In breve. Con l’ordinanza n. 21651 del 24 giugno 2026 (Sez. III, Pres. Scarano, Rel. Pellecchia), commentata da Diritto Bancario il 28 settembre 2026, la Cassazione ha affermato che il fideiussore può opporre alla banca, come difesa ex artt. 1227 e 1945 c.c., il concorso colposo del creditore nella concessione o nel mantenimento abusivo del credito al debitore garantito, per ottenere la riduzione o l’esclusione della pretesa. Sullo stesso provvedimento la Corte ha però ritenuto tardiva l’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.: è un’eccezione in senso stretto e va proposta nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, con l’allegazione dei fatti.
Se hai prestato una fideiussione per una società in difficoltà e ti è stato notificato un decreto ingiuntivo, questa pronuncia indica una difesa in più, ma anche un errore processuale da evitare. Qui di seguito trovi che cosa è stato deciso, quali limiti ha la difesa e come muoverti, tenendo presente che ogni caso va valutato sui documenti specifici.
Il fideiussore può contestare alla banca la concessione abusiva di credito?
Sì, secondo l’ordinanza n. 21651/2026 il garante può farlo in via difensiva, opponendo alla banca di aver contribuito, con un comportamento colposo, alla formazione o all’aggravamento del debito garantito. La contestazione non porta a un risarcimento autonomo, ma a una riduzione o, nei casi più gravi, all’esclusione di quanto la banca pretende dal garante.
Secondo la ricostruzione dei commentatori, la Corte d’appello aveva escluso questa possibilità: riteneva che la concessione abusiva di credito potesse essere fatta valere dalla curatela fallimentare e che l’art. 1227 c.c. riguardasse solo la domanda risarcitoria. La Cassazione ha seguito un’altra strada. Ha affermato che la condotta del creditore contraria ai doveri di correttezza e buona fede può concorrere alla produzione del pregiudizio e incidere sull’estensione dell’obbligazione del garante. Diritto Bancario legge la decisione come il superamento dell’orientamento che riservava questa contestazione alla sola curatela.
Cosa dice la Cassazione 21651/2026 sulla fideiussione e sul credito abusivo?
L’ordinanza si regge su due principi distinti, uno favorevole al garante e uno che richiama alla puntualità processuale.
- Concorso colposo del creditore (artt. 1227 e 1945 c.c.). Il fideiussore può opporre la condotta colposa della banca nella concessione o nel mantenimento del credito, quando ha contribuito al danno o all’aumento dell’esposizione. L’art. 1945 c.c. consente al fideiussore di opporre le eccezioni inerenti al rapporto garantito che spettano al debitore principale. Il concorso colposo è una mera difesa, non un’eccezione in senso stretto: il giudice può rilevarlo anche d’ufficio se i fatti emergono dagli atti e dall’istruttoria.
- Decadenza ex art. 1957 c.c. L’estinzione della garanzia per decorso dei termini è invece un’eccezione in senso stretto, soggetta alle preclusioni processuali. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo va proposta nell’atto di citazione in opposizione, indicando i fatti da cui decorre il termine. Nel caso esaminato il garante l’aveva formulata solo in comparsa conclusionale, e per questo il motivo è stato rigettato.
Il caso nasce da un decreto ingiuntivo di oltre 1,42 milioni di euro ottenuto da una banca contro una società e i suoi fideiussori. Durante l’opposizione la società è fallita; il Tribunale ha revocato il decreto e condannato i garanti in solido a circa 1,29 milioni di euro, e la Corte d’appello di Venezia ha confermato. La Cassazione ha accolto il motivo sulla concessione abusiva e cassato con rinvio su quel punto. Il giudice del rinvio dovrà quindi riesaminare la questione: la pronuncia non decide che il garante sia liberato.
Che cos’è il concorso colposo del creditore ex art. 1227 c.c. nel rapporto con il fideiussore?
È la riduzione (o l’esclusione) di ciò che il creditore può pretendere quando ha contribuito, con un proprio comportamento colposo, a causare o ad aggravare il danno. L’art. 1227 c.c. nasce nel campo del risarcimento; la Cassazione lo applica al rapporto banca-garante attraverso l’art. 1945 c.c.
