Questionari del Fisco sulle cripto 2023-2024: come provare il costo di acquisto e rispondere

Questionari del Fisco sulle cripto 2023-2024: come provare il costo di acquisto e rispondere

In breve. A settembre 2026 le fonti di stampa specializzata riferiscono che l’Agenzia delle Entrate ha avviato controlli mirati sulle cripto-attività, con questionari inviati a meno di un migliaio di contribuenti che non hanno regolarizzato le annualità 2023 e 2024 né aderito alla sanatoria della legge di bilancio 2023. Il punto più delicato è la prova del costo di acquisto: se manca, la plusvalenza viene calcolata con costo pari a zero e l’intero incassato rischia di essere tassato. Chi riceve il questionario deve rispondere nei termini indicati, con documenti completi e coerenti, evitando risposte approssimative.

Cosa sta facendo l’Agenzia delle Entrate sulle cripto-attività per il 2023 e il 2024?

L’Agenzia sta passando dalle lettere di compliance a controlli mirati, basati sui dati ottenuti dai prestatori di servizi. Secondo quanto riportato da ItaliaOggi e ripreso da altre testate, l’amministrazione ha ottenuto le informazioni su depositi, prelievi, compravendite e permute dei clienti italiani e le ha incrociate con le dichiarazioni.

La selezione, sempre secondo le fonti, è avvenuta per gradi: sono stati esclusi i contribuenti che avevano compilato il quadro dichiarativo e sono stati poi individuati quelli con plusvalenze, saldi al 31 dicembre e apporti. Il campione è inferiore a un migliaio di soggetti. Le liste sarebbero state trasmesse alle direzioni territoriali ad aprile e le verifiche sarebbero partite a pieno regime da giugno.

Destinatari sono i contribuenti che non si sono avvalsi, entro il 30 novembre 2023, della regolarizzazione prevista dalla legge n. 197/2022 e che non hanno dichiarato le cripto-attività in RW (monitoraggio) e in RT (plusvalenze) per il 2023 e il 2024. Per le stesse fonti, finora le risposte ai questionari sarebbero poche e non risulterebbe una definizione bonaria diffusa.

Nota di trasparenza: non risulta, allo stato, un comunicato o una circolare dell’Agenzia dedicati a questa attività. Le informazioni provengono da articoli di stampa specializzata e vanno lette come tali. Per il quadro generale sul superamento dell’anonimato delle cripto si veda il nostro approfondimento su criptoattività e Fisco nel 2026.

Ho ricevuto un questionario sulle criptovalute: cosa devo rispondere?

Devi rispondere entro il termine indicato nell’atto, fornendo documenti che dimostrino natura, origine e modalità di acquisto delle cripto-attività e provenienza dei fondi. Ignorare la richiesta è la scelta peggiore.

In base a quanto riportato, il questionario chiede in genere di chiarire:

  • quali cripto-attività sono state detenute e dove (exchange, wallet, piattaforme);
  • come, quando e con quali fondi sono state acquistate;
  • le vendite e le permute del 2023 e del 2024, con i relativi corrispettivi;
  • i saldi al 31 dicembre di ciascun anno;
  • il costo di acquisto delle cripto cedute.

L’art. 32 del D.P.R. 600/1973 disciplina gli inviti e i questionari. Se rifiuti di fornire dati o dichiari di non possederli, i documenti che produrrai in seguito possono non essere presi in considerazione a tuo favore, in sede amministrativa e giudiziale. Per questo conviene non rispondere “a memoria” e verificare con precisione cosa è richiesto e in quale termine.

Cosa succede se non riesco a dimostrare il costo di acquisto?

Se manca la prova del costo, la plusvalenza viene calcolata con costo pari a zero, e l’intero corrispettivo incassato diventa base imponibile. È il rischio principale di questa fase.

L’art. 67, comma 1, lett. c-sexies del TUIR, richiamato dalla circolare 30/E del 27 ottobre 2023, prevede che la plusvalenza sia la differenza tra corrispettivo (o valore normale) e costo o valore di acquisto. Se il costo non è documentabile, la differenza coincide con il corrispettivo. Esempio puramente illustrativo, con l’aliquota del 26% applicabile al 2023-2024:

Ipotesi Corrispettivo Costo riconosciuto Plusvalenza Imposta al 26%
Costo provato € 20.000 € 12.000 € 8.000 € 2.080
Costo non provato € 20.000 € 0 € 20.000 € 5.200

A questi importi si aggiungono sanzioni e interessi. Per questo la ricostruzione documentale non è un dettaglio formale: incide direttamente sull’imposta richiesta.

