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Avviso di accertamento: come difendersi, passo per passo

Dallo schema di atto al ricorso: termini, strumenti per ridurre la pretesa e sanzioni, e gli errori da non commettere nei primi giorni.

A cura del Dott. Mario Amodeo, Dottore Commercialista e Revisore Legale Aggiornato il

In breve. Se ricevi uno schema di atto, hai almeno 60 giorni per presentare osservazioni: è il momento migliore per difenderti. Se ricevi l’avviso di accertamento, hai 60 giorni per il ricorso, prorogabili con l’istanza di adesione. Nel frattempo valuta con un professionista se definire, con sanzioni ridotte, o contestare.

1. Lo schema di atto: il contraddittorio preventivo

Dal 2024 l’Agenzia delle Entrate deve comunicare in anticipo lo schema di atto per gran parte degli accertamenti. Non è ancora un atto da impugnare, ma è l’occasione per far valere le tue ragioni con documenti e argomenti prima che la pretesa diventi definitiva.

Cosa fare entro i 60 giorni:

  • chiedere l’accesso agli atti del fascicolo;
  • presentare osservazioni puntuali, con documenti;
  • valutare l’adesione, da chiedere entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema.

Se l’avviso definitivo contesta fatti diversi da quelli dello schema, può essere illegittimo: ne abbiamo parlato a proposito di una sentenza della CGT di Milano.

2. L’avviso di accertamento: le strade possibili

StrumentoCosa comportaQuando conviene
Accertamento con adesioneAccordo con l’Ufficio; sanzioni a un terzo del minimo; pagamento anche ratealePretesa fondata in parte, margini di trattativa
AcquiescenzaRinuncia al ricorso e pagamento nei termini; sanzioni ridotte a un terzoPretesa fondata, nessun margine di trattativa
AutotutelaRichiesta all’Ufficio di annullare l’atto per errori evidentiErrori di persona, di calcolo, doppia imposizione, pagamenti ignorati
RicorsoGiudizio davanti alla Corte di giustizia tributaria, entro 60 giorniVizi formali o pretesa infondata
ConciliazioneAccordo durante il giudizio, sanzioni ridotteQuando il giudizio rivela un punto d’incontro

Il reclamo-mediazione non esiste più per i ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024.

3. I vizi più frequenti dell’avviso

  • Mancato o carente contraddittorio, quando era obbligatorio.
  • Motivazione insufficiente o non coerente con lo schema di atto.
  • Decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento.
  • Notifica irregolare.
  • Errori nel merito: ricostruzioni presuntive non provate, costi non riconosciuti, movimenti bancari giustificabili.

Sui diritti del contribuente durante le verifiche leggi anche l’articolo sulla sentenza CEDU Italgomme.

Cosa fare subito

  1. Annota la data di notifica e calcola i termini: 60 giorni per osservazioni o ricorso.
  2. Non pagare né firmare nulla prima di aver valutato la pretesa.
  3. Raccogli i documenti relativi agli anni contestati: dichiarazioni, contabilità, estratti conto.
  4. Contattaci: esaminiamo l’atto e ti proponiamo la strategia, con un preventivo scritto.

Domande frequenti

Cos'è lo schema di atto e quanto tempo ho per rispondere?
È la bozza dell’avviso di accertamento che l’Agenzia deve inviarti prima di emetterlo (art. 6-bis dello Statuto del contribuente). Hai almeno 60 giorni per presentare osservazioni o chiedere l’accesso agli atti. L’atto definitivo deve spiegare perché le tue osservazioni non sono state accolte.
Il contraddittorio preventivo vale per tutti gli atti?
No. Ne sono esclusi gli atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati, quelli di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, individuati con decreto ministeriale, e i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. Se è dovuto e manca, l’atto è annullabile.
Quanto si risparmia con l'accertamento con adesione?
Le sanzioni si riducono a un terzo del minimo previsto dalla legge e si può pagare anche a rate. Se definisci, però, rinunci al ricorso: conviene quando la pretesa ha fondamento almeno in parte.
Il ricorso sospende il pagamento?
Non automaticamente. Per le imposte sui redditi e l’IVA, in pendenza del giudizio di primo grado è di regola dovuto un terzo delle imposte accertate. Si può chiedere alla Corte di giustizia tributaria la sospensione dell’atto, se ci sono motivi fondati e il rischio di un danno grave.
Quali sanzioni rischio?
Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la sanzione per dichiarazione infedele è del 70% dell’imposta, quella per omessa dichiarazione del 120%, con le riduzioni previste in caso di adesione, acquiescenza o conciliazione.

Fonti e riferimenti

  • Legge 212/2000 (Statuto del contribuente), artt. 6-bis, 10-quater e 10-quinquies, introdotti dai D.Lgs. 219/2023 e 220/2023
  • D.Lgs. 218/1997 (accertamento con adesione, art. 15 acquiescenza)
  • D.Lgs. 546/1992 (processo tributario) e D.Lgs. 87/2024 (sanzioni)
  • D.P.R. 602/1973, art. 15 (iscrizione a ruolo in pendenza di giudizio)

Le informazioni hanno carattere generale e sono aggiornate alla data indicata in testa alla pagina: ogni caso va valutato sui documenti specifici.