Il comportamento rilevante è quello descritto dalla massima redazionale pubblicata da Tidona: concedere o mantenere credito a un soggetto in grave difficoltà economico-finanziaria, senza concrete prospettive di risanamento, quando ciò ha determinato un indebito ampliamento del debito garantito. Non basta quindi che l’impresa fosse in crisi: occorre poter sostenere, con fatti e documenti, che la banca ha erogato o mantenuto il credito in modo imprudente e che questo ha pesato sull’importo che oggi viene chiesto al garante.
La banca che finanzia un’impresa in crisi può chiedere il pagamento al fideiussore?
In linea di principio sì: la fideiussione resta un titolo valido, e la difesa del garante opera come correttivo sull’importo. Il principio non cancella la garanzia in modo automatico. Dipende da quanto emerge, caso per caso, sulla situazione dell’impresa al momento delle erogazioni e sul comportamento della banca.
Un’altra pronuncia della stessa stagione, Cass. n. 19276/2026 (indicata nell’indice delle schede di Tidona), precisa che la violazione delle regole di sana e prudente gestione non determina la nullità del finanziamento. Per il garante il campo d’azione resta quindi la valutazione del comportamento della banca e del suo peso sul debito, non la caducazione automatica del finanziamento.
Esiste poi una norma distinta, l’art. 1956 c.c., che riguarda la liberazione del fideiussore di obbligazioni future quando il creditore fa credito al terzo senza autorizzazione, conoscendone il peggioramento patrimoniale. Non è il tema dell’ordinanza, e la sua applicabilità dipende dal testo del contratto di garanzia: va verificata sui documenti.
Come difendersi da un decreto ingiuntivo come garante di una società in crisi?
Il primo passo è rispettare il termine per l’opposizione, che per il decreto ingiuntivo è di 40 giorni dalla notifica (art. 641 c.p.c.), salvo i casi particolari di notifica o di fissazione di un termine diverso nel decreto. L’opposizione si propone con atto di citazione, ed è lì che vanno concentrate tutte le difese.
| Difesa del garante | Base normativa | Natura processuale | Quando proporla |
|---|---|---|---|
| Concorso colposo della banca nella concessione o nel mantenimento abusivo del credito | Artt. 1227 e 1945 c.c. | Mera difesa; rilevabile anche d’ufficio se emerge dagli atti | Nell’atto di opposizione, con fatti e documenti (prudente non rinviarla) |
| Decadenza del fideiussore | Art. 1957 c.c. | Eccezione in senso stretto; non rilevabile d’ufficio | Nell’atto di citazione in opposizione, con allegazione dei fatti e del momento di decorrenza del termine |
| Nullità della garanzia per intese anticoncorrenziali (schema ABI) | Si veda l’articolo dedicato sul blog | Da valutare con il difensore | Nell’atto di opposizione |
Sul punto della nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI rimandiamo all’approfondimento sulle fideiussioni ABI dopo le Sezioni Unite 24825/2026 e su cosa deve provare il garante: è una questione diversa da quella trattata qui, ma può essere esaminata nello stesso giudizio di opposizione.
Entro quando va sollevata l’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.?
Nell’opposizione a decreto ingiuntivo, va sollevata nell’atto di citazione in opposizione. Secondo l’ordinanza 21651/2026, proporla soltanto in comparsa conclusionale è tardivo, e un semplice richiamo alla norma non basta: il garante deve allegare i fatti da cui far decorrere il termine (semestrale, oppure bimestrale se il fideiussore ha espressamente limitato la garanzia a quel termine).
L’art. 1957 c.c. prevede, in sostanza, che il fideiussore resti obbligato solo se il creditore agisce contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita e prosegue con diligenza le istanze. Le clausole delle fideiussioni bancarie derogano spesso a questa regola: vanno quindi lette con attenzione, e la loro validità valutata caso per caso. In questa sede il profilo interessa solo come rischio processuale: una difesa fondata, se proposta tardi, si perde.
Quali documenti servono per sostenere la difesa?
