies, introdotta dalla L. 197/2022, ha specificato e riordinato la materia (minusvalenze, permute tra cripto-attività), senza creare ex novo l’imposizione;
  • di conseguenza, non c’è applicazione retroattiva in malam partem né violazione del principio di legalità penale.

La Corte ha anche corretto la motivazione del Tribunale di Firenze: non è sufficiente richiamare l’art. 53 della Costituzione (capacità contributiva) per affermare che ogni arricchimento sia tassabile. Il presupposto è la finalità di investimento, e va ricostruito caso per caso. Chi ha acquistato per usare le cripto come mezzo di pagamento o per altre finalità non speculative ha quindi ancora argomenti da far valere, da documentare però con cura.

Cosa significa la sentenza Cassazione 20740/2026 sulle criptovalute?

Significa che il Fisco e la magistratura penale possono contestare plusvalenze cripto anche per annualità precedenti al 2023, e che l’omessa indicazione in dichiarazione può diventare rilevante anche penalmente, sopra le soglie di legge.

Il caso, secondo le ricostruzioni pubblicate, riguardava plusvalenze da bitcoin per circa 531.353 euro realizzate nel 2021 su piattaforme di scambio e non dichiarate. L’imposta evasa è stata quantificata in 138.151,90 euro, cifra che corrisponde all’aliquota sostitutiva del 26% in vigore per quel periodo. Il Tribunale di Firenze, in sede di riesame, aveva già confermato il sequestro; la Cassazione ha respinto il ricorso dell’indagato, pur rettificando la motivazione.

Attenzione ai limiti della pronuncia:

  • riguarda la fase cautelare (sussistenza del fumus del reato): non accerta la responsabilità penale;
  • non rende imponibile «qualsiasi movimento» in cripto-attività;
  • non è una norma, ma un orientamento della sezione penale: il giudice tributario può valutare diversamente il singolo caso.

Esiste inoltre un dibattito sulla qualificazione giuridica delle cripto. Per la sentenza 20740/2026 le plusvalenze speculative rientrano nella lett. c-quinquies (strumenti finanziari); la successiva Cass. pen., sez. II, 16 luglio 2026, n. 26731 (autoriciclaggio e mixing) qualifica invece i bitcoin come beni smaterializzati ex art. 810 c.c., ma ribadisce, secondo le sintesi pubblicate, l’imponibilità delle plusvalenze anteriori alla L. 197/2022. Il punto qualificatorio non è pacifico e può avere rilievo nella difesa.

Se non ho dichiarato le plusvalenze cripto degli anni scorsi rischio un procedimento penale?

Il rischio penale esiste solo se si superano soglie precise; sotto, la violazione resta amministrativa (sanzioni e interessi). Ogni caso va valutato sui documenti.

La dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000) è punita con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi, ma solo quando, congiuntamente:

  • l’imposta evasa supera 100.000 euro con riferimento a una singola imposta;
  • gli elementi attivi sottratti a tassazione superano il 10% di quelli dichiarati, o comunque 2 milioni di euro.

Se la dichiarazione non è stata presentata affatto, il riferimento è l’omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000), con una soglia di imposta evasa diversa (50.000 euro). Le soglie si valutano per anno d’imposta e per singola imposta: più operazioni dello stesso anno si sommano.

Se esiste anche un solo profilo di mascheramento (ad esempio servizi di «mixing» e successivi reimpieghi), la Cassazione 26731/2026 mostra che possono aggiungersi contestazioni più gravi, come l’autoriciclaggio.

Il Fisco può sequestrarmi beni per le imposte evase sulle cripto?

Sì, in presenza di un procedimento penale per reato tributario il giudice può disporre un sequestro preventivo, anche per equivalente, fino all’importo dell’imposta evasa. Nel caso deciso, il sequestro era di 138.151,90 euro.

Il percorso è istruttivo. In un caso dello stesso filone fiorentino (annualità 2021) la Cass. pen., sez. III, n. 1760/2025 (udienza 20 novembre 2024, depositata il 15 gennaio 2025) aveva annullato con rinvio un sequestro probatorio di 1,88805294 bitcoin, equivalente a circa 120.638 euro di imposta: le criptovalute non sono moneta a corso legale e la motivazione era carente. Quella pronuncia non escludeva l’evasione, ma contestava la forma della misura. Con la 20740/2026 la misura confermata riguarda una somma in euro pari all’imposta evasa: a chi sperava in una «immunità» dei patrimoni digitali, la breccia si è dunque chiusa.

