
In breve. Con l’ordinanza n. 28368/2026, commentata dalla stampa specializzata tra il 3 e il 5 novembre 2026, la Cassazione ha affermato che aver pagato l’IVA contestata con una definizione agevolata non impedisce, di per sé, di chiederne il rimborso. In presenza di fatture per operazioni inesistenti, però, il rimborso è ammissibile solo se il contribuente prova in concreto che per l’Erario è del tutto escluso il rischio di perdita di gettito. Il rimborso, quindi, non è automatico: la difesa si costruisce sui documenti.
Molte imprese hanno chiuso una contestazione IVA con una definizione agevolata e si sono poi sentite rispondere, alla richiesta di rimborso, che «la questione è chiusa». L’ordinanza 28368/2026 è utile perché smentisce questa lettura così come viene spesso proposta dall’Ufficio. Prima di leggere oltre, una precisazione di metodo: il testo integrale dell’ordinanza non era ancora consultabile al momento della redazione. Quanto segue si basa sui commenti pubblicati da Il Sole 24 Ore NT+ Fisco e da altri siti di settore, e su un precedente affine (Cass. 26724/2026) commentato da più fonti.
Se ho pagato l’IVA con la definizione agevolata posso chiedere il rimborso?
Sì, secondo la Cassazione la definizione agevolata non esclude automaticamente il rimborso dell’IVA versata. Il motivo è sostanziale: l’effetto premiale della definizione riguarda sanzioni e accessori, mentre l’imposta resta integralmente dovuta e viene integralmente versata. Se l’imposta è stata pagata per intero, la definizione non “consuma” il diritto di far valere che quell’IVA, nel caso concreto, non doveva restare a carico dell’impresa.
Lo stesso principio è stato ribadito pochi giorni prima nel caso deciso da Cass. ord. n. 26724 del 12 ottobre 2026. Una società aveva versato l’IVA accertata aderendo alla definizione agevolata prevista dall’art. 2 del DL 119/2018, aveva poi esercitato la rivalsa sui cessionari senza recuperare nulla per la loro incapienza, e aveva chiesto il rimborso all’Erario. Il caso riguardava cessioni fatturate senza IVA sulla base di dichiarazioni d’intento risultate false. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva dato ragione all’Agenzia delle Entrate, ritenendo che la definizione avesse consolidato il rapporto tributario e che la società potesse solo ricorrere alla variazione in diminuzione dell’art. 26 del DPR 633/1972. La Cassazione ha seguito una strada diversa.
La definizione agevolata chiude ogni possibilità di recuperare l’IVA versata?
No: la definizione agevolata non è, di per sé, una preclusione processuale al rimborso. Chiude la pretesa sulle sanzioni e sugli accessori nei limiti previsti dalla norma, ma non trasforma l’imposta versata in un’entrata definitivamente acquisita a prescindere dal merito. Questo vale per la detrazione e per il rimborso, che restano valutabili alla luce dei principi di neutralità dell’IVA ed effettività della tutela.
Attenzione, però, a non leggere troppo in questa apertura. Si tratta di un orientamento di legittimità espresso in ordinanze e non, allo stato, di una norma. Ogni decisione dipende dai fatti, e nei casi di operazioni inesistenti la Corte pone una condizione stringente, descritta nella sezione successiva. Sul fronte dei giudizi pendenti, è bene tenere distinte due situazioni: la definizione agevolata della lite può portare alla cessazione della materia del contendere (ne abbiamo parlato nell’articolo su rottamazione e lite pendente), mentre qui il tema è la domanda di rimborso successiva al pagamento.
Come si dimostra che lo Stato non ha perso gettito?
Si dimostra con documenti che ricostruiscano l’intera filiera dell’IVA, non con affermazioni di principio. Il contribuente deve provare in concreto che il Fisco non ha subito un danno: la Cassazione, secondo i commenti disponibili, richiede che il rischio di perdita di gettito sia del tutto escluso, e il rimborso non è mai automatico.
