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Fiscalità delle cripto-attività: dichiarazione, regolarizzazione e difesa

Calcolo delle plusvalenze, quadri RW e RT, ricostruzione degli anni passati, risposta ai questionari dell'Agenzia delle Entrate: per privati, professionisti e imprese.

A cura del Dott. Mario Amodeo, Dottore Commercialista e Revisore Legale Aggiornato il

In breve. Dal 2026 le cripto-attività sono tassate al 33% (26% per gli e-money token in euro), senza franchigia, e con la direttiva DAC8 il Fisco riceve i dati dagli exchange. Ti aiutiamo a dichiarare correttamente, a ricostruire gli anni passati, a regolarizzare e, se serve, a rispondere a questionari e accertamenti.

La fiscalità delle cripto è cambiata più volte in pochi anni. Chi ha operato su più exchange, con wallet personali, staking o scambi tra token, spesso non sa più ricostruire costi e plusvalenze. Il nostro lavoro è proprio questo: mettere ordine nei dati e trasformarli in una dichiarazione corretta e difendibile.

Cosa facciamo

  • Dichiarazione dei redditi: compilazione dei quadri RW e RT (o dei quadri equivalenti per le imprese) e calcolo dell’imposta del 2 per mille sul valore.
  • Ricostruzione pluriennale: estrazione e riconciliazione dei dati da exchange e wallet, calcolo dei costi di acquisto e delle plusvalenze anno per anno.
  • Regolarizzazione: ravvedimento operoso per gli anni non dichiarati, con calcolo di imposte, interessi e sanzioni ridotte.
  • Questionari e accertamenti: risposta alle richieste dell’Agenzia delle Entrate e difesa nel contraddittorio e in giudizio. Vedi la pagina sui questionari dell’Agenzia sulle cripto.
  • Operazioni particolari: staking, lending, mining, airdrop, NFT, successioni e donazioni di cripto.
  • Residenza fiscale: trasferimenti da e verso l’estero e redditi da cripto prodotti all’estero.
  • Imprese: trattamento contabile e fiscale delle cripto in bilancio e dei pagamenti in cripto.

Le regole essenziali

Fino al 2025Dal 2026
Imposta sulle plusvalenze26%33% (26% per e-money token in euro)
Franchigia annua2.000 € fino al 2024, abolita dal 2025Nessuna
Monitoraggio (quadro RW)ObbligatorioObbligatorio
Imposta sul valore2 per mille2 per mille
Scambio automatico dei dati (DAC8)—Raccolta dei dati dal 2026

Come lavoriamo

  1. Primo contatto gratuito: capiamo su quali piattaforme hai operato e per quali anni.
  2. Raccolta dati: ti guidiamo nell’esportazione dei report da exchange e wallet.
  3. Preventivo scritto, commisurato al numero di anni e piattaforme.
  4. Ricostruzione, dichiarazione o regolarizzazione, con una relazione che documenta i calcoli e potrà essere usata in caso di controllo.

Domande frequenti

Quanto si paga di tasse sulle cripto nel 2026?
Dal 1° gennaio 2026 le plusvalenze e gli altri redditi da cripto-attività sono tassati con imposta sostitutiva del 33% (era il 26% fino al 2025). Per i token di moneta elettronica denominati in euro che rispettano i requisiti di legge resta il 26%. Dal 2025 non esiste più la franchigia di 2.000 euro.
Devo dichiarare le cripto anche se non ho venduto nulla?
Sì, in generale va compilato il quadro RW per il monitoraggio, indicando il valore delle cripto-attività detenute, e va versata l’imposta del 2 per mille sul valore. Il quadro RT serve invece per le plusvalenze realizzate.
Il passaggio da una cripto all'altra è tassato?
Lo scambio tra cripto-attività con caratteristiche e funzioni diverse è fiscalmente rilevante e può generare plusvalenza; quello tra cripto con le stesse caratteristiche e funzioni no. La distinzione, chiarita dall’Agenzia con la circolare 30/E del 2023, va applicata caso per caso.
Non ho dichiarato le cripto negli anni passati: cosa rischio?
Sanzioni per l’omesso quadro RW e, se ci sono plusvalenze, imposte, interessi e sanzioni sul reddito non dichiarato. Finché non sono iniziati controlli è possibile regolarizzare con il ravvedimento operoso, a costi ridotti. Approfondisci nella pagina su quadro RW e regolarizzazione.
Con la DAC8 il Fisco saprà delle mie cripto?
Sì. Dal 2026 i prestatori di servizi per le cripto-attività operanti nell’Unione europea raccolgono i dati dei clienti e delle operazioni, che vengono poi scambiati tra le amministrazioni fiscali. Regolarizzare prima è quasi sempre meno costoso che farlo dopo un controllo.

Fonti e riferimenti

  • TUIR, art. 67, comma 1, lett. c-sexies) e art. 68 (redditi da cripto-attività)
  • Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), art. 1, commi 126-147; Legge 207/2024 (Legge di Bilancio 2025); Legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026)
  • D.L. 167/1990, artt. 4 e 5 (monitoraggio fiscale, quadro RW)
  • Agenzia delle Entrate, circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023
  • Direttiva (UE) 2023/2226 (DAC8) e Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA)
  • Tassazione criptovalute: il nuovo quadro dopo la manovra 2026, InvestireOggi, 7 gennaio 2026

Le informazioni hanno carattere generale e sono aggiornate alla data indicata in testa alla pagina: ogni caso va valutato sui documenti specifici.