
In breve. Con l’ordinanza n. 27658 del 23 ottobre 2026 (Sez. V, Pres. De Rosa, Rel. Tartaglione) la Cassazione ha ribadito che i documenti non esibiti all’Agenzia delle Entrate in fase di accertamento non sono per ciò solo inutilizzabili nel processo tributario. Il giudice deve prima verificare se la richiesta fosse specifica, rivolta al soggetto giusto e non superabile per cause non imputabili al contribuente. La decisione applica i paletti posti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 137/2025 (depositata il 28 luglio 2025). Ogni caso va comunque valutato sugli atti concreti.
Chi riceve un questionario o un invito dell’Agenzia e non risponde, o risponde tardi, si sente spesso dire che «ormai i documenti non si possono più usare». È una semplificazione che la giurisprudenza più recente smentisce, almeno in parte. Vediamo cosa è cambiato e come impostare la difesa.
Cosa significa inutilizzabilità dei documenti non esibiti ex art. 32 DPR 600/1973?
È una sanzione processuale: le notizie, i dati e i documenti che l’ufficio ha richiesto e il contribuente non ha esibito o trasmesso non possono essere presi in considerazione a suo favore, né in sede amministrativa né in giudizio. La regola è nell’art. 32, comma 4, D.P.R. 600/1973; il comma 5 prevede una via d’uscita per chi dichiari, entro il termine, di non poter adempiere per causa a lui non imputabile.
Per anni la norma è stata letta in modo molto rigido. Con la sentenza n. 137/2025 la Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni sollevate, ma lo ha fatto subordinando la tenuta della norma a un’interpretazione restrittiva, che ne ridimensiona l’automatismo. L’ordinanza 27658/2026 è un’applicazione concreta di quei principi.
Cosa ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza 137/2025?
La Consulta ha salvato l’art. 32, commi 4 e 5, ma ne ha delimitato l’ambito. Secondo le sintesi professionali della pronuncia, i punti fermi sono questi:
- la preclusione riguarda solo gli elementi con contenuto univocamente «a favore del contribuente»;
- non opera per i documenti a contenuto misto (che contengono elementi favorevoli e sfavorevoli);
- non opera per i documenti già in possesso dell’Amministrazione, che non potrebbero essere legittimamente richiesti (ad esempio le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio).
La questione era stata sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma in un giudizio su una plusvalenza da cessione di terreni, in cui l’ufficio aveva chiesto di documentare le spese incrementative e non le aveva ricevute.
Cosa ha deciso la Cassazione con l’ordinanza 27658/2026?
La Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione. Il caso riguardava un socio unico colpito da un accertamento IRPEF per utili extracontabili, che aveva prodotto in appello fatture relative a lavori di ristrutturazione. Secondo le sintesi disponibili, l’importo era vicino a 500.000 euro. I giudici regionali le avevano dichiarate inutilizzabili perché non esibite nella fase amministrativa.
La Suprema Corte ha censurato questa impostazione: il giudice di merito non aveva verificato se ricorressero davvero i presupposti della preclusione. Attenzione al perimetro della decisione: la Corte non ha accertato che le spese siano fondate, ma ha ritenuto illegittimo escluderle senza quella verifica. Il giudice del rinvio dovrà ora controllare, tra l’altro:
- se l’invito fosse indirizzato al contribuente personalmente o alla società (o a un suo ausiliare);
- se il questionario contenesse una richiesta specifica dei documenti idonei a contrastare la pretesa;
- se il contribuente fosse stato avvertito delle conseguenze della mancata risposta;
- se vi fossero cause non imputabili al contribuente.
Nota: queste indicazioni derivano dai commenti pubblicati sull’ordinanza; il principio di diritto va sempre letto sul testo integrale del provvedimento.
Quando la richiesta dell’Agenzia è valida e fa scattare la preclusione?
La preclusione scatta solo se la richiesta è specifica, rivolta al vero destinatario dell’obbligo e accompagnata dall’avvertimento delle conseguenze. Non basta un richiamo generico all’esibizione di «documentazione contabile o giustificativa»: la norma ha una funzione di collaborazione procedimentale, e il contribuente deve poter capire con precisione cosa gli si chiede.
| Situazione | La preclusione opera? | Cosa verificare |
|---|---|---|
| Richiesta generica di «tutta la documentazione» | In linea di principio no | Contenuto dell’invito: elenco puntuale dei documenti |
| Invito notificato alla società, ma documenti riferiti al socio | Da verificare | Chi era il destinatario dell’obbligo di esibizione |
| Fatture elettroniche già nel SdI | No, secondo i principi della Consulta | Che i dati fossero già nella disponibilità dell’ufficio |
| Documento a contenuto misto | No | Che contenga elementi anche sfavorevoli al contribuente |
| Impedimento non imputabile (art. 32, c. 5) | No, se dimostrato | Prova dell’impedimento e tempestività della dichiarazione |
| Richiesta specifica, destinatario corretto, nessuna causa esimente | Sì, di regola | Possibili profili di difesa solo su altri vizi o sul merito |
Se non ho risposto al questionario, posso produrre i documenti nel ricorso?
Sì, può essere possibile, ma non dando per scontato che il giudice li ammetta: bisogna argomentare perché la preclusione, nel caso concreto, non opera. Il ricorso (o le controdeduzioni) dovrebbe contestare espressamente l’applicabilità dell’art. 32, indicando quale presupposto manca: genericità della richiesta, destinatario sbagliato, documenti già in possesso dell’ufficio, natura mista, causa non imputabile.