Quali aliquote si applicano alle annualità 2023 e 2024?

Per il 2023 e il 2024 l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze è del 26%, con la franchigia di 2.000 euro annui prevista dalla disciplina allora vigente. Le regole sono cambiate dopo:

Periodo Aliquota plusvalenze Franchigia 2.000 euro
2023-2024 26% Sì
2025 26% No (abolita dalla L. 207/2024)
Dal 1° gennaio 2026 33% (26% per gli EMT in euro conformi a MiCAR) No

Resta poi l’imposta sul valore delle cripto-attività (IC), pari allo 0,2% del valore al 31 dicembre, introdotta dalla L. 197/2022 (art. 1, comma 146). Le novità del 2026 non cambiano le annualità oggetto dei controlli, ma contano per chi sta ancora operando.

Come ricostruire il costo di acquisto con estratti conto ed exchange?

Si ricostruisce partendo dai flussi di denaro e dagli storici operativi, operazione per operazione, fino a collegare ogni cessione al relativo acquisto. Serve un lavoro ordinato e documentato.

  1. Estratti conto bancari: bonifici e movimenti verso gli exchange, a dimostrazione dell’origine dei fondi e dell’importo investito.
  2. Storico dell’exchange: esporta i report di operazioni, depositi, prelievi, permute e commissioni per tutto il periodo, anche da piattaforme che non usi più; molte consentono la richiesta dello storico via assistenza.
  3. Wallet e blockchain: indirizzi, hash delle transazioni e movimenti tra wallet propri, per dimostrare che un trasferimento non è una cessione.
  4. Metodo di calcolo: la circolare 30/E indica per le cripto con eguali caratteristiche e funzioni il criterio LIFO, cioè si considerano cedute per prime quelle acquisite più di recente. Va applicato in modo coerente.
  5. Casi particolari: per le cripto ricevute per successione si assume il valore definito o dichiarato ai fini dell’imposta di successione; per la donazione, il costo del donante.
  6. Oneri accessori: commissioni e fee inerenti all’acquisto possono essere considerate nel costo, se documentate.

I report prodotti da software di calcolo fiscale possono aiutare a organizzare i dati, ma vanno sempre accompagnati dai documenti di supporto e verificati da un professionista.

Una lettera di compliance sulle cripto è un accertamento?

No: la lettera di compliance è una comunicazione che invita a regolarizzare spontaneamente eventuali anomalie, mentre il questionario è uno strumento istruttorio di controllo. Hanno conseguenze diverse.

Strumento Natura Cosa comporta
Lettera di compliance Invito alla regolarizzazione spontanea Possibilità di sanare con ravvedimento, senza contraddittorio
Questionario / invito Richiesta di dati e documenti (art. 32 D.P.R. 600/1973) Obbligo di rispondere; può preludere a un avviso di accertamento
Avviso di accertamento Atto impositivo Imposta, sanzioni e interessi; impugnabile davanti alla Corte di giustizia tributaria

Posso fare il ravvedimento operoso per RW e RT del 2023 e 2024?

Il ravvedimento è lo strumento tipico per sanare omissioni dichiarative, ma dopo la ricezione di un questionario va valutato con cautela. L’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 prevede che sia precluso quando la violazione è già stata constatata o sono iniziate attività di accertamento di cui hai avuto formale conoscenza. Se un questionario rientri o meno in questa ipotesi, nel tuo caso concreto, va verificato sull’atto ricevuto e sulla data.

Se la strada è percorribile, si presenta una dichiarazione integrativa e si versano imposta, interessi e sanzione ridotta in proporzione al tempo trascorso. Le frazioni di riduzione vanno verificate sul testo vigente dell’art. 13, perché i siti divulgativi riportano cifre diverse.

Gli ordini di grandezza delle sanzioni, indicativi e da verificare sui testi vigenti:

  • Quadro RW (art. 5 D.L. 167/1990): dal 3% al 15% del valore non dichiarato, per ciascun anno. Per le cripto, secondo la circolare 30/E, non si applica il raddoppio previsto per i Paesi a fiscalità privilegiata. A titolo di esempio, su € 30.000 non dichiarati il minimo è € 900 per anno, prima delle riduzioni.
  • Plusvalenze (RT): sanzione proporzionale all’imposta; per le fonti consultate è del 70% in caso di dichiarazione infedele e del 120% in caso di omessa dichiarazione, dopo la riforma del D.Lgs. 87/2024.
  • Profili penali: l’art. 5 del D.Lgs. 74/2000 sull’omessa dichiarazione si applica solo oltre una soglia di imposta evasa, indicata in € 50.000 per periodo d’imposta. Non riguarda la generalità dei casi, ma va considerato quando gli importi sono rilevanti.

