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Cripto-valute in bilancio: per le Entrate le valutazioni sono irrilevanti ai fini IRES e IRAP

di Dott. Mario Amodeo Pubblicato il 9 min di letturaCripto-attività
Cripto-valute in bilancio: per le Entrate le valutazioni sono irrilevanti ai fini IRES e IRAP

In breve. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 luglio 2026 (prot. 200904/2026) è stata approvata una scheda, elaborata con l’OIC, sul trattamento delle cripto-valute nel bilancio d’impresa. Sul piano contabile le cripto-valute sono qualificate per analogia come beni immateriali non monetari, classificati in base alla destinazione (immobilizzazioni o rimanenze). Sul piano fiscale, le componenti valutative iscritte a conto economico non rilevano né ai fini IRES né ai fini IRAP e vanno neutralizzate con variazioni in dichiarazione. Restano invece rilevanti gli eventi realizzativi, come la vendita o la permuta. Il tema è attuale con la chiusura dei bilanci 2026 e il secondo acconto del 30 novembre.

Finora il blog si è occupato soprattutto di chi detiene cripto-attività come persona fisica: quadro RW, quadro RT, imposta sostitutiva, comunicazioni DAC8/CARF degli exchange. Questo approfondimento riguarda invece società e imprese che hanno cripto-valute nel proprio bilancio, o che le ricevono come pagamento, e che devono decidere come iscriverle e come trattarle in dichiarazione.

Cosa dice il provvedimento 200904/2026 dell’Agenzia delle Entrate sulle cripto-valute?

Il provvedimento integra le linee guida sul Tax Control Framework (TCF) con due nuove schede operative, una delle quali dedicata al trattamento contabile delle cripto-valute. Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell’art. 4, comma 1-quater, D.Lgs. 128/2015, che prevede linee guida dell’Agenzia per un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Le schede nascono dal tavolo tecnico Entrate-OIC istituito con provvedimento del 10 ottobre 2024.

La scheda ha una struttura a due parti: la parte contabile è curata dall’OIC, la parte fiscale dall’Agenzia delle Entrate, ciascuno per le proprie competenze. Nell’esempio la scheda considera una società che redige il bilancio secondo il codice civile e detiene Bitcoin, Ethereum e Solana.

Va ricordato che si tratta di un documento di prassi nell’ambito dell’adempimento collaborativo, non di una nuova norma di legge: la regola fiscale di fondo è già contenuta nell’art. 110, comma 3-bis, TUIR, che il provvedimento richiama attraverso la risposta a interpello 78/2025.

Come si contabilizzano le criptovalute in bilancio di una Srl?

Per le imprese che applicano i principi contabili OIC, le cripto-valute sono qualificate per analogia come beni immateriali non monetari, e la classificazione dipende dalla finalità per cui sono detenute. La scheda richiama la definizione di bene immateriale dell’OIC 24 (beni non monetari, individualmente identificabili, privi di consistenza fisica e, di norma, rappresentati da diritti giuridicamente tutelati). Secondo la stampa specializzata, la scheda esclude inoltre l’assimilazione agli strumenti finanziari.

Finalità di detenzioneClassificazione in bilancioValutazioni a conto economico
Detenzione durevole, a supporto dell’attività o del patrimonio aziendaleImmobilizzazioni immateriali (OIC 24)Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Destinazione alla vendita, anche nell’ambito dell’attività tipicaRimanenzeValutazioni di fine esercizio delle rimanenze

La scelta non è neutra: la destinazione va documentata (delibere, policy di tesoreria, piano di utilizzo) e coerentemente mantenuta. Sul richiamo preciso ai principi OIC applicabili alle rimanenze e sulle eventuali eccezioni rimando al testo integrale della scheda, che va letto direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Le svalutazioni delle cripto-valute sono deducibili ai fini IRES e IRAP?

No: secondo l’Agenzia le componenti valutative a conto economico non rilevano per IRES e IRAP e devono essere neutralizzate con variazioni fiscali. Lo stesso vale, speculare, per le eventuali riprese di valore o rivalutazioni, che non sono tassate. La neutralità si applica sia quando le cripto sono tra le immobilizzazioni immateriali (svalutazioni per perdite durevoli), sia quando sono tra le rimanenze.

