Fideiussioni ABI dopo le Sezioni Unite 24825/2026: quando la garanzia è nulla e cosa deve provare il garante

Fideiussioni ABI dopo le Sezioni Unite 24825/2026: quando la garanzia è nulla e cosa deve provare il garante

In breve. Con la sentenza n. 24825, depositata il 28 agosto 2026, le Sezioni Unite della Cassazione stabiliscono che la presenza nella fideiussione delle tre clausole dello schema ABI (reviviscenza, sopravvivenza, deroga all’art. 1957 c.c.) non basta, da sola, a farla dichiarare nulla. Il provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005 resta prova privilegiata solo per le fideiussioni omnibus del periodo 2002-2005; fuori da questo perimetro, e per le garanzie specifiche, il garante deve provare l’intesa anticoncorrenziale e il suo collegamento con il proprio contratto. Sul fronte della decadenza, se c’è la clausola “a prima richiesta” alla banca basta una richiesta stragiudiziale tempestiva. Ogni caso va però valutato sui documenti.

Per anni la difesa di molti garanti si è retta su un’equazione semplice: contratto con le clausole ABI, garanzia nulla. La pronuncia del 2026 non cancella la tutela antitrust affermata dalle Sezioni Unite n. 41994 del 30 dicembre 2021, ma ne ridisegna i confini, soprattutto sul piano della prova. Vediamo cosa cambia per il fideiussore, l’imprenditore-garante e il socio che si vede notificare un decreto ingiuntivo.

Una fideiussione con le clausole ABI è sempre nulla dopo le Sezioni Unite del 2026?

No. La sola coincidenza del testo con lo schema ABI non determina in automatico la nullità: occorre collegare il singolo contratto a un’intesa o a una pratica concordata tra banche.

La decisione nasce dal rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. sollevato dal Tribunale di Siracusa in due cause di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui i garanti avevano eccepito la nullità di clausole che riproducevano quelle dello schema censurato da Banca d’Italia nel 2005. Le Sezioni Unite (Pres. D’Ascola, Rel. Porreca) hanno risposto a tre quesiti: perimetro temporale del provvedimento, applicabilità alle fideiussioni specifiche, rapporto tra art. 1957 c.c. e clausola “a prima richiesta”.

Resta fermo l’impianto del 2021: la nullità, quando sussiste, è parziale e colpisce le clausole riproduttive dello schema, salvo che sia dimostrato che le parti non avrebbero concluso il contratto senza di esse. I commentatori sono concordi nel leggere la sentenza né come una vittoria per le banche né per i garanti: cambia il metodo di esame, che diventa più rigoroso e più legato ai fatti.

Cosa deve provare il fideiussore per far dichiarare la nullità antitrust?

Chi eccepisce la nullità “a valle” deve provare, secondo le regole ordinarie dell’art. 2697 c.c., che esisteva un’intesa o una pratica concordata, anteriore o coeva alla stipula, che si è tradotta nelle clausole del proprio contratto.

In concreto, fuori dal perimetro del provvedimento del 2005, i commenti alla sentenza indicano come elementi rilevanti:

  • modelli contrattuali utilizzati da diversi istituti nel periodo della stipula;
  • documenti che mostrino la diffusione uniforme delle stesse clausole;
  • elementi provenienti dall’istruttoria dell’autorità amministrativa;
  • l’assenza di trattativa individuale sul contratto firmato.

La Corte non impone una prova impossibile: indica espressamente l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. come strumento con cui il garante può assolvere l’onere. Se le tre clausole risultano standardizzate e prive di trattativa, non è inoltre necessario dimostrare un elemento soggettivo o intenzionale dell’intesa: questo attenua, ma non elimina, il carico probatorio. La valutazione finale resta al giudice di merito.

La fideiussione firmata dopo il 2005 (o prima del 2002) è comunque contestabile?

