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Sequestro di criptovalute dal 31 ottobre 2026: chiavi private e Fondo unico giustizia

di Dott. Mario Amodeo Pubblicato il 10 min di letturaCripto-attività
Sequestro di criptovalute dal 31 ottobre 2026: chiavi private e Fondo unico giustizia

In breve. Il D.Lgs. 25 settembre 2026, n. 186, che recepisce la direttiva (UE) 2024/1260 su recupero e confisca dei beni, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 241) il 16 ottobre 2026 ed entra in vigore il 31 ottobre 2026. Per la prima volta disciplina in modo specifico il sequestro delle cripto-attività: l’autorità giudiziaria deve farsi consegnare le monete e, ove tecnicamente possibile, anche i mezzi di accesso, comprese le chiavi crittografiche private, che confluiscono nel Fondo unico giustizia. È prevista anche la vendita anticipata dei beni sequestrati. Le regole operative sono rimandate a un DPCM non ancora adottato.

Chi detiene cripto-attività, soprattutto se non le ha mai indicate nel quadro RW o nel quadro RT, dovrebbe leggere questa novità con attenzione. Non riguarda direttamente la tassazione, ma incide su quello che può accadere ai fondi quando un controllo fiscale si trasforma in un procedimento penale per reati tributari. Questo articolo ricostruisce cosa dice il decreto, cosa resta da chiarire e quali scelte conviene valutare prima di un controllo.

Cos’è il D.Lgs. 186/2026 e cosa cambia per chi detiene criptovalute?

Il D.Lgs. 186/2026 è il decreto che attua in Italia la direttiva europea 2024/1260 sul recupero e la confisca dei beni, e dal 31 ottobre 2026 introduce regole dedicate al sequestro delle cripto-attività. Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2026.

Il decreto è più ampio del solo tema cripto. Secondo i primi commenti, tra le novità principali figurano:

  • la confisca diretta e per equivalente dei beni strumentali al reato;
  • la confisca nei confronti di terzi ai quali i beni siano stati trasferiti per sottrarli alla misura, se è accertata la loro consapevolezza;
  • l’ampliamento dei reati presupposto della confisca estesa (art. 240-bis c.p.), con il requisito della correlazione temporale tra acquisto dei beni e attività delittuosa;
  • la vendita dei beni sequestrati prima della sentenza definitiva;
  • le regole sul sequestro dei portafogli di cripto-attività.

Per il detentore di cripto la parte che interessa è l’ultima: lo Stato non si limita più a “bloccare” un conto, ma punta ad avere il controllo effettivo del wallet.

Cosa succede alle mie criptovalute se vengono sequestrate?

Dal 31 ottobre 2026 il sequestro si esegue, di regola, con il trasferimento delle cripto-attività e, ove tecnicamente possibile, dei relativi mezzi di accesso al Fondo unico giustizia (FUG). Dove il trasferimento delle chiavi non è praticabile, sono ammesse procedure alternative che garantiscano all’autorità procedente custodia e controllo esclusivi.

Il problema che la norma vuole risolvere è noto: con un conto corrente il sequestro “congela” i fondi in banca, mentre con un wallet chi possiede la chiave privata può spostare le monete in pochi istanti, anche durante una perquisizione. Presso il FUG viene istituito un servizio dedicato alla gestione dei portafogli di cripto-attività sequestrate.

SituazioneCosa prevede il decreto
Cripto su wallet autocustodiale (chiave in mano al titolare)Consegna delle monete e, ove possibile, delle chiavi private al FUG; se non possibile, procedura alternativa che assicuri il controllo esclusivo dello Stato
Cripto presso un prestatore di servizi (exchange/CASP)Il provvedimento è comunicato al prestatore e, se identificabile, all’emittente
Cripto prive di emittente identificabile (es. bitcoin)La comunicazione all’emittente non è praticabile: la tenuta del sistema dipende dalla consegna delle chiavi o dalle procedure alternative
Modalità tecniche di custodia e sicurezzaDa definire con DPCM, senza termine di adozione indicato dal decreto

Restano aperti i nodi dei wallet non custodiali, della finanza decentralizzata e dei costi operativi. Per questo non è ancora possibile descrivere una procedura definitiva.

Dal 31 ottobre lo Stato può chiedermi le chiavi private del wallet?

