
In breve. Con l’ordinanza n. 27925 del 28 ottobre 2026 la Prima Sezione civile della Cassazione si è pronunciata sul calcolo del TEG ai fini dell’usura. Secondo la sintesi pubblicata da Diritto Bancario il 30 ottobre 2026, la Corte ha ritenuto corretta la sentenza di merito che aveva accertato in fatto il collegamento tra il costo della polizza e il mutuo. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso della banca e confermato l’inclusione degli oneri assicurativi nel TEG. Se, con il premio, il tasso supera la soglia, si applica l’art. 1815, comma 2, c.c. Ogni contratto va però verificato sui documenti.
Hai un mutuo, un finanziamento auto, un prestito personale o una cessione del quinto sottoscritto insieme a una polizza? Allora questa pronuncia ti riguarda da vicino. In questa guida vediamo che cosa ha deciso la Cassazione, come si verifica il superamento del tasso soglia, che cosa si può chiedere alla banca e quali passi seguire.
Il premio della polizza assicurativa va incluso nel calcolo del TEG per l’usura?
Sì, secondo l’orientamento ormai consolidato della Cassazione, se la polizza è collegata all’erogazione del credito. Il fondamento è l’art. 644, comma 4, c.p., che per la verifica dell’usura considera le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, escluse imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito.
Le spese di assicurazione rientrano tra questi oneri quando risultano collegate alla concessione del finanziamento. Questa lettura è stata affermata dalla Cassazione con l’ordinanza n. 17577 del 3 giugno 2026. In quella decisione si è ribadito che non ha rilievo il fatto che le Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione del TEGM (edizione 2006) non menzionassero i costi assicurativi. Le Istruzioni sono infatti norme secondarie, destinate alla rilevazione statistica, e non possono derogare alla norma primaria.
Cosa ha deciso la Cassazione con l’ordinanza 27925/2026?
La Corte ha confermato l’inclusione degli oneri assicurativi nel TEG in un caso di mutuo, dichiarando inammissibile il motivo di ricorso dell’istituto di credito. Il provvedimento è della Prima Sezione civile (presidente Terrusi, relatore D’Acquino).
Il passaggio decisivo è questo: la sentenza impugnata aveva fatto corretta applicazione dei principi di diritto, accertando in fatto il collegamento negoziale tra costo della polizza e contratto di mutuo. Poiché quell’accertamento è un giudizio di merito, la banca non poteva rimetterlo in discussione in Cassazione.
Una precisazione di metodo. Il caso riguardava un mutuo: il principio non va esteso in automatico a ogni finanziamento. In concreto, conta sempre dimostrare il collegamento tra polizza e credito.
Quali sono le altre pronunce che confermano questo orientamento?
L’ordinanza 27925/2026 si inserisce in una serie di decisioni recenti, di legittimità e di merito, che vanno nella stessa direzione.
| Provvedimento | Data | Punto rilevante |
|---|---|---|
| Cass., Sez. I, ord. n. 17577 | 3 giugno 2026 | Le spese di assicurazione concorrono al TEG; le Istruzioni della Banca d’Italia non vincolano il giudice |
| Cass., Sez. I, ord. n. 27925 | 28 ottobre 2026 | Confermata l’inclusione dei costi assicurativi in un mutuo, con collegamento negoziale accertato in fatto |
| Trib. Milano n. 5918 | 13 luglio 2026 | Polizze incluse nel TEG in un prestito personale; richiamato il principio per cui ogni costo funzionalmente connesso al finanziamento concorre al costo complessivo |
| App. Brescia n. 832 | 18 settembre 2026 | Cessione del quinto: il collegamento si prova con ogni mezzo ed è presunto in caso di contestualità |
| App. Torino n. 608 | 2026 | Finanziamento auto: il premio assicurativo entra nel TEG |
Si tratta di precedenti importanti, ma non vincolanti per ogni giudice. Ciascun caso dipende dalle circostanze concrete: tipo di finanziamento, data di stipula, modalità di addebito del premio.
Come capire se il mio mutuo o finanziamento è usurario con la polizza?