Il fascicolo probatorio, in linea generale, dovrebbe comprendere:
- le liquidazioni IVA (periodiche e dichiarazione annuale) dei soggetti coinvolti, per mostrare che l’imposta è stata o non è stata detratta;
- la prova dei versamenti del fornitore, ove l’IVA sia stata da questi riversata all’Erario;
- le fatture, i registri IVA e i pagamenti relativi alle operazioni contestate;
- la prova del versamento effettuato con la definizione agevolata (quietanze, prospetti di calcolo) e dell’atto che ne costituisce il presupposto;
- nel caso di rivalsa, la documentazione dei tentativi di recupero verso il cessionario (solleciti, azioni, incapienza).
Il precedente 26724/2026 aggiunge altre condizioni, riferite al cedente: deve essere estraneo alla frode, deve aver adottato le ragionevoli misure per recuperare l’importo, e deve risultare escluso il rischio di perdita di gettito. Anche in quel caso la Corte non ha deciso nel merito: il giudice del rinvio dovrà verificare i fatti, il rispetto del termine di decadenza per la domanda di rimborso e l’eventuale rischio di perdita di gettito. Sul tema della diligenza richiesta a chi cede o fornisce, vedi anche l’articolo sulla dichiarazione d’intento falsa e la prova della diligenza del fornitore.
Cosa cambia tra rimborso, variazione in diminuzione e detrazione?
Sono strumenti diversi, con presupposti e tempi diversi, e scegliere quello sbagliato può costare il diritto. La tabella riassume i tre percorsi emersi nei casi esaminati.
| Strumento | Quando entra in gioco | Punto critico |
|---|---|---|
| Rimborso all’Erario | IVA versata con l’accertamento (anche con definizione agevolata) e non recuperata o non dovuta | Prova dell’assenza di rischio di perdita di gettito; rispetto del termine di decadenza |
| Variazione in diminuzione (art. 26 DPR 633/1972) | Casi previsti dalla norma, ad esempio mancato pagamento del corrispettivo | Secondo il commento a Cass. 26724/2026, non si applica se il corrispettivo è stato incassato e manca solo il recupero dell’IVA addebitata in rivalsa |
| Detrazione | Cessionario o committente che ha subito la rivalsa | Rapporto autonomo con l’Amministrazione; la definizione non la preclude di per sé, ma la prova resta a carico di chi la chiede |
Cosa fare se l’Agenzia nega il rimborso?
Il diniego espresso o tacito si impugna con ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado: il rifiuto, tacito o espresso, della restituzione di tributi è tra gli atti impugnabili ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992. Il silenzio dell’Ufficio, di norma, può essere impugnato dopo il decorso di novanta giorni dalla domanda (art. 21 dello stesso decreto), ma questo va verificato nel caso specifico, perché i termini decorrono da date diverse a seconda dell’atto.
Nel ricorso è utile:
- richiamare il principio per cui la definizione agevolata riguarda sanzioni e accessori e non l’imposta;
- contestare l’argomento per cui il rapporto sarebbe «definitivamente consolidato»;
- produrre, già in primo grado, tutti i documenti sull’assenza di perdita di gettito, perché è su questo che la causa si deciderà;
- valutare se l’Ufficio abbia motivato in modo specifico il diniego, o si sia limitato a invocare la definizione.
L’onere di provare i fatti che fondano il diritto al rimborso è a carico di chi lo chiede. Una difesa che si limiti a invocare l’ordinanza, senza documenti, rischia di non portare a nulla.
Entro quanto tempo si può chiedere il rimborso?
Il termine ordinario è di due anni, ma va individuato con attenzione il giorno da cui decorre. Un commento all’ordinanza 28368/2026 indica che la domanda va presentata entro due anni dal pagamento. In termini generali l’art. 21 del D.Lgs. 546/1992 prevede, per la domanda di restituzione in mancanza di norme specifiche, due anni dal pagamento o, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione. Per l’IVA vanno poi considerate le norme specifiche (tra cui l’art. 30-ter del DPR 633/1972), da verificare caso per caso.