In pratica, il sequestro può colpire conti, immobili o altri beni del contribuente, non solo le cripto. Ci si difende con il riesame, contestando in particolare il calcolo dell’imposta, il superamento delle soglie e la qualificazione delle operazioni.

DAC8 e questionari dell’Agenzia: posso essere controllato anche per gli anni 2021 e 2022?

Sì: le annualità 2021 e 2022 sono ancora, in linea generale, nei termini di accertamento. I termini ordinari (art. 43 DPR 600/1973) sono il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, e del settimo anno successivo in caso di omessa dichiarazione.

Anno d’impostaDichiarazione presentata (infedele)Dichiarazione omessa
202131 dicembre 202731 dicembre 2029
202231 dicembre 202831 dicembre 2030

Date indicative, calcolate sulle regole ordinarie: vanno verificate sul caso concreto, perché possono incidere ulteriori ipotesi (ad esempio violazioni sul monitoraggio, quadro RW).

Sul fronte dei controlli, il recepimento della DAC8 (D.Lgs. 194/2025) porta dal 2026 i dati degli operatori di cripto-attività verso il Fisco; è un flusso prospettico, non retroattivo. Per il passato, le informazioni arrivano da altre strade: questionari già inviati per le annualità 2023-2024, flussi bancari, dati degli exchange, indagini della Guardia di Finanza. Ne parliamo in dettaglio in questo articolo sui questionari del Fisco sulle cripto 2023-2024 e sul costo di acquisto e in questa guida alla fine dell’anonimato delle cripto-attività. Alcune fonti riportano cifre sulle plusvalenze riportate a tassazione dalla Guardia di Finanza, ma non le ho potute verificare su fonti istituzionali e non le cito come dato certo.

Posso fare il ravvedimento operoso per le plusvalenze cripto non dichiarate prima del 2023?

Spesso sì, ma i margini dipendono dallo stato del procedimento. Il ravvedimento consente di pagare imposta, interessi e sanzioni ridotte, e di presentare una dichiarazione integrativa; i tempi sono fondamentali.

Gli elementi da considerare:

  • Prima di ricevere atti dell’Amministrazione (questionario, invito, verifica, avviso di accertamento) la regolarizzazione ha di norma le condizioni più favorevoli, anche sul piano delle sanzioni.
  • Effetti penali: il pagamento integrale del debito tributario può rilevare come causa di non punibilità o come elemento di valutazione a favore dell’indagato, ma le condizioni temporali dell’art. 13 D.Lgs. 74/2000 vanno verificate attentamente caso per caso, così come l’effetto di un eventuale procedimento già aperto.
  • Dichiarazione integrativa: deve indicare correttamente plusvalenze e costi (nel modello dell’epoca, il quadro RT per le plusvalenze con imposta sostitutiva). Il quadro RW per il monitoraggio è una violazione distinta, con sanzioni proprie: ne parliamo in questo approfondimento su quadro RW e residenza fiscale.

L’aliquota da applicare alle annualità 2021-2022 è quella allora vigente (26%): il 33% previsto dall’art. 1, comma 24, L. 207/2024 vale dal 2026 e non si applica al passato.

Come provo il costo di acquisto delle cripto se ho perso lo storico delle operazioni?

Si ricostruisce con documenti alternativi. Il costo documentato riduce la base imponibile: senza prova, il rischio è che la contestazione colpisca l’intero corrispettivo.

Fonti utili:

  • estratti e report scaricabili dagli exchange (anche se l’account è chiuso, spesso si può chiederli all’assistenza);
  • estratti conto bancari e carte di credito con i bonifici verso le piattaforme;
  • indirizzi dei wallet ed esplorazione della blockchain per ricostruire date e quantità;
  • email di conferma, ricevute, screenshot con data, quotazioni storiche di riferimento.

Una ricostruzione ordinata, con foglio di calcolo e relazione tecnica che spieghi i criteri adottati, è anche la base migliore per rispondere a un questionario o per costruire una difesa.

