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Cripto non dichiarate: quadro RW, quadro RT e come regolarizzare

Non hai indicato le cripto in dichiarazione negli anni passati? Cosa andava dichiarato, quali sanzioni si rischiano e come mettersi in regola prima di un controllo.

A cura del Dott. Mario Amodeo, Dottore Commercialista e Revisore Legale Aggiornato il

In breve. Le cripto detenute vanno indicate ogni anno nel quadro RW, con l’imposta del 2 per mille sul valore; le plusvalenze vanno nel quadro RT. Chi non l’ha fatto può ancora regolarizzare con il ravvedimento operoso, a costi molto inferiori rispetto a un accertamento, purché non siano già iniziati controlli. Con la DAC8, dal 2026 il Fisco riceve i dati direttamente dagli exchange.

Cosa andava dichiarato

ObbligoQuadroQuando
Monitoraggio delle cripto posseduteRWOgni anno, anche senza vendite
Imposta del 2 per mille sul valoreRW, se non la applica un intermediario italianoOgni anno, sul valore al 31 dicembre
Plusvalenze da vendita o scambio tra cripto diverseRTNell’anno in cui sono realizzate
Redditi da staking, lending e similiRT o altri quadri, secondo il casoNell’anno di percezione

Le regole sono cambiate negli anni: fino al 2022 il trattamento era incerto, dal 2023 c’è una disciplina specifica, dal 2025 è stata abolita la franchigia di 2.000 euro e dal 2026 l’aliquota è salita al 33%.

Perché regolarizzare adesso

Dal 1° gennaio 2026, con la direttiva DAC8, i prestatori di servizi per le cripto-attività operanti nell’Unione europea raccolgono i dati dei clienti, dei saldi e delle operazioni, che vengono scambiati tra le amministrazioni fiscali. L’Agenzia delle Entrate ha già avviato controlli sui contribuenti che non hanno dichiarato le cripto negli anni 2023 e 2024: vedi la pagina sui questionari dell’Agenzia.

Il ravvedimento è possibile solo prima che la violazione venga contestata o che inizino controlli di cui hai avuto formale conoscenza: dopo, il costo cresce in modo significativo.

Come si regolarizza

  1. Ricostruzione delle operazioni di tutti gli anni non dichiarati, da exchange, wallet e conti bancari.
  2. Calcolo di valori di fine anno, costi di acquisto e plusvalenze, secondo le regole di ciascun anno.
  3. Dichiarazioni integrative con i quadri RW e RT corretti.
  4. Versamento di imposte, interessi e sanzioni ridotte con il ravvedimento.
  5. Relazione documentale da conservare in caso di controlli futuri.

Ne abbiamo parlato anche negli articoli su criptoattività e Fisco nel 2026 e su quadro RW e residenza fiscale.

Domande frequenti

Chi deve compilare il quadro RW per le cripto?
Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici residenti in Italia che detengono cripto-attività, a prescindere da dove siano custodite (exchange italiano o estero, wallet personale). Il quadro serve al monitoraggio e alla liquidazione dell’imposta del 2 per mille sul valore.
Che sanzioni si rischiano per l'omesso quadro RW?
Dal 3% al 15% del valore non dichiarato, per ciascun anno. Per le cripto-attività non si applica il raddoppio previsto per i Paesi a fiscalità privilegiata (circolare 30/E del 2023). Le sanzioni si riducono sensibilmente con il ravvedimento operoso.
E se ho anche realizzato plusvalenze?
Oltre al quadro RW va regolarizzato il quadro RT, con l’imposta sostitutiva dovuta (26% fino al 2025, 33% dal 2026), gli interessi e le sanzioni per dichiarazione infedele o omessa, ridotte in caso di ravvedimento.
Posso ancora usare la regolarizzazione agevolata del 2023?
No: la procedura della Legge di Bilancio 2023 si è chiusa nel 2023. Oggi lo strumento è il ravvedimento operoso, utilizzabile finché la violazione non è stata constatata e non sono iniziati controlli di cui hai avuto formale conoscenza.
Non ho più le prove del prezzo di acquisto: cosa succede?
Senza prova del costo, la plusvalenza rischia di essere calcolata come se il costo fosse zero. Prima di arrendersi conviene ricostruirlo: storici degli exchange, estratti conto bancari dei bonifici, transazioni sulla blockchain. È una parte importante del nostro lavoro.

Fonti e riferimenti

  • D.L. 167/1990, artt. 4 e 5 (monitoraggio fiscale e sanzioni RW)
  • TUIR, art. 67, comma 1, lett. c-sexies) e art. 68
  • Legge 197/2022, art. 1, commi 126-147 (cripto-attività e imposta del 2 per mille)
  • D.Lgs. 472/1997, art. 13 (ravvedimento operoso), come modificato dal D.Lgs. 87/2024
  • Agenzia delle Entrate, circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023
  • Direttiva (UE) 2023/2226 (DAC8)

Le informazioni hanno carattere generale e sono aggiornate alla data indicata in testa alla pagina: ogni caso va valutato sui documenti specifici.