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DAC8/CARF: cosa comunicano gli exchange al Fisco sulle tue cripto (e perché "comunicato" non significa "tassato")

di Dott. Mario Amodeo Pubblicato il 10 min di letturaCripto-attività
DAC8/CARF: cosa comunicano gli exchange al Fisco sulle tue cripto (e perché "comunicato" non significa "tassato")

In breve. Dal 1° gennaio 2026 i prestatori di servizi per le cripto-attività (exchange e piattaforme) raccolgono i dati dei clienti residenti secondo la DAC8/CARF, recepita in Italia dal D.Lgs. 194/2025. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 giugno 2026 (n. 186865) fissa la prima comunicazione al 30 giugno 2027 e il primo scambio tra autorità fiscali al 30 settembre 2027. Le nove FAQ del 29 luglio 2026 chiariscono come classificare operazioni come prestiti, garanzie e pagamenti. Il punto che interessa a chi detiene cripto: un’operazione comunicata non è, per ciò solo, un’operazione tassabile. Conta poter documentare natura e costi di ciò che il Fisco vedrà.

Molti contribuenti leggono “DAC8” come “il Fisco vedrà tutto e tasserà tutto”. È una lettura comprensibile, ma imprecisa. In questo articolo spiego cosa verrà effettivamente comunicato, cosa no, e come prepararsi, sia per chi ha sempre dichiarato sia per chi ha posizioni non dichiarate.

Cosa comunicano gli exchange all’Agenzia delle Entrate con la DAC8?

I prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione trasmettono all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei clienti e le informazioni sulle loro operazioni. Rientrano compravendite, trasferimenti e pagamenti, con i relativi valori espressi in valuta fiat. Tra le operazioni comunicate rientrano, in sintesi, le conversioni tra cripto e valuta legale, gli scambi tra cripto diverse e i trasferimenti di cripto-attività.

Restano escluse, secondo le sintesi della disciplina, le cripto-attività che rappresentano valute digitali di banca centrale, la moneta elettronica e le cripto-attività che il prestatore abbia stabilito non utilizzabili per pagamento o investimento.

Le nove FAQ del 29 luglio 2026 hanno precisato alcuni punti tecnici, rilevanti soprattutto per i prestatori ma utili anche per capire come i tuoi movimenti vengono “etichettati”:

  • Sede abituale del prestatore: un semplice portafoglio clienti in uno Stato non basta, da solo, a configurare una sede abituale dell’attività.
  • Pagamenti al dettaglio: se il prestatore agisce per conto del cliente che paga un esercente e l’importo supera 50.000 USD, il pagamento va comunicato come “operazione di pagamento al dettaglio”. Se opera per conto dell’esercente, di regola è comunicato come trasferimento.
  • Token: quando esiste un codice DTI (Digital Token Identifier) registrato, il prestatore deve usarlo; solo in sua assenza si riporta la denominazione completa.
  • Prestiti e garanzie: il trasferimento a titolo di prestito o di garanzia non è un’operazione di scambio e va comunicato come trasferimento. Nei prestiti garantiti compaiono le etichette “Crypto loan” e “Collateral”; gli eventuali compensi in cripto per il prestito rientrano nella categoria “Other”.
  • Altri temi: coordinamento con il CRS, portafogli di moneta elettronica multivaluta, attività finanziarie tokenizzate, residenza delle entità prive di autonoma residenza.

Dal 2026 il Fisco vede tutte le mie operazioni in criptovalute?

No: vede quelle che passano da prestatori soggetti all’obbligo e riferite al periodo che parte dal 1° gennaio 2026. Gli obblighi DAC8 si applicano infatti dal periodo di riferimento iniziato il 1° gennaio 2026, quindi non coprono retroattivamente gli anni precedenti. Per il passato l’Agenzia dispone di altri strumenti, come questionari, lettere di compliance e accertamenti, che oggi riguardano soprattutto le annualità 2023-2024 (ne ho parlato in questo approfondimento sui questionari e sulla prova del costo di acquisto).

Restano fuori dai flussi DAC8, in tutto o in parte, le operazioni su wallet non custoditi, gli scambi peer-to-peer e le piattaforme che non rientrano nell’obbligo. Questo non significa che siano “invisibili” né che siano esenti da dichiarazione: l’obbligo dichiarativo dipende dalla legge, non dalla circostanza che qualcuno lo comunichi.

Quando partono le prime comunicazioni DAC8 e il primo scambio tra Stati?

La prima comunicazione, relativa ai dati del 2026, va trasmessa entro il 30 giugno 2027; il primo scambio internazionale è previsto entro il 30 settembre 2027. I dati sono inviati dai prestatori in formato XML tramite Entratel o Fisconline. Il Centro Operativo di Pescara gestisce credenziali, controlli e le eventuali revoche della registrazione dei prestatori inadempienti.