La base normativa è l’art. 110, comma 3-bis, TUIR (introdotto dalla legge di bilancio 2023, L. 197/2022), che esclude dal reddito i componenti positivi e negativi derivanti dalla valutazione delle cripto-attività alla chiusura del periodo d’imposta. La ratio, come ricordato dall’Agenzia, è evitare l’emersione di redditi o perdite non realizzati dovuti alle sole oscillazioni di mercato.

Le cripto in magazzino (rimanenze) vanno valutate al valore di mercato ai fini fiscali?

No: per le cripto in rimanenza l’art. 92 TUIR non trova applicazione, quindi la variazione delle rimanenze finali non incide sul reddito. Con la risposta a interpello 78/2025 (20 marzo 2025), data a un intermediario finanziario che intendeva svolgere trading proprietario di cripto, l’Agenzia ha affermato che l’art. 110, comma 3-bis, costituisce una deroga totale alla disciplina dell’art. 92: le differenze tra valore iniziale e finale delle rimanenze di cripto-attività non concorrono al reddito, né in aumento né in diminuzione.

Il caso dell’interpello riguardava un soggetto che applicava i principi IAS/IFRS (IAS 2 e IAS 38), mentre la scheda del 2026 si occupa del bilancio redatto secondo il codice civile e i principi OIC: la conclusione fiscale, però, va nella stessa direzione.

Come si fa la variazione fiscale per le valutazioni di bitcoin nel bilancio d’impresa?

Si neutralizza l’effetto valutativo con una variazione in aumento (se c’è una svalutazione) o in diminuzione (se c’è una rivalutazione o ripresa di valore), così che il reddito fiscale non risenta della valutazione. Le istruzioni che seguono sono una lettura operativa, da verificare sui fatti del singolo caso.

Evento di bilancioRilevanza IRES/IRAPVariazione in dichiarazione
Svalutazione di bitcoin immobilizzati per perdita durevoleIrrilevanteVariazione in aumento
Ripresa di valore / rivalutazione a fine esercizioIrrilevanteVariazione in diminuzione
Variazione delle rimanenze di cripto a fine annoIrrilevante (art. 110, c. 3-bis, in deroga all’art. 92)Neutralizzazione dell’effetto a conto economico
Cessione contro euro o permuta con altri beni o cripto-attivitàRilevante (evento realizzativo)Nessuna neutralizzazione: l’operazione concorre al reddito secondo le regole ordinarie

Dal momento che i valori contabili e quelli fiscali tendono a divergere nel tempo, è prudente tenere un prospetto di raccordo per ciascuna cripto-valuta (quantità, data e costo di acquisto, valore contabile, valore fiscalmente riconosciuto), in modo da calcolare correttamente il risultato dell’operazione quando avviene la cessione. Quanto alle fonti di prova, conservare gli estratti di exchange e wallet, i controvalori in euro e i criteri di valorizzazione utilizzati.

Le indicazioni Entrate-OIC valgono anche per imprese non in adempimento collaborativo?

Formalmente le schede sono rivolte alle imprese in regime di adempimento collaborativo, ma la stampa professionale le indica come utile riferimento anche per le altre imprese che applicano i principi OIC. Per accedere al regime la normativa richiede una soglia dimensionale (secondo le fonti consultate, ricavi o volume d’affari di 500 milioni di euro, in discesa a 100 milioni dal 2028) e un TCF strutturato: la grande maggioranza delle PMI ne è quindi fuori.

Per queste imprese la scheda non è vincolante in senso stretto, ma indica come l’Amministrazione legge il fenomeno. La conclusione fiscale discende comunque dall’art. 110, comma 3-bis, TUIR, che si applica a tutti i soggetti IRES. Per i professionisti e le imprese in regimi non basati sul bilancio OIC valgono regole proprie: il caso va esaminato singolarmente.

Perché un’impresa dovrebbe curare questo tema adesso?

Perché con la chiusura dei bilanci 2026 e il secondo acconto del 30 novembre gli errori di deducibilità o di tassazione delle valutazioni sono più facili da commettere e più difficili da correggere. I rischi principali sono tre:

  • dedurre svalutazioni che non hanno rilevanza fiscale, con maggiori imposte, sanzioni e interessi in caso di controllo;
  • non tracciare il costo fiscale delle cripto, con il rischio di calcolare male plusvalenze o minusvalenze realizzate alla cessione;
  • classificare in modo incoerente la stessa cripto tra immobilizzazioni e rimanenze senza una destinazione documentata.

