Corte di Cassazione, Sez. VI, ord. 14/01/2020, n. 474: nel caso di verifiche presso la sede del contribuente, deve essere rispettato l’art.12 c.7, L. 212/2000

Dott. Mario Amodeo

Nel caso di verifiche presso la sede, l’accertamento va emesso nel rispetto del termine di 60 giorni previsto dallo “Statuto dei diritti del contribuente” per permettere la comunicazione di osservazioni e richieste che saranno valutate dagli uffici impositori: la scadenza dell’annualità non è valido motivo d’urgenza per emettere l’accertamento prima di 60 giorni dalla consegna del prodromico PVC.

A seguito di un accesso breve presso la sede di una società (S.P.A.), la verifica si concludeva con un PVC consegnato il 2 dicembre.

Prima della fine dell’anno – dopo solo una settimana e all’avvicinarsi del termine di decadenza della pretesa tributaria (31 dicembre) – veniva emesso conseguente avviso di accertamento.

Gli Ermellini pronunciandosi in merito statuiscono che non può costituire “una valida deroga al rispetto del termine dilatorio in questione (ndr.: 60 giorni) la circostanza che il rispetto del medesimo avrebbe comportato la decadenza della pretesa tributaria riferita al 2009, potendosi al riguardo obiettare che trattavasi di circostanza oggettivamente prevedibile e rimessa all’organizzazione dell’ufficio accertatore”.

La Corte, inoltre, non accoglie un ulteriore motivo del ricorrente (AdE) stabilendo che “con riferimento all’IVA, da qualificare tributo armonizzato, doveva essere applicata la c.d. prova di resistenza, affermata dalla citata sentenza Cass. SS.UU. n. 24823 del 2015 e consistente nella verifica in concreto dell’impatto della violazione sull’esito dell’accertamento […] al contrario, allo scopo di evitare un’ingiustificata ridotta protezione da accordare ai tributi armonizzati rispetto a quella che il diritto interno assicura ai tributi non armonizzati, è da ritenere che l’art. 12 comma 7 della legge n. 212 del 2000, nel caso di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, abbia operato una valutazione ex ante circa il rispetto del contraddittorio, attraverso la previsione di nullità dell’atto impositivo per mancato rispetto del termine dilatorio; pertanto anche per i tributi armonizzati, qual è VIVA, la necessità della prova di resistenza, ai fini della verifica del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, scatta solo se la normativa interna non preveda già la sanzione di nullità; e poiché, nel