DataEvento
10 dicembre 2025D.Lgs. n. 194, recepimento della direttiva (UE) 2023/2226 (DAC8)
1° gennaio 2026Inizio del periodo di riferimento: i prestatori raccolgono i dati dei clienti residenti
22 giugno 2026Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 186865
29 luglio 2026Pubblicazione delle nove FAQ
30 giugno 2027Prima comunicazione dei prestatori (dati 2026)
30 settembre 2027Primo scambio automatico tra autorità fiscali

Nota: alcune fonti divulgative indicano il 6 gennaio 2026 come data di entrata in vigore del decreto; la data rilevante per la raccolta dei dati resta il 1° gennaio 2026, come indicato dal periodo di riferimento.

Se l’exchange comunica una mia operazione, devo pagare le tasse?

Non automaticamente. La DAC8/CARF è un sistema di trasparenza fiscale e scambio di informazioni: classifica i movimenti per consentire alle amministrazioni di conoscerli. La tassazione è invece regolata dall’art. 67, comma 1, lett. c-sexies, del TUIR e dalle norme sull’imposta sostitutiva. Il presupposto del tributo è il realizzo di una plusvalenza o di un altro provento, non la semplice presenza di un movimento nei flussi.

Quanto si paga, quando c’è realizzo:

  • per le plusvalenze realizzate nel 2025, aliquota del 26%, senza franchigia;
  • per quelle realizzate dal 1° gennaio 2026, aliquota del 33% (legge di bilancio 2025 e legge n. 199/2025);
  • aliquota del 26% per redditi e proventi da detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica (EMT) denominati in euro e conformi al MiCAR; la conversione tra euro ed EMT in euro non genera realizzo.

Questo schema è rilevante perché una stessa operazione, letta senza contesto, può sembrare un’uscita “in cripto” mentre è un semplice spostamento o una conversione neutra.

Il trasferimento tra i miei wallet viene tassato?

Di regola no: lo spostamento di cripto-attività tra wallet o conti a te riferibili non è una cessione e non produce plusvalenza. Può però comparire nei dati come “trasferimento”, e il rischio è che un controllo lo tratti come cessione se manca la prova che l’altro portafoglio è tuo. Ecco una lettura prudente di alcune situazioni ricorrenti:

OperazioneCome può comparire nei datiEffetto fiscale (in linea generale)
Trasferimento tra wallet propriTrasferimentoNessun realizzo; serve provare la titolarità dell’indirizzo di destinazione
Vendita di cripto contro euroOperazione di scambio, con valore in fiatPossibile plusvalenza o minusvalenza: dipende dal costo di acquisto documentato
Scambio tra cripto diverseOperazione di scambioPuò generare plusvalenza; per la prassi (circolare 30/E del 2023) gli scambi tra cripto con medesime caratteristiche e funzioni non sono di norma realizzativi
Conversione euro ↔ EMT in euroScambioNessun realizzo (art. 1, c. 28, L. 199/2025)
Prestito o garanzia in criptoTrasferimento (“Crypto loan”, “Collateral”)Va verificato caso per caso sul contratto; eventuali compensi in cripto vanno esaminati a parte
Pagamento di un acquisto in criptoTrasferimento o pagamento al dettaglio (sopra 50.000 USD)L’uso di cripto per pagare può comportare realizzo: va ricostruito il costo

La tabella è orientativa: la qualificazione definitiva dipende dai documenti e dalle caratteristiche delle singole operazioni.

Come riconciliare i dati DAC8 con quadro RW e quadro RT?

Il metodo è confrontare i flussi che l’exchange ha in archivio con ciò che hai dichiarato, operazione per operazione, e spiegare ogni differenza. I dati comunicati sono dati di flusso e di valore: non calcolano la tua plusvalenza. Il costo fiscale lo devi dimostrare tu, con estratti conto, ricevute di acquisto e storico delle transazioni.

Le aree in cui, in pratica, nascono le discordanze sono tre:

  1. Monitoraggio (quadro RW): il possesso di cripto-attività va indicato nel quadro RW (o nel quadro W per le imposte), con la relativa imposta sul valore, che è stata indicata in misura del 2 per mille. Se la residenza fiscale o la modalità di custodia sono dubbie, il rischio di contestazione cresce: ne parlo nell’articolo su quadro RW, residenza fiscale e sanzioni sulle cripto.
  2. Plusvalenze (quadro RT o equivalenti): per le cessioni onerose va dichiarato il realizzo e va versata l’imposta sostitutiva. Una cessione risultante dai flussi e non dichiarata è il caso tipico di lettera di compliance.
  3. Cambi di piattaforma: spostare cripto da un exchange all’altro, o da un wallet all’altro, spezza la traccia del costo di acquisto. Senza storico completo, il Fisco può considerare il costo pari a zero e quindi l’intero ricavato come plusvalenza.

Come difendermi se l’Agenzia mi contesta plusvalenze in base ai dati DAC8?