Per approfondire il monitoraggio e l’imposta sul valore delle cripto-attività, rimando alla sintesi dell’evento su quadro RW, IVIE, IVAFE e imposta sulle cripto-attività.

Cosa fare adesso

  1. Non ignorare l’atto: leggi con attenzione il questionario, individua il termine di risposta e le annualità richieste.
  2. Raccogli subito la documentazione: estratti conto, report degli exchange, hash delle transazioni, eventuali atti di successione o donazione.
  3. Ricostruisci i costi operazione per operazione, con metodo coerente e una tabella riepilogativa dei saldi al 31 dicembre 2023 e 2024.
  4. Quantifica l’esposizione: imposta sulle plusvalenze, IC e sanzioni RW, con e senza prova del costo.
  5. Valuta la strategia: risposta documentata, eventuale definizione agevolata del contraddittorio o, se ancora possibile, ravvedimento.
  6. Rispondi nei termini, in modo completo e veritiero; se manca un documento, chiedi una proroga o integra prima della scadenza invece di dichiarare di non averlo.
  7. Se non hai ricevuto nulla, valuta con un professionista se regolarizzare spontaneamente: lo scambio automatico di dati (DAC8, recepita con D.Lgs. 194/2025) aumenta la tracciabilità delle operazioni.

Domande frequenti

L’Agenzia delle Entrate può tassare tutto l’incassato con costo zero?

Se non è fornita la prova del costo, la plusvalenza si calcola con costo pari a zero e il corrispettivo diventa imponibile. Con una ricostruzione documentata il contribuente può dimostrare il costo effettivo e ridurre la base imponibile.

Quali dati hanno ottenuto gli exchange?

Secondo ItaliaOggi, dati su depositi, prelievi, compravendite e permute dei clienti italiani, confrontati con le dichiarazioni. La portata esatta delle informazioni nel tuo caso emerge dal contenuto del questionario.

Chi ha compilato RW e RT rischia il questionario?

Secondo le fonti, la selezione ha escluso chi aveva compilato il quadro dichiarativo. Restano possibili controlli se i dati dichiarati non sono coerenti con le operazioni effettive.

Posso rispondere da solo al questionario?

È possibile, ma gli errori possono avere effetti sull’accertamento. Quando gli importi o le operazioni sono numerosi, conviene farsi assistere per impostare la ricostruzione dei costi.

Se pago l’imposta il problema è risolto?

No: il versamento dell’imposta non esaurisce le sanzioni del quadro RW e di quello reddituale. La sanatoria spontanea comporta comunque sanzioni e interessi, in misura che dipende dal momento e dallo strumento utilizzato.

Fonti e riferimenti normativi

  • ItaliaOggi, «Criptovalute, evasori al setaccio. Ma i questionari del Fisco sono snobbati»: italiaoggi.it
  • La Legge per Tutti, «Criptovalute non dichiarate: scattano i controlli», 24 settembre 2026: laleggepertutti.it
  • Studio Pizzano, «Controlli fiscali criptovalute: Fisco su chi non ha sanato»: studiopizzano.it
  • Commercialista Telematico, «Criptovalute: il Fisco è a caccia degli evasori», 23 settembre 2026: commercialistatelematico.com
  • Agenzia delle Entrate, Circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023: agenziaentrate.gov.it
  • Art. 67, comma 1, lett. c-sexies, TUIR
  • L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), art. 1, commi 126 e seguenti, e comma 146 (imposta sul valore delle cripto-attività)
  • L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) e L. 199/2025 (legge di bilancio 2026)
  • Art. 4 e art. 5 D.L. 167/1990 (monitoraggio fiscale e sanzioni)
  • Art. 13 D.Lgs. 472/1997 (ravvedimento) e D.Lgs. 87/2024 (revisione del sistema sanzionatorio)
  • Art. 32 D.P.R. 600/1973 (inviti e questionari)
  • Art. 5 D.Lgs. 74/2000 (omessa dichiarazione)
  • D.Lgs. 194/2025 (recepimento DAC8)

Le informazioni sull’attività di controllo derivano da fonti giornalistiche e professionali, non da un provvedimento dell’Agenzia. Ogni caso va valutato sui documenti specifici.

Articolo aggiornato al 2 ottobre 2026.

Dott. Mario Amodeo – Dottore Commercialista e Revisore Legale

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