
In breve. Con due ordinanze di metà ottobre 2026 la Sezione tributaria della Cassazione ripartisce l’onere della prova nella notifica postale dell’avviso di accertamento. Con l’ord. n. 27171 del 19 ottobre 2026 la Corte ribadisce che, se il plico non è stato consegnato, il Fisco prova il perfezionamento della notifica solo producendo in giudizio l’avviso di ricevimento della raccomandata con la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.): non basta dimostrare di averla spedita. Con l’ord. n. 26967, pubblicata il 16 ottobre 2026, la Corte afferma invece che, se il plico risulta consegnato al domicilio, chi sostiene che la busta fosse vuota o contenesse un altro atto deve dimostrarlo. Le due pronunce non si contraddicono: sono due momenti diversi della stessa difesa.
Succede spesso: il contribuente scopre l’avviso di accertamento solo quando gli arriva la cartella o un’intimazione, e sostiene di non aver mai ricevuto l’atto presupposto. La contestazione della notifica è legittima e talvolta decisiva, ma va impostata sapendo quale prova spetta a chi. Le due ordinanze aiutano a capirlo. Si tratta, per quanto risulta dalle fonti consultate, di una conferma di orientamenti già noti e non di una svolta.
Ho scoperto un avviso di accertamento solo con la cartella: come contesto la notifica?
Puoi impugnare la cartella eccependo il vizio di notifica dell’avviso presupposto e, nello stesso ricorso, impugnare anche l’avviso, chiedendone l’annullamento. È quello che hanno fatto i due coniugi della ord. 26967/2026: dichiaravano di non aver mai ricevuto gli avvisi e di averne avuto conoscenza solo con la notifica delle cartelle, e chiedevano l’annullamento di entrambi gli atti.
Il ricorso funziona se parte dalle domande giuste:
- l’avviso è stato notificato entro il termine di decadenza dell’azione di accertamento?
- come è stato notificato (messo, posta, notifica diretta dell’ufficio)?
- se il plico non è stato consegnato, l’ufficio produce la C.A.D. con il relativo avviso di ricevimento?
- il domicilio usato era quello corretto?
Un avviso non validamente notificato può incidere anche sulla decadenza e sulla prescrizione del credito. Sul versante della riscossione, ti segnalo gli approfondimenti sulla cartella mai notificata e sulla possibilità di impugnarla subito e sull’intimazione non impugnata e sulla prescrizione.
Attenzione ai tempi. Una pronuncia recente, la Cass. ord. 24973/2026 (nota a una sintesi di commento, che non ho potuto leggere nel testo integrale), afferma che la piena conoscenza di fatto dell’avviso può far decorrere il termine di 60 giorni per il ricorso anche se la notifica è viziata. Il rischio concreto è questo: se hai già avuto conoscenza effettiva dell’atto, aspettare può costare l’inammissibilità del ricorso. In caso di dubbio, conviene non attendere.
Cos’è la C.A.D. e cosa succede se il Fisco non la produce in giudizio?
La C.A.D. è la comunicazione di avvenuto deposito: la raccomandata con cui l’agente postale informa il destinatario che il plico non è stato consegnato (per rifiuto, temporanea assenza o assenza di persone idonee a riceverlo) ed è rimasto in deposito. È prevista dall’art. 8 della L. 890/1982, richiamato per la notifica degli avvisi di accertamento anche dall’art. 60 del D.P.R. 600/1973.
Secondo la ord. 27171/2026 (Sez. V, 19 ottobre 2026), in questi casi la prova del perfezionamento della notifica può essere data dal notificante, in base a un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 L. 890/1982, esclusivamente producendo in giudizio l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la C.A.D. Non è sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione. Il titolo dell’ordinanza, nella sintesi di Altalex, è esplicito: nulla la notifica se manca la C.A.D.
Il principio richiama l’orientamento delle Sezioni Unite (Cass. SU 10012/2021), che la dossier-fonti cita come riferimento. In pratica: se l’ufficio, o l’agente della riscossione, non è in grado di produrre quel documento, la notifica dell’avviso è nulla e ne possono derivare effetti sull’atto successivo.