La difesa si costruisce sulla distinzione tra dato comunicato e reddito imponibile. Il dato grezzo, da solo, indica che un movimento è avvenuto, non che sia nata una plusvalenza né in quale misura. In sede di contraddittorio e, se necessario, di ricorso, gli elementi da portare sono:

  • la prova che il movimento è un trasferimento tra wallet propri (indirizzi, firme, screenshot, estratti dell’exchange);
  • la documentazione del costo di acquisto, con le date di ciascun lotto;
  • i contratti, nel caso di prestiti o garanzie, per spiegare la funzione effettiva dell’operazione;
  • eventuali minusvalenze compensabili negli anni consentiti.

Ogni contestazione va letta nel merito: termini di risposta, atti notificati e anni d’imposta incidono sulle strategie possibili. Non è corretto promettere esiti: la valutazione richiede i documenti specifici.

Cosa devo fare adesso se non ho dichiarato le cripto in passato?

Agire prima che la posizione venga contestata. Il ravvedimento operoso consente, entro i limiti di legge, di regolarizzare omissioni con sanzioni ridotte; non è più utilizzabile quando l’omissione è già stata formalmente contestata o sono iniziate attività di controllo di cui hai avuto formale conoscenza. Il fatto che i flussi DAC8 siano attesi dal 2027, e che i controlli sul 2023-2024 siano già in corso, rende utile non attendere.

Cosa fare adesso: i passi concreti

  1. Elenca tutte le piattaforme e i wallet usati negli ultimi anni, anche quelli chiusi o inattivi.
  2. Scarica gli storici completi (CSV, estratti, report fiscali) prima che l’exchange li renda indisponibili o cambi formato.
  3. Ricostruisci il costo di acquisto per ogni lotto, compresi trasferimenti tra piattaforme e commissioni.
  4. Classifica i movimenti in realizzativi (vendite, permute rilevanti, pagamenti) e non realizzativi (trasferimenti propri, conversioni neutre, EMT euro).
  5. Confronta il risultato con le dichiarazioni presentate: quadro RW e quadro RT/T. Il termine ordinario del Modello Redditi persone fisiche 2026 cade il 2 novembre 2026: se emergono omissioni, valuta con il tuo consulente il percorso di regolarizzazione più adatto.
  6. Conserva la documentazione in un fascicolo ordinato, pronto per un questionario o un contraddittorio.
  7. Non rispondere a questionari e lettere senza verifica: controlla i termini indicati nell’atto prima di inviare qualsiasi risposta.

Domande frequenti

La DAC8 si applica anche alle operazioni fatte prima del 2026?

No. La raccolta dei dati parte dal periodo iniziato il 1° gennaio 2026. Le annualità precedenti possono comunque essere oggetto di controllo con altri strumenti, come questionari e accertamenti.

Un exchange italiano comunica diversamente da uno estero?

Gli obblighi riguardano i prestatori soggetti alla disciplina, con regole di esonero per chi assolve obblighi equivalenti in altro Stato membro o in una giurisdizione qualificata. Per il cliente conta però che i dati vengano scambiati tra le autorità, non dove ha sede la piattaforma.

I trasferimenti a garanzia di un prestito in cripto sono una vendita?

Secondo le FAQ del 29 luglio 2026, ai fini della comunicazione non sono operazioni di scambio e vanno comunicati come trasferimenti. L’effetto fiscale va valutato sul contratto concreto.

Cosa succede alle stablecoin in euro?

I token di moneta elettronica in euro conformi al MiCAR hanno un trattamento di favore: aliquota del 26% sui proventi e nessun realizzo nella conversione tra euro ed EMT in euro. Le stablecoin in dollari restano nel regime ordinario.

Se ricevo una lettera dall’Agenzia sulle mie cripto, cosa faccio?

Verifica subito i termini e gli anni contestati, raccogli gli storici e il costo di acquisto, e valuta con un professionista se rispondere, regolarizzare o contestare. Non lasciare decorrere i termini.

Fonti e riferimenti normativi

Articolo aggiornato al 25 ottobre 2026.

Dott. Mario Amodeo – Dottore Commercialista e Revisore Legale

Se detieni o hai movimentato cripto-attività e vuoi capire cosa vedrà il Fisco, come riconciliare i dati con quadro RW e RT o come regolarizzare posizioni passate, lo studio può analizzare lo storico delle tue operazioni e valutare il tuo caso sui documenti specifici. Contattaci qui, chiama lo 0915089033 o scrivi a info@studioamodeo.eu.

Dott. Mario Amodeo Dottore Commercialista e Revisore Legale · Albo ODCEC Palermo n. 1701/A. Si occupa di contenzioso bancario, difesa tributaria e fiscalità delle cripto-attività.

Argomenti: DAC8, CARF, cripto-attività, Agenzia delle Entrate, quadro RW, plusvalenze cripto, accertamento, exchange