Proprio il termine di decadenza è uno dei punti che il giudice del rinvio dovrà esaminare nel caso 26724/2026. Non vale la pena aspettare l’esito di una trattativa o di un’altra procedura prima di presentare l’istanza: nel dubbio, la domanda va depositata nei termini, perché la decadenza non si recupera.
Cosa fare adesso
- Individua la data del pagamento dell’IVA (rata o versamento unico della definizione agevolata) e calcola i due anni. Conserva le quietanze.
- Ricostruisci la filiera dell’IVA: fatture, registri, liquidazioni, versamenti dei fornitori, eventuale rivalsa esercitata.
- Valuta la tua posizione: sei estraneo alla frode? Hai adottato misure ragionevoli di verifica e di recupero? Questi elementi pesano sulla decisione.
- Presenta l’istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate entro i termini, allegando i documenti e richiamando espressamente il principio affermato dalla Cassazione.
- Se arriva un diniego o decorre il silenzio, impugna alla Corte di giustizia tributaria di primo grado nel termine di legge, depositando le prove fin dal primo grado.
- Non contare sull’automatismo: anche se la definizione non è un ostacolo, la prova dell’assenza di danno erariale resta la parte decisiva.
Domande frequenti
Se ho aderito alla definizione agevolata ho rinunciato al rimborso?
Secondo la Cassazione, no: la definizione agevolata riguarda sanzioni e accessori, non l’imposta, che resta dovuta e versata. Non si rinuncia quindi per ciò solo al diritto di far valere il rimborso, ma vanno rispettate le condizioni e i termini.
Il rimborso è automatico se la Cassazione mi dà ragione sul principio?
No. Il principio è favorevole, ma serve la prova concreta dell’assenza di perdita di gettito. In più casi, la Cassazione rinvia al giudice di merito per la verifica dei fatti e del termine di decadenza.
Quali documenti sono più utili?
Liquidazioni IVA, registri, fatture, prova dei versamenti del fornitore, quietanze della definizione agevolata e, se c’è stata rivalsa, la documentazione dei tentativi di recupero. Servono documenti, non solo argomentazioni giuridiche.
Questa decisione vale anche per le fatture false di cui non sono estraneo?
I commenti disponibili collegano il rimborso, nei casi di frode, alla condizione di estraneità e di assenza di danno per l’Erario. Se si è partecipato alla frode, la situazione è diversa e va valutata con particolare cautela sui documenti.
Entro quando devo presentare la domanda?
Di regola entro due anni dal pagamento (o dal diverso presupposto che fa nascere il diritto), salvo norme specifiche per l’IVA. Nel dubbio, presentala presto: la decadenza è definitiva.
Fonti e riferimenti normativi
- Cass. civ., ord. n. 28368/2026 (rimborso IVA e definizione agevolata, fatture per operazioni inesistenti): testo integrale da verificare; data di deposito non verificata. Commenti: Il Sole 24 Ore NT+ Fisco, 5 novembre 2026; AmeVe Blog, 5 novembre 2026.
- Cass. civ., ord. n. 26724 del 12 ottobre 2026 (rimborso IVA dopo rivalsa infruttuosa): commento su Studio Bona e Studio Penati.
- Art. 2 DL 119/2018 (definizione agevolata dei processi verbali di constatazione e degli atti, come richiamato nelle decisioni).
- Art. 26 DPR 633/1972 (variazioni dell’imponibile o dell’imposta).
- Art. 30-ter DPR 633/1972 (termini per la richiesta di rimborso IVA): applicabilità da verificare nel caso concreto.
- Artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/1992 (atti impugnabili, termini per il ricorso e per la domanda di restituzione).
Articolo aggiornato al 8 novembre 2026.
Dott. Mario Amodeo – Dottore Commercialista e Revisore Legale
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Argomenti: rimborso IVA, definizione agevolata, Cassazione, fatture inesistenti, perdita di gettito, diniego di rimborso, contenzioso tributario