Che differenza c’è tra prova della spedizione e prova della ricezione della raccomandata informativa?
La spedizione dimostra che la raccomandata è partita; l’avviso di ricevimento dimostra che è stata consegnata. La Cassazione chiede la seconda. Una ricevuta di spedizione, un tracciamento o un’attestazione dell’ufficio non bastano, perché non provano che il destinatario sia stato messo in condizione di sapere del deposito.
Questo vale per le notifiche eseguite con il procedimento della L. 890/1982. Occorre però verificare con quale modalità è stato notificato l’atto: la giurisprudenza ha riconosciuto la validità, in certi casi, della notifica diretta a mezzo posta dell’ufficio con le regole del servizio postale ordinario (ad esempio Cass. ord. 2339/2021, che ha ritenuto valida la compiuta giacenza senza necessità della C.A.D. in un caso del genere). Il tipo di notifica, quindi, cambia la prova richiesta: è la prima cosa da accertare nei documenti.
Se la raccomandata era vuota chi deve provarlo?
Lo deve provare il destinatario. Con la ord. 26967/2026 la Corte ha stabilito che la consegna del plico al domicilio, risultante dall’avviso di ricevimento, fa presumere la conoscenza dell’atto ai sensi dell’art. 1335 c.c. e, per il principio di vicinanza della prova, grava su chi sostiene che la busta fosse vuota o contenesse un atto diverso l’onere di dimostrarlo.
La presunzione è superabile, ma non basta negare. Servono elementi concreti, per esempio:
- la busta originale e la ricevuta, conservate integre;
- il contenuto effettivo del plico (altro atto, atto di altro anno o altro contribuente), con numeri di protocollo e riferimenti identificativi;
- eventuali dichiarazioni di terzi presenti alla consegna, nei limiti in cui la prova testimoniale, in forma scritta, è ammessa nel processo tributario;
- incongruenze documentali tra data di emissione, data di notifica e atti prodotti dall’ufficio.
Un ricorso fondato solo sull’affermazione «non ho ricevuto nulla» è destinato a fallire quando l’avviso di ricevimento attesta la consegna.
La notifica per compiuta giacenza è valida anche se non ho ritirato il plico?
Sì, se il procedimento è stato rispettato: la notifica si perfeziona anche se il plico non viene ritirato. Nel caso deciso dalla 26967/2026 era stata accertata anche la compiuta giacenza e la Corte ha ritenuto regolare il procedimento. Il mancato ritiro non è quindi di per sé un vizio: lo è, invece, la mancata prova della C.A.D. quando è richiesta (ord. 27171/2026).
Ho cambiato residenza e non l’ho comunicato: l’avviso notificato al vecchio domicilio è valido?
Nel caso esaminato dalla ord. 26967/2026 la variazione di domicilio intervenuta a ridosso della notifica è stata ritenuta irrilevante perché non era stata comunicata all’Ufficio. Il principio pratico è che il cambio di indirizzo non comunicato non rende nulla la notifica effettuata nel luogo noto all’amministrazione. Come sempre, conta la data esatta della variazione, la sua pubblicità e la modalità di notifica.
Prima e dopo: chi deve provare cosa
| Situazione | Chi ha l’onere | Cosa si deve provare | Conseguenza |
|---|---|---|---|
| Plico non consegnato (assenza, rifiuto, persone non idonee) | Fisco / notificante | Avviso di ricevimento della raccomandata con C.A.D. (non basta la spedizione) | Senza prova, notifica nulla (Cass. 27171/2026) |
| Plico consegnato al domicilio | Contribuente (se contesta il contenuto) | Che la busta era vuota o conteneva altro atto | Presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. (Cass. 26967/2026) |
| Cambio di domicilio non comunicato | Contribuente | Comunicazione all’ufficio della variazione | Se non comunicata, irrilevante (Cass. 26967/2026) |
Cosa fare adesso
- Conta i giorni. Il termine ordinario per impugnare è di 60 giorni dalla notifica dell’atto; se hai scoperto l’avviso con la cartella, verifica da quando decorre il termine per l’impugnazione e se c’è stata conoscenza effettiva anteriore.