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Posso depositare nuovi documenti in appello se non li ho esibiti in fase di accertamento?
L’art. 58 D.Lgs. 546/1992 disciplina la produzione di nuovi documenti in appello, ma in passato la Cassazione ha affermato che non basta a superare la preclusione dell’art. 32: se questa è applicabile, opera anche in secondo grado. Per questo la strategia migliore è non limitarsi a «produrre», ma contestare a monte i presupposti della preclusione. Nel caso deciso dall’ordinanza 27658/2026 le fatture erano state prodotte per la prima volta in appello e la Cassazione ha comunque cassato la decisione che le aveva escluse, perché mancava la verifica dei presupposti.
Sul fronte delle regole procedurali dell’appello, vale anche l’attenzione alla notifica: ne parliamo in Appello tributario: la notifica va fatta al domicilio eletto in primo grado.
Le fatture elettroniche già nel Sistema di Interscambio si possono usare in giudizio?
Secondo i principi richiamati dalla Consulta, l’Amministrazione non può pretendere di nuovo documenti di cui già dispone, e la preclusione non può quindi colpirli. Il richiamo normativo è allo Statuto del contribuente (L. 212/2000, art. 6, comma 4), che vieta di chiedere al contribuente documenti e informazioni già in possesso dell’Amministrazione. In pratica, nel contenzioso occorre dimostrare che i dati fossero già nelle banche dati dell’ufficio al momento della richiesta. I commenti all’ordinanza 27658/2026 dedicano specifica attenzione a questo profilo; il dettaglio va verificato sul testo integrale.
Come difendersi da un accertamento su utili extracontabili o movimenti bancari se i documenti non sono stati prodotti in verifica?
La difesa va costruita su due piani: contestare l’inutilizzabilità e, in parallelo, dimostrare il merito. Ricordo che nel processo tributario l’art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992 pone sull’Amministrazione l’onere di provare in giudizio le violazioni contestate; ma, soprattutto nelle presunzioni su utili e movimenti bancari, il contribuente ha di fatto interesse a offrire la prova contraria con documenti precisi. Escluderli in automatico significherebbe privarlo di questa possibilità.
Anche un vizio di fondo dell’atto può cambiare il quadro: ne abbiamo parlato in schema d’atto e avviso di accertamento diversi.
Cosa fare adesso: i passi concreti
- Conserva e rileggi l’invito o il questionario: data, destinatario, elenco dei documenti richiesti, avvertimento sulle conseguenze, termine concesso.
- Verifica chi era il destinatario: te personalmente, la società, un tuo ausiliare (ad esempio il commercialista).
- Controlla se l’ufficio avesse già i dati: fatture elettroniche, dichiarazioni, atti registrati, documenti consegnati in precedenza.
- Documenta eventuali impedimenti (smarrimento incolpevole, indisponibilità, eventi non imputabili) e, se possibile, comunicali all’ufficio nei termini.
- Rispondi comunque, anche in ritardo e in modo parziale: restare in silenzio indebolisce la posizione.
- Contesta nel ricorso l’applicazione dell’art. 32 e deposita i documenti nei termini processuali, evitando di rimandare all’appello.
- Rispetta i termini di impugnazione dell’atto: la fondatezza dei documenti non sana un ricorso tardivo.
Domande frequenti
La mancata risposta a un questionario rende sempre inutilizzabili i documenti?
No. Secondo Cass. 27658/2026 e Corte cost. 137/2025 la preclusione non è automatica: il giudice deve verificare specificità della richiesta, destinatario, avvertimento delle conseguenze e cause non imputabili.
La sentenza 137/2025 ha dichiarato incostituzionale l’art. 32?
No. La Corte ha dichiarato non fondate (e in parte inammissibili) le questioni, ma ha ridotto la portata della norma: niente preclusione per documenti misti o già in possesso dell’Amministrazione.
Con l’ordinanza 27658/2026 le fatture sono state riconosciute valide?
No. La Cassazione ha solo ritenuto illegittima l’esclusione senza verifica dei presupposti. La fondatezza delle spese sarà valutata dal giudice del rinvio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio.
Vale anche per l’IVA?
L’art. 52, comma 5, D.P.R. 633/1972 prevede un effetto analogo per accessi, ispezioni e verifiche, ed è richiamato nella sentenza 137/2025. Non è confermato che l’ordinanza 27658/2026 lo citi: va verificato caso per caso.
Posso invocare l’impedimento non imputabile dopo la scadenza del termine?
Il comma 5 dell’art. 32 prevede una dichiarazione resa nei termini. Le circostanze concrete (e le prove dell’impedimento) vanno valutate sui documenti specifici; la tempestività è un elemento importante.
Fonti e riferimenti normativi
- Art. 32, commi 4 e 5, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
- Art. 52, comma 5, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (norma IVA analoga per accessi, ispezioni e verifiche).
- Art. 7, comma 5-bis, e art. 58 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
- Art. 6, comma 4, L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente).
- Corte cost., sentenza 28 luglio 2025, n. 137: scheda ufficiale.
- Cass. civ., Sez. V, ord. 23 ottobre 2026, n. 27658: testo pubblicato da Il Tributo.
- Commenti: Edotto; Il Tributo; Studio Marino.
Articolo aggiornato al 29 ottobre 2026.
Dott. Mario Amodeo – Dottore Commercialista e Revisore Legale
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Argomenti: art. 32 DPR 600/1973, preclusione probatoria, accertamento, Cassazione, Corte costituzionale, questionario Agenzia Entrate, fatture elettroniche, contenzioso tributario