Sì, ma con un onere probatorio più alto. Il provvedimento n. 55/2005 ha accertato l’intesa con riferimento al periodo 2002-2005. Per le garanzie stipulate fuori da quel periodo, sia prima sia dopo, non perde ogni rilievo, ma diventa un elemento di prova con elevata attitudine probatoria che il giudice valuta insieme agli altri elementi.

La Corte esclude di trattarlo come una “fotografia” esportabile senza limiti di tempo: più ci si allontana dal periodo accertato, meno vale come prova autonoma. Per chi ha firmato nel 2015, come nel caso da cui nasce il rinvio, la domanda cruciale è quindi se si riesca a dimostrare che la pratica uniforme fosse ancora in essere all’epoca.

Le fideiussioni specifiche possono essere nulle per le clausole ABI?

Sì, in linea di principio. Banca d’Italia aveva esaminato lo schema della fideiussione omnibus, ma le Sezioni Unite escludono che la natura “specifica” della garanzia sia, da sola, una ragione per negare la tutela antitrust: anche una fideiussione specifica può essere contratto “a valle” di un’intesa.

Non c’è però alcuna estensione automatica. Chi invoca la nullità deve provare che la standardizzazione abbia interessato anche questo segmento di mercato e che sia espressione di una pratica concordata con effetto restrittivo della concorrenza. Il provvedimento del 2005 vale, anche qui, come elemento di prova non autosufficiente.

Tipo di garanzia Ruolo del provv. Banca d’Italia 55/2005 Onere del garante
Omnibus stipulata nel periodo 2002-2005 Prova privilegiata Non deve dimostrare da sé l’intesa; resta il tema della riproduzione delle clausole e dell’eventuale prova contraria della banca sulla nullità parziale
Omnibus prima del 2002 o dopo il 2005 Elemento di prova di elevata attitudine, non autosufficiente Deve fornire ulteriori elementi sull’intesa e sul nesso con il proprio contratto
Specifica (qualsiasi data) Elemento di prova non autosufficiente Deve provare che l’intesa o pratica concordata si è estesa anche alle garanzie specifiche

La banca decade dalla fideiussione se non agisce entro sei mesi (art. 1957 c.c.)?

Dipende dal contenuto del contratto e da cosa ha fatto la banca. Ai sensi dell’art. 1957 c.c., il fideiussore resta obbligato dopo la scadenza dell’obbligazione principale solo se il creditore, entro sei mesi, ha proposto istanze contro il debitore e le ha diligentemente continuate. La clausola ABI di deroga a questa regola, se dichiarata nulla per ragioni antitrust, fa tornare applicabile la disciplina del codice.

Le Sezioni Unite precisano però che la clausola di pagamento “a prima richiesta” ha una funzione diversa: consente un pagamento rapido, differisce le difese del garante a dopo il pagamento (logica assimilabile al solve et repete) e non rientrava tra le clausole censurate nel 2005. La sua validità non viene quindi travolta dalla nullità della deroga all’art. 1957 c.c.

Basta una raccomandata della banca al garante per evitare la decadenza?

Con la clausola “a prima richiesta”, sì: basta un’istanza stragiudiziale inviata al garante nei termini dell’art. 1957 c.c. La banca non deve necessariamente agire in giudizio entro sei mesi, anche se la clausola derogatoria è stata dichiarata nulla.

Dal lato del garante restano punti da verificare sui documenti:

  • se nel contratto c’è davvero una clausola “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta”, e con quale formulazione;
  • da quando decorre il termine di sei mesi (scadenza dell’obbligazione garantita);
  • se la richiesta è stata inviata entro il termine, a chi, con quale mezzo e con quale prova di ricezione;
  • se la banca ha poi proseguito con diligenza, come richiede la norma.

Una richiesta tardiva, generica o priva di prova di ricezione può quindi ancora fare la differenza.

Come difendersi da un decreto ingiuntivo come garante dopo la sentenza 24825/2026?

Prima di tutto rispettando il termine: l’opposizione a decreto ingiuntivo va proposta, di regola, entro 40 giorni dalla notifica. Una volta scaduto, il decreto diventa definitivo e le eccezioni sulla garanzia non sono più proponibili in quella sede.