Le regole per le imprese sono diverse da quelle delle persone fisiche, per le quali le plusvalenze sono soggette a imposta sostitutiva (33% secondo quanto già trattato dal blog) e vanno dichiarate con i quadri RW e RT; sulle fattispecie passate si veda anche l’analisi sulle plusvalenze bitcoin prima del 2023 e la sentenza di Cassazione 20740/2026.

Cosa fare adesso

  1. Censisci le cripto-valute in possesso della società: wallet, exchange, saldi al 31 dicembre, data e costo di acquisto, eventuali pagamenti ricevuti in cripto.
  2. Stabilisci e documenta la destinazione (immobilizzazione o rimanenza) con atti interni coerenti con l’attività effettivamente svolta.
  3. Verifica le valutazioni a conto economico dell’esercizio e individua svalutazioni, riprese di valore e variazioni delle rimanenze da neutralizzare.
  4. Prepara le variazioni fiscali in aumento o in diminuzione per la dichiarazione dei redditi, tenendo conto anche dell’IRAP.
  5. Mantieni un prospetto di raccordo tra valori contabili e fiscali, da aggiornare a ogni cessione o permuta.
  6. Controlla gli acconti: se si usa il metodo previsionale per il secondo acconto del 30 novembre, la neutralità delle valutazioni incide sulla stima del reddito.
  7. Se sei in cooperative compliance, integra la mappa dei rischi del TCF con i fenomeni valutativi delle cripto-valute.

Domande frequenti

Il provvedimento 200904/2026 è una nuova legge?

No. È un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 luglio 2026 che integra le linee guida sul Tax Control Framework. La regola fiscale deriva dall’art. 110, comma 3-bis, TUIR, già in vigore.

Una svalutazione dei bitcoin in bilancio riduce l’imposta?

Secondo l’Agenzia delle Entrate no: la svalutazione va neutralizzata con una variazione in aumento ai fini IRES e IRAP. Allo stesso modo non è tassata una rivalutazione. Rilevano invece le cessioni e le permute.

Le plusvalenze realizzate delle imprese sono tassate?

Sì, gli eventi realizzativi, come la vendita contro valuta avente corso legale o la permuta con altri beni o con altre cripto-attività, restano fiscalmente rilevanti secondo la scheda. Il calcolo va fatto sui valori fiscali, non su quelli contabili.

La scheda vale anche per chi usa gli IAS/IFRS?

La scheda del 2026 riguarda il bilancio civilistico secondo i principi OIC. L’interpello 78/2025, richiamato dal provvedimento, riguardava invece un soggetto IAS/IFRS e giunge alla stessa conclusione di neutralità fiscale delle valutazioni.

Anche professionisti e piccole imprese devono applicarla?

La scheda si rivolge formalmente alle imprese in adempimento collaborativo ed è un riferimento per chi applica i principi OIC. Per professionisti e imprese con regimi semplificati l’impostazione dipende dal regime contabile e fiscale adottato: serve una verifica caso per caso.

Fonti e riferimenti normativi

Il presente articolo ha finalità informativa e non sostituisce una consulenza sul caso concreto; il testo integrale della scheda va consultato sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Dott. Mario Amodeo – Dottore Commercialista e Revisore Legale

Articolo aggiornato al 7 novembre 2026.

Se la tua società o il tuo studio detiene cripto-valute, o le riceve come pagamento, e devi chiudere il bilancio 2026 o impostare le variazioni fiscali, puoi chiedere allo Studio una valutazione del tuo caso sui documenti specifici: classificazione, raccordo tra valori contabili e fiscali, controllo degli acconti e assistenza in caso di richieste dell’Agenzia delle Entrate. Contatta lo Studio, telefona allo 0915089033 o scrivi a info@studioamodeo.eu.

Dott. Mario Amodeo Dottore Commercialista e Revisore Legale · Albo ODCEC Palermo n. 1701/A. Si occupa di contenzioso bancario, difesa tributaria e fiscalità delle cripto-attività.

Argomenti: cripto-valute in bilancio, IRES, IRAP, OIC, Agenzia delle Entrate, Tax Control Framework, variazioni fiscali, criptovalute imprese