Cosa fare adesso

  1. Raccogli i dati: elenca exchange, wallet e anni in cui hai venduto, convertito o permutato cripto-attività nel 2021-2022 (e, se rilevante, 2023-2025).
  2. Ricostruisci le operazioni una per una, con date, valori in euro e costi documentati.
  3. Valuta la finalità delle operazioni (investimento/speculazione o altro): è il criterio su cui si regge l’imponibilità.
  4. Calcola imposta e soglie penali per ciascun anno, per capire se il rischio è solo amministrativo o anche penale.
  5. Verifica se hai già ricevuto atti (questionari, inviti, comunicazioni, notifiche): cambiano i tempi e le strategie.
  6. Scegli la strada: ravvedimento e integrativa, contraddittorio con l’Agenzia, contenzioso tributario o difesa nel procedimento penale, con professionisti coordinati.
  7. Non ricorrere a mascheramenti (mixing, trasferimenti ripetuti): possono aggravare la posizione.

Domande frequenti

La sentenza 20740/2026 è una condanna?

No. Riguarda un sequestro preventivo: la Corte valuta la sussistenza del fumus del reato, non la responsabilità dell’indagato, che si accerta nel giudizio di merito.

Tutte le plusvalenze cripto prima del 2023 erano tassabili?

No. Secondo la Corte rilevano quelle derivanti da operazioni con finalità speculativa o di investimento. La finalità va ricostruita operazione per operazione.

Quale aliquota si applica alle plusvalenze 2021-2022?

L’imposta sostitutiva del 26% vigente all’epoca. Il 33% previsto dalla L. 207/2024 vale dal 2026 e non è retroattivo.

Il ravvedimento elimina anche il rischio penale?

Non automaticamente. Il pagamento integrale del debito può avere effetti favorevoli, ma dipende da tempi e condizioni dell’art. 13 D.Lgs. 74/2000 e dallo stato dell’eventuale procedimento.

Posso essere controllato per il 2021 se ho già dichiarato qualcosa?

Sì. Se la dichiarazione era presentata ma incompleta, i termini ordinari di accertamento per il 2021 arrivano indicativamente al 31 dicembre 2027.

Fonti e riferimenti normativi

  • Art. 67, comma 1, lett. c-quinquies), TUIR (DPR 917/1986)
  • Art. 67, comma 1, lett. c-sexies), TUIR, introdotta dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023)
  • Art. 4 (dichiarazione infedele), art. 5 (omessa dichiarazione) e art. 13 (cause di non punibilità), D.Lgs. 74/2000
  • Art. 43 DPR 600/1973 (termini di accertamento)
  • Art. 53 Cost.
  • Art. 1, comma 24, L. 207/2024 (aliquota 33% dal 2026)
  • D.Lgs. 194/2025 (recepimento DAC8)
  • Cass. pen., sez. III, udienza 28/04/2026, dep. 05/06/2026, n. 20740
  • Cass. pen., sez. III, udienza 20/11/2024, dep. 15/01/2025, n. 1760
  • Cass. pen., sez. II, 16/07/2026, n. 26731
  • Commento con testo integrale: avvocatodelgiudice.com
  • Commento: Edotto, 8 giugno 2026
  • Commento: Brocardi.it
  • Commento: Fiscal Focus

Questo articolo ha finalità informativa e non sostituisce una consulenza sul caso specifico: importi, soglie e termini vanno verificati sui documenti.

Dott. Mario Amodeo – Dottore Commercialista e Revisore Legale

Articolo aggiornato al 22 ottobre 2026.

Se hai venduto o convertito cripto-attività nel 2021-2022 e non sei certo di aver dichiarato correttamente, una valutazione tempestiva può fare la differenza tra una regolarizzazione ordinata e una contestazione. Lo studio analizza lo storico delle operazioni, ricostruisce i costi, verifica le soglie penali e ti assiste nel ravvedimento, nel contraddittorio con l’Agenzia e nel contenzioso. Scrivici dalla pagina contatti, chiama lo 0915089033 o invia una email a info@studioamodeo.eu.

Dott. Mario Amodeo Dottore Commercialista e Revisore Legale · Albo ODCEC Palermo n. 1701/A. Si occupa di contenzioso bancario, difesa tributaria e fiscalità delle cripto-attività.

Argomenti: plusvalenze cripto, bitcoin, Cassazione, dichiarazione infedele, sequestro preventivo, ravvedimento operoso, DAC8, reati tributari