Sì, ma solo nell’ambito di un sequestro disposto dall’autorità giudiziaria e “ove tecnicamente possibile”: non è un obbligo generalizzato di consegnare le chiavi a chiunque, né una misura fiscale ordinaria. Il decreto non cambia le regole di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, che continua a operare con questionari, inviti e avvisi.

Va distinta con chiarezza la fase amministrativa (controlli, comunicazioni, accertamenti) da quella penale-cautelare, che presuppone un procedimento e un provvedimento del giudice o del pubblico ministero. Le chiavi, secondo una fonte, restano nel FUG fino alla sentenza definitiva: il testo ufficiale va verificato sul punto, perché l’effetto concreto è che il titolare non può più muovere i fondi.

Le cripto sequestrate possono essere vendute prima della sentenza definitiva?

Sì: il decreto prevede la vendita anticipata dei beni sequestrati quando non possono essere conservati senza deterioramento o senza costi sproporzionati. Per beni molto volatili come le cripto, il tema è delicato.

  • L’interessato viene informato e può chiedere di essere sentito entro 15 giorni dalla comunicazione.
  • In caso di vendita, il vincolo cautelare si sposta sulla somma ricavata.
  • Secondo un commento, l’impugnazione non sospende la vendita. È un punto da verificare sul testo e sulla prassi applicativa.

Il decreto è quindi pensato per evitare che il valore dei beni si disperda durante un processo che può durare anni. Il rovescio della medaglia è che chi è sottoposto a sequestro può non avere voce sul momento in cui le cripto vengono liquidate.

Se vengo assolto mi restituiscono i bitcoin o solo il valore in euro?

In caso di vendita anticipata, secondo i commenti pubblicati, chi viene assolto riottiene una somma di denaro con gli interessi, non le cripto in natura.

La conseguenza pratica è evidente. Se il prezzo sale dopo la vendita, la differenza non viene recuperata. Se scende, il rischio non grava sul titolare per la parte già liquidata.

Il sequestro di cripto per dichiarazione infedele o omessa dichiarazione è possibile?

Il sequestro finalizzato alla confisca è già previsto per i reati tributari del D.Lgs. 74/2000 (confisca ex art. 12-bis). Il D.Lgs. 186/2026 non riscrive quei reati, ma disciplina come si sequestrano le cripto-attività quando il sequestro è disposto.

Il collegamento con i reati tributari merita cautela:

  • i reati di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione sono puniti solo al superamento di specifiche soglie di punibilità;
  • la confisca tributaria può colpire anche beni di valore equivalente al profitto, quindi non solo le cripto “di origine”;
  • l’estensione della nuova disciplina cripto ai procedimenti per reati tributari va verificata sul testo ufficiale e sulle prime applicazioni, e non è stata confermata da fonti istituzionali.

Per chi ha cripto non dichiarate, la situazione è la seguente: l’omessa indicazione nel quadro RW comporta sanzioni amministrative; le plusvalenze non dichiarate nel quadro RT comportano imposta e sanzioni; il penale entra in gioco solo se le soglie sono superate. Dopo il 31 ottobre cambia soprattutto il rischio cautelare, cioè quello che può accadere ai fondi durante il procedimento.

Posso spostare i fondi prima di un controllo?

Spostare cripto tra wallet propri non è di per sé vietato, ma farlo per sottrarle a una pretesa del Fisco può essere rischioso. Il decreto prevede la confisca nei confronti di terzi che abbiano ricevuto beni per sottrarli alla misura, se consapevoli della finalità. Trasferimenti a familiari o prestanome, in prossimità di un controllo, possono inoltre essere letti come condotte elusive o fraudolente.

Anche i movimenti tra exchange e wallet lasciano tracce: dal 2026 i prestatori di servizi comunicano dati al Fisco (ne ho parlato in DAC8/CARF: cosa comunicano gli exchange al Fisco sulle tue cripto). Il consiglio professionale è di non improvvisare: prima di qualsiasi movimento, conviene ricostruire la posizione fiscale e valutare le alternative lecite.

Conviene regolarizzare con il ravvedimento le cripto non dichiarate prima di un controllo?

Nella maggior parte dei casi regolarizzare prima di un controllo è l’opzione che consente di ridurre sanzioni e rischi, ma la convenienza dipende dall’importo, dagli anni coinvolti e dalla documentazione disponibile. Il ravvedimento operoso consente di sanare omissioni e infedeltà pagando imposta, interessi e sanzioni ridotte, a condizione che non siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento di cui l’interessato abbia avuto formale conoscenza.

