Criptovalute e Residenza Fiscale. Come Dichiarare Redditi Esteri dopo il Trasferimento di Residenza in Italia

Criptovalute e Residenza Fiscale

Il panorama fiscale italiano per le criptovalute è complesso e in costante evoluzione. La crescente diffusione delle criptovalute ha sollevato numerosi quesiti in ambito fiscale, soprattutto per quanto riguarda la loro tassazione. Uno degli aspetti più dibattuti è come trattare i redditi derivanti dalla cessione di valute virtuali, in particolare quando il contribuente trasferisce la propria residenza in Italia. Un esempio significativo è fornito dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 397 del 1 agosto 2022, che chiarisce il trattamento fiscale applicabile ai redditi da criptovalute per i nuovi residenti.

Criptovalute e Residenza Fiscale. Il caso trattato nell’Interpello all’Agenzia delle Entrate n. 397 del 2022 

 

L’Istante, che ha trasferito la propria residenza in Italia nel 2020, possedeva un portafoglio di valute virtuali parte delle quali depositate sulla piattaforma exchange Coinbase e parte in un cold storage wallet nel Regno Unito. Nel 2021 ha ceduto parte delle sue criptovalute, trasferendole preliminarmente sulla piattaforma Coinbase. Il contribuente ha chiesto se le plusvalenze derivanti dalla cessione di criptovalute detenute su una piattaforma gestita da un intermediario non residente siano considerabili redditi di fonte estera e soggette all’imposta sostitutiva prevista per i nuovi residenti.

 

Normativa di Riferimento per il trattamento fiscale dei redditi esteri da valuta virtuale. Il regime dei 100.000€ annui

 

L’articolo 24-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), introdotto dalla legge di bilancio 2017 (legge n. 232/2016), permette ai nuovi residenti in Italia di optare per un‘imposta sostitutiva forfettaria sui redditi prodotti all’estero. Questa imposta è fissata a 100.000 euro annui e ha lo scopo di attrarre in Italia persone fisiche con alto potenziale economico che non sono state residenti in Italia per almeno nove dei dieci anni precedenti il trasferimento.

 

  • Requisiti per l’Opzione: Per accedere al regime che regola i casi di redditi da Criptovalute maturati all’estero e la nuova Residenza Fiscale in Italia, il contribuente deve presentare un’apposita istanza di interpello e perfezionare l’opzione con la dichiarazione dei redditi.
  • Condizioni di Applicazione: L’opzione è valida per un massimo di 15 anni e riguarda tutti i redditi di fonte estera prodotti dopo il trasferimento della residenza in Italia.
  • Benefici dell’Opzione: Chi opta per questo regime è esonerato dagli obblighi di monitoraggio fiscale e dal pagamento dell’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero).

 

Posizione dell’Agenzia delle Entrate relativa ai redditi esteri da valuta elettronica  

L’Agenzia delle Entrate ha fornito una risposta dettagliata all’interpello dell’Istante, chiarendo diversi punti chiave sulla tassazione dei redditi derivanti dalla cessione di criptovalute. Ecco i principali chiarimenti forniti:

 

  • Equiparazione alle Valute Estere: Le criptovalute sono trattate come valute estere. Questo implica che le operazioni di cessione di criptovalute sono soggette alle stesse regole fiscali delle valute tradizionali.
  • Cessione a Pronti: Le cessioni a pronti (ovvero immediate) di criptovalute non generano redditi imponibili, a meno che non vi sia una finalità speculativa. Tuttavia, se la giacenza media del portafoglio di criptovalute supera 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui, si possono generare redditi diversi imponibili ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR.
  • Redditi di Fonte Estera: I redditi derivanti dalla cessione di criptovalute detenute su piattaforme exchange gestite da intermediari non residenti sono considerati redditi di fonte estera. Questi redditi possono rientrare nel regime di imposta sostitutiva per i nuovi residenti previsto dall’articolo 24-bis del TUIR, qualora il contribuente soddisfi i requisiti richiesti.
  • Trasferimenti tra Wallet: Il trasferimento di criptovalute tra diversi tipi di wallet dello stesso proprietario non è considerato un evento fiscalmente rilevante. Questo è assimilato al trasferimento di strumenti finanziari da un conto deposito ad un altro, entrambi intestati allo stesso soggetto.
  • Imponibilità delle Plusvalenze: Le plusvalenze derivanti dalla cessione di criptovalute, se la giacenza media supera i limiti previsti, sono soggette a un’imposta sostitutiva del 26%. Questo si applica alle plusvalenze percepite da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.
  • Monitoraggio Fiscale: Gli obblighi di monitoraggio fiscale relativo alle criptovalute e di pagamento dell’IVAFE non si applicano ai soggetti che optano per il regime agevolativo di cui all’articolo 24-bis del TUIR, sempre che le attività e i relativi redditi siano inclusi nell’ambito dell’imposta sostitutiva.

 

Questo caso evidenzia l’importanza di comprendere la normativa fiscale italiana relativa alle criptovalute, soprattutto per i nuovi residenti. Le plusvalenze derivanti dalla cessione di criptovalute possono beneficiare dell’imposta sostitutiva forfettaria, rendendo necessario un attento monitoraggio delle proprie attività e delle regole fiscali applicabili. 

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FAQ: Criptovalute e Residenza Fiscale

1. Cosa succede ai redditi da criptovalute quando trasferisco la mia residenza in Italia? Quando trasferisci la residenza in Italia, i redditi derivanti dalla cessione di criptovalute detenute su piattaforme estere possono essere soggetti all’imposta sostitutiva prevista per i nuovi residenti, ai sensi dell’articolo 24-bis del TUIR.

2. Le criptovalute sono considerate valute estere ai fini fiscali? Sì, le criptovalute sono equiparate alle valute estere. Le operazioni di cessione di criptovalute seguono le stesse regole fiscali delle valute tradizionali.

3. Quali sono le condizioni per l’imponibilità delle plusvalenze da criptovalute? Le plusvalenze derivanti dalla cessione di criptovalute sono imponibili se la giacenza media del portafoglio supera 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui.

4. Come vengono trattati i trasferimenti tra diversi wallet di criptovalute? Il trasferimento di criptovalute tra diversi tipi di wallet intestati allo stesso proprietario non è considerato un evento fiscalmente rilevante.

5. Quali vantaggi offre l’imposta sostitutiva per i nuovi residenti? L’imposta sostitutiva forfettaria di 100.000 euro annui esonera i nuovi residenti dagli obblighi di monitoraggio fiscale e dal pagamento dell’IVAFE per i redditi di fonte estera.

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