Serve ricostruire la storia del rapporto tra banca e società, non solo il contratto di garanzia. Gli elementi che di norma vanno raccolti sono questi:
- il testo della fideiussione (specifica o omnibus), con importo massimo garantito, durata e clausole di deroga;
- i contratti di finanziamento e di apertura di credito, con le date delle erogazioni e degli affidamenti;
- gli estratti conto e l’andamento delle linee di credito nel tempo;
- bilanci, visure e documenti che mostrino le condizioni economico-finanziarie della società nel periodo delle erogazioni;
- eventuali segnalazioni in Centrale Rischi, solleciti, revoche degli affidamenti e messe in mora;
- il decreto ingiuntivo con la relata di notifica, il ricorso monitorio e la documentazione allegata dalla banca;
- le date di scadenza dell’obbligazione principale e della prima azione della banca verso la società (rilevanti per l’art. 1957 c.c.).
Cosa fare adesso
- Annota la data di notifica del decreto ingiuntivo e calcola subito il termine di 40 giorni: da quella data dipende ogni altra scelta.
- Raccogli i documenti elencati sopra, in particolare contratti, estratti conto e bilanci della società.
- Fai verificare la fideiussione: tipo di garanzia, massimale, clausole di deroga all’art. 1957 c.c., eventuale conformità allo schema ABI.
- Ricostruisci la cronologia del credito: quando la società ha mostrato i segnali di crisi, quali erogazioni o rinnovi sono seguiti, con quali importi.
- Concentra tutte le difese nell’atto di opposizione, comprese le eccezioni in senso stretto come quella ex art. 1957 c.c., con specifica allegazione dei fatti.
- Valuta con un professionista l’opportunità di chiedere un’analisi contabile dei rapporti, perché l’entità dell’eventuale riduzione dipende dai numeri.
Domande frequenti
Il garante può far valere la concessione abusiva di credito anche se la società non è fallita?
Nel caso deciso dalla Cassazione la società era fallita nel corso del giudizio, ma il principio è espresso in termini generali: il garante può opporre la condotta colposa della banca ex artt. 1227 e 1945 c.c. Le applicazioni concrete vanno valutate sui singoli casi e sul testo integrale della pronuncia.
La concessione abusiva di credito rende nulla la fideiussione?
No, almeno non automaticamente. La difesa serve a ottenere una riduzione o un’esclusione della pretesa, non a far dichiarare nulla la garanzia. Con Cass. 19276/2026, inoltre, risulta indicato che la violazione delle regole di sana e prudente gestione non rende nullo il finanziamento.
Il giudice può rilevare il concorso colposo senza che io lo chieda?
Secondo l’ordinanza sì, se i fatti emergono dagli atti e dalle risultanze istruttorie. Ma conviene non fare affidamento su questo: i fatti vanno allegati e provati, altrimenti non emergono.
Posso sollevare la decadenza dell’art. 1957 c.c. in appello o in comparsa conclusionale?
La Cassazione ha ritenuto tardiva l’eccezione sollevata in comparsa conclusionale. Nell’opposizione a decreto ingiuntivo va proposta nell’atto di citazione in opposizione, con i fatti su cui si fonda.
Questa ordinanza chiude la causa a favore del garante?
No. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio sul profilo della concessione abusiva: il giudice del rinvio dovrà esaminarlo. Il risultato finale dipende dalle prove, e non è garantito.
Fonti e riferimenti normativi
- Artt. 1227, 1945, 1956 e 1957 del codice civile; art. 641 c.p.c.
- Cass. civ., Sez. III, ord. 24 giugno 2026, n. 21651 (Pres. Scarano, Rel. Pellecchia).
- Cass. n. 19276/2026 (abusiva concessione di credito e nullità del finanziamento, richiamata dalle schede Tidona).
- Diritto Bancario, 28 settembre 2026: Concessione abusiva di credito eccepibile (anche) dal fideiussore
- Diritto Bancario: Concessione abusiva di credito ed eccezioni del fideiussore (approfondimento)
- Studio Tidona, Magistra Banca e Finanza: Cassazione n. 21651/2026
- Studio Legale Calvello: Fideiussione e credito abusivo, le difese del garante
- PuntodiDiritto: L’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. integra eccezione in senso stretto
Nota: la ricostruzione si fonda sulle massime e sui commenti professionali sopra indicati; per ogni caso concreto è necessario leggere il testo integrale dell’ordinanza.
Articolo aggiornato al 9 ottobre 2026.
Dott. Mario Amodeo – Dottore Commercialista e Revisore Legale
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