Il D.Lgs. 74/2000 prevede inoltre cause di non punibilità legate al pagamento integrale del debito tributario, con condizioni e tempi precisi. La posizione va verificata caso per caso.

AspettoRegolarizzare primaAttendere il controllo
Sanzioni amministrativeRidotte dal ravvedimentoMisura piena, salvo definizioni agevolate
Rischio cautelare sui walletRidotto, se il debito è sanato prima di indaginiPossibile sequestro, con le nuove regole su chiavi e vendita
Prova del costo di acquistoSi può ricostruire con calmaTempi stretti per rispondere a questionari e inviti
Prescrizione e imponibilità ante 2023Da valutare con attenzioneRischio di accertamenti su anni più remoti

Un passaggio decisivo è la ricostruzione del costo di acquisto, che incide direttamente sull’imponibile: ne ho scritto in Questionari del Fisco sulle cripto 2023-2024: come provare il costo di acquisto e rispondere.

Cosa fare adesso

  1. Fai un inventario completo: wallet, exchange, indirizzi, date di acquisto e cessione, anche per gli anni passati.
  2. Ricostruisci i costi: estratti degli exchange, ricevute di bonifico, transazioni on-chain.
  3. Verifica gli obblighi dichiarativi: quadro RW (monitoraggio) e quadro RT (plusvalenze) per ciascun anno rilevante.
  4. Quantifica imposta, sanzioni e interessi con e senza ravvedimento, e valuta le soglie penali con un professionista.
  5. Non spostare i fondi in modo estemporaneo, in particolare verso terzi.
  6. Conserva ordinatamente i documenti: se arriva un questionario o un atto, i termini sono brevi.
  7. Se ricevi un provvedimento di sequestro, rivolgiti subito a un difensore: i 15 giorni per essere sentiti in caso di vendita anticipata non sono prorogabili.

Domande frequenti

Quando entra in vigore il D.Lgs. 186/2026?

Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 ottobre 2026 (n. 241) ed entra in vigore il 31 ottobre 2026. Una fonte indica una data di pubblicazione diversa, ma il portale della Gazzetta riporta il 16 ottobre.

Lo Stato può prendere le mie chiavi private senza un procedimento?

No. La disciplina riguarda il sequestro disposto dall’autorità giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale. Non modifica le regole ordinarie dei controlli dell’Agenzia delle Entrate.

Le cripto sequestrate vengono vendute subito?

Non automaticamente. La vendita anticipata è ordinata dal giudice quando i beni non si possono conservare senza deterioramento o costi sproporzionati. L’interessato può chiedere di essere sentito entro 15 giorni.

Se vengo assolto riottengo i bitcoin?

Se la vendita anticipata è avvenuta, secondo i commenti pubblicati si riceve una somma di denaro con interessi e non le cripto. Il dato va verificato sul testo ufficiale e sulle prime applicazioni.

Esiste già una procedura operativa per la custodia delle chiavi?

No. Le modalità di custodia, sicurezza e vendita sono rimandate a un DPCM, per la cui adozione il decreto non indica un termine. Finché non viene emanato, restano incertezze applicative.

Regolarizzare con il ravvedimento elimina ogni rischio penale?

Non in automatico. Riduce le sanzioni amministrative e, a certe condizioni, può rilevare ai fini della non punibilità. Occorre valutare soglie, tempi e documenti caso per caso.

Fonti e riferimenti normativi

Articolo aggiornato al 28 ottobre 2026.

Dott. Mario Amodeo – Dottore Commercialista e Revisore Legale

Hai cripto-attività non dichiarate, o hai ricevuto un questionario o un invito dell’Agenzia delle Entrate? Prima di muovere i fondi, conviene valutare la tua posizione sui documenti: ricostruzione dei costi, quadri RW e RT, ravvedimento e rischi cautelari alla luce del D.Lgs. 186/2026. Contatta lo studio dalla pagina contatti, scrivi a info@studioamodeo.eu o chiama lo 0915089033 per una valutazione del tuo caso.

Dott. Mario Amodeo Dottore Commercialista e Revisore Legale · Albo ODCEC Palermo n. 1701/A. Si occupa di contenzioso bancario, difesa tributaria e fiscalità delle cripto-attività.

Argomenti: sequestro criptovalute, D.Lgs. 186/2026, Fondo unico giustizia, chiavi private, vendita anticipata, cripto non dichiarate, ravvedimento operoso, confisca