- Chiedi i documenti. Richiedi all’ufficio o all’agente della riscossione copia dell’avviso, della relata o dell’avviso di ricevimento e, se la notifica non è stata consegnata, della C.A.D. con il relativo avviso di ricevimento.
- Controlla indirizzo e date. Verifica che il domicilio fiscale usato sia coerente con le comunicazioni all’ufficio e che le date di spedizione, deposito e giacenza siano compatibili.
- Raccogli le prove sul contenuto. Se contesti che nel plico ci fosse l’avviso, recupera subito busta, atti ricevuti e riferimenti che identificano cosa hai realmente ricevuto.
- Imposta il ricorso. Impugna la cartella o l’intimazione, deducendo il vizio di notifica dell’atto presupposto, e impugna anche l’avviso; contesta in modo specifico e documentato, non generico.
- Valuta prescrizione e decadenza. Se la notifica è nulla, verifica gli effetti sui termini; ogni caso va esaminato sui documenti.
Domande frequenti
Se il Fisco prova di aver spedito la C.A.D., la notifica è valida?
No, secondo la Cass. ord. 27171/2026 non basta la prova della spedizione: serve l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la C.A.D.
Posso sostenere che la busta era vuota?
Sì, ma devi dimostrarlo. Se l’avviso di ricevimento attesta la consegna al domicilio, vale la presunzione di conoscenza dell’art. 1335 c.c. e l’onere di provare la busta vuota o il diverso contenuto è tuo (Cass. ord. 26967/2026).
Cosa succede se la notifica dell’avviso è nulla?
L’avviso può essere annullato e ciò può riflettersi sugli atti successivi, come la cartella, e sui termini di decadenza e prescrizione. L’esito dipende dal caso concreto e dalla modalità di notifica.
Il cambio di residenza non comunicato mi protegge?
Di regola no: nel caso deciso dalla Cass. 26967/2026 la variazione di domicilio non comunicata all’ufficio è stata ritenuta irrilevante.
Le due ordinanze cambiano la giurisprudenza?
No, confermano orientamenti già esistenti sulla prova della C.A.D. e sulla ripartizione dell’onere della prova. Resta utile conoscerle per non impostare ricorsi destinati a fallire.
Fonti e riferimenti normativi
- Cass. civ., Sez. V, ord. 19 ottobre 2026, n. 27171 (nulla la notifica se manca la C.A.D.) – Altalex, 23/10/2026; TuttoTributi, Stampa & Tributi del 20 ottobre 2026
- Cass. civ., Sez. trib., ord. n. 26967, pubblicata il 16 ottobre 2026 (onere della prova sul contenuto del plico) – Diritto.it; Giuricivile.it
- Art. 1335 c.c. (presunzione di conoscenza)
- Art. 8 L. 890/1982 (comunicazione di avvenuto deposito – C.A.D.)
- Art. 60 D.P.R. 600/1973 (notificazione degli avvisi e degli atti)
- Artt. 24 e 111 Cost.
- Cass. SU 10012/2021 (prova della C.A.D.), richiamata in FiscoOggi
- Cass. ord. 24973/2026 (conoscenza di fatto e decorrenza del termine) – sintesi su MySolution
- Cass. ord. 2339/2021 (notifica per compiuta giacenza con servizio postale ordinario)
Nota: i testi integrali delle ordinanze 27171/2026 e 26967/2026 non sono stati consultati direttamente; le massime sono riprese da fonti professionali e vanno verificate sul sito della Cassazione.
Articolo aggiornato al 27 ottobre 2026.
Dott. Mario Amodeo – Dottore Commercialista e Revisore Legale
Hai scoperto un avviso di accertamento solo con la cartella, o hai dubbi su come è stato notificato? Una verifica tempestiva dell’avviso di ricevimento, della C.A.D. e del domicilio può chiarire se esistono margini di difesa, prima che scada il termine per ricorrere. Ogni caso va valutato sui documenti specifici: contatta lo studio dalla pagina contatti, scrivi a info@studioamodeo.eu o chiama lo 0915089033.

Argomenti: notifica avviso di accertamento, C.A.D., busta vuota, onere della prova, Cassazione 2026, cartella esattoriale, contenzioso tributario, compiuta giacenza