Nel merito, dopo la sentenza la difesa va costruita su fatti documentati, non più sul solo confronto testuale con lo schema ABI. Le eccezioni più frequenti sono: nullità parziale per intesa anticoncorrenziale; decadenza ex art. 1957 c.c.; difetti del credito azionato dalla banca o dal cessionario. Nei casi di cessione a società di recupero crediti (NPL) è inoltre utile verificare la titolarità del credito e la documentazione prodotta.

Cosa cambia per i giudizi sulle fideiussioni già pendenti?

La sentenza è destinata a incidere sulle migliaia di giudizi pendenti: chi aveva impostato la difesa sul solo automatismo “clausole uguali, garanzia nulla” dovrà verificare tipo e data della fideiussione e rafforzare allegazioni e richieste istruttorie. Sul piano formale, la pronuncia risponde a un rinvio pregiudiziale e restituisce gli atti al Tribunale di Siracusa, ma per la sua autorità è lecito attendersi che i giudici di merito vi si conformino. Ciò va valutato caso per caso e in base allo stato del giudizio. Il dibattito è ancora aperto: la rivista Diritto Bancario ha annunciato un webinar sulla sentenza per il 22 ottobre 2026.

Cosa fare adesso

  1. Recuperare il contratto completo della fideiussione, con data di sottoscrizione, eventuali allegati e il contratto di finanziamento garantito.
  2. Classificare la garanzia: omnibus o specifica, periodo di stipula, presenza delle tre clausole ABI e di una clausola “a prima richiesta”.
  3. Ricostruire la cronologia: scadenza o decadenza dal beneficio del termine del debitore, richieste della banca o del cessionario (data, mezzo, ricezione), atti giudiziali.
  4. Controllare i termini: 40 giorni per l’opposizione a decreto ingiuntivo; sei mesi per l’art. 1957 c.c.
  5. Impostare la prova sull’intesa: modelli di altre banche dell’epoca, documenti dell’istruttoria amministrativa e, se serve, istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.
  6. Valutare le altre eccezioni (calcolo del debito, interessi, usura, titolarità del credito ceduto, eventuale abusiva concessione di credito), che sono tema distinto dalla nullità antitrust.

Domande frequenti

La sentenza 24825/2026 elimina la nullità delle fideiussioni ABI?

No. Conferma la possibile nullità parziale delle clausole riproduttive dello schema ABI, ma esclude automatismi e richiede, fuori dal perimetro 2002-2005 e per le specifiche, una prova più rigorosa dell’intesa.

Cos’è la “prova privilegiata” del provvedimento del 2005?

È il valore probatorio che consente al garante di avvalersi dell’accertamento di Banca d’Italia senza dover dimostrare da sé l’intesa. Vale per le fideiussioni omnibus del periodo 2002-2005; fuori da lì resta un elemento di prova da valutare con gli altri.

Che cosa significa “a prima richiesta” per il garante?

Il garante deve pagare quando la banca lo richiede e può far valere le proprie eccezioni dopo il pagamento. Secondo le Sezioni Unite questa clausola consente alla banca di evitare la decadenza ex art. 1957 c.c. con una richiesta stragiudiziale tempestiva.

Quali documenti servono per contestare la fideiussione?

Il contratto di fideiussione e quello garantito, le comunicazioni ricevute dalla banca o dal cessionario con prova di ricezione, la cronologia della scadenza del debito e gli eventuali atti giudiziali notificati.

Vale anche per le fideiussioni date a un cessionario NPL?

Le questioni di nullità e decadenza riguardano il contratto di garanzia e si pongono anche quando il credito è stato ceduto, perché l’opposizione interessa il rapporto di garanzia. Restano da verificare, in più, titolarità del credito e documentazione del cessionario.

Fonti e riferimenti normativi

Articolo aggiornato al 3 ottobre 2026.

Dott. Mario Amodeo – Dottore Commercialista e Revisore Legale

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