Bisogna ricalcolare il TEG del contratto aggiungendo il premio e confrontarlo con il tasso soglia del trimestre di stipula. Il tasso soglia si ottiene dal TEGM pubblicato con decreto ministeriale per la categoria di operazione, aumentato di un quarto e di ulteriori quattro punti percentuali, con un limite di otto punti di differenza rispetto al TEGM (art. 2, L. 108/1996).
Il confronto va fatto con il momento della pattuizione degli interessi. Un esempio puramente indicativo, con numeri di fantasia, mostra l’effetto:
| Voce | Senza polizza | Con premio incluso |
|---|---|---|
| TEG ricalcolato (esempio) | 9,8% | 11,2% |
| Tasso soglia del trimestre (esempio) | 10,5% | 10,5% |
| Esito | Soglia non superata | Soglia superata |
I valori sono inventati e servono solo a spiegare il meccanismo. Il risultato reale dipende dai dati del tuo contratto.
Le polizze facoltative contano per l’usura, ad esempio nella cessione del quinto?
Dipende dal collegamento con il finanziamento, più che dal fatto che la polizza sia formalmente obbligatoria o facoltativa. Per la Corte d’Appello di Brescia (n. 832/2026), il collegamento può essere provato con ogni mezzo ed è presunto in caso di contestualità tra finanziamento e polizza. Il Tribunale di Milano (n. 5918/2026) ha incluso nel TEG anche polizze qualificate come facoltative in un prestito personale.
Alcune pronunce di merito distinguono però tra polizze realmente collegate e polizze solo accessorie, scelte in autonomia dal cliente. Per questo conta ricostruire come è nata la polizza: proposta contestuale, modulistica, indicazione del premio nel piano di rimborso, eventuale finanziamento del premio.
Le istruzioni della Banca d’Italia escludevano le assicurazioni dal TEG: vale ancora per i contratti vecchi?
Secondo la giurisprudenza richiamata, le Istruzioni non vincolano il giudice neppure per i contratti precedenti al 2010. Nell’ordinanza 17577/2026 la Cassazione ha ritenuto irrilevante che le Istruzioni del 2006 non menzionassero i costi assicurativi. Anche la Corte d’Appello di Caltanissetta (25 maggio 2026) ha affermato la computabilità delle spese di polizza per il periodo anteriore al 2010.
Esistono però pronunce di merito più risalenti, di segno opposto, che applicavano le Istruzioni ratione temporis. Se il tuo contratto è anteriore al 2010, è quindi opportuno valutare con attenzione la posizione del giudice competente.
Se il finanziamento è usurario cosa posso farmi restituire dalla banca?
Se la soglia risulta superata, l’art. 1815, comma 2, c.c. prevede che non siano dovuti interessi. Il contratto non viene travolto nel suo insieme: il cliente resta tenuto a restituire il capitale, ma può chiedere la restituzione di quanto pagato a titolo di interessi.
Sul perimetro della restituzione la giurisprudenza di merito è articolata. La Corte d’Appello di Brescia ha indicato che va restituito ciò che ha contribuito al superamento del tasso soglia, escluse imposte e tasse. Alcune decisioni, tra cui una del Tribunale di Milano, hanno ritenuto che anche il costo della polizza vada espunto dalle somme dovute. Si tratta di soluzioni non uniformi: la quantificazione va affrontata caso per caso.
Sulla prescrizione dell’azione di ripetizione, la decorrenza è questione dibattuta: App. Brescia 832/2026 si è espressa per la decorrenza dall’ultima rata nel caso di cessione del quinto. Per approfondire il tema in un ambito affine, leggi il nostro articolo sulla prescrizione dell’indebito sul conto corrente e sul saldo rettificato.
Serve una perizia econometrica per dimostrare l’usura?
In pratica sì: nel giudizio la prova dell’usura passa quasi sempre da un calcolo tecnico. Il cliente che agisce deve allegare e dimostrare il superamento del tasso soglia. Una perizia econometrica di parte ricostruisce il TEG, individua il decreto ministeriale applicabile, include il premio e ne confronta il risultato con la soglia. In giudizio, il giudice può poi disporre una CTU contabile.
Prima di commissionare la perizia, vale la pena raccogliere i documenti: la qualità del risultato dipende da quella dei dati disponibili.
Cosa fare adesso: i passi concreti
- Recupera i documenti. Contratto di finanziamento o mutuo, documento di sintesi, piano di ammortamento, proposta e certificato della polizza, quietanze del premio, estratti conto con gli addebiti.
- Verifica il collegamento. Controlla se la polizza è stata sottoscritta contestualmente, se il premio è stato finanziato o addebitato nel piano di rimborso, se la banca ha agito da intermediario.
- Fai ricalcolare il TEG. Affida a un professionista una verifica con il premio incluso, riferita alla data di stipula e al decreto sui tassi soglia in vigore.
- Invia un reclamo scritto. Un reclamo alla banca o all’intermediario, con la richiesta di rideterminazione e restituzione, è il passaggio preliminare per proseguire.
- Scegli la sede. Per i casi di sua competenza, l’Arbitro Bancario Finanziario richiede il previo reclamo. In alternativa, si può procedere con il giudizio, preceduto dalla mediazione, che nelle controversie bancarie è condizione di procedibilità.
- Se hai ricevuto un decreto ingiuntivo, ricorda che il termine per proporre opposizione è di 40 giorni dalla notifica (art. 641 c.p.c.). L’eccezione di usura va sollevata con l’opposizione.
Se il tuo caso riguarda un mutuo, può interessarti anche la nostra analisi su mutuo con deposito cauzionale e ammortamento alla francese, per capire quali contestazioni hanno maggiori probabilità di essere rilevanti.
Domande frequenti
Il premio assicurativo va sempre incluso nel TEG?
No, non sempre. Va incluso quando la polizza risulta collegata all’erogazione del credito, collegamento che può essere dimostrato con ogni mezzo e che alcune pronunce presumono in caso di contestualità. Le polizze davvero autonome e non collegate restano da valutare caso per caso.
L’ordinanza 27925/2026 vale anche per cessioni del quinto e finanziamenti auto?
Il caso deciso riguardava un mutuo. Il principio si inserisce però in un orientamento che interessa anche la cessione del quinto e i finanziamenti auto (Cass. 17577/2026, App. Brescia 832/2026, App. Torino 608/2026). L’estensione va verificata sul singolo contratto.
Cosa succede se il TEG con la polizza supera la soglia?
Si applica l’art. 1815, comma 2, c.c.: non sono dovuti interessi. Il cliente può chiedere la rideterminazione del rapporto e la restituzione di quanto pagato in eccedenza, secondo le regole sulla quantificazione che il giudice riterrà applicabili.
Posso rivolgermi all’ABF?
Per i casi di sua competenza, sì, dopo aver presentato un reclamo scritto all’intermediario. Le questioni più complesse, che richiedono ricostruzioni tecniche approfondite, spesso richiedono il giudice ordinario. Va valutato caso per caso.
Anche il garante può contestare l’usura?
Il garante risponde per l’obbligazione garantita: se questa è viziata da usura, può avere interesse a farlo valere. La posizione va esaminata sui documenti, con attenzione alla tipologia di fideiussione e al contratto principale.
Fonti e riferimenti normativi
- Art. 644, comma 4, codice penale (commissioni, remunerazioni e spese collegate all’erogazione del credito).
- Art. 1815, comma 2, codice civile (interessi usurari).
- Legge 7 marzo 1996, n. 108 (tasso soglia antiusura).
- Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione del TEGM (non vincolanti rispetto alla norma primaria secondo la giurisprudenza richiamata).
- Cass. civ., Sez. I, ord. 28 ottobre 2026, n. 27925: Diritto Bancario, 30 ottobre 2026.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2026, n. 17577.
- App. Brescia, 18 settembre 2026, n. 832: Diritto Bancario.
- App. Torino, 2026, n. 608: Studio Caliendo.
- Trib. Milano, 13 luglio 2026, n. 5918; App. Caltanissetta, 25 maggio 2026.
Articolo aggiornato al 3 novembre 2026.
Dott. Mario Amodeo – Dottore Commercialista e Revisore Legale
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Argomenti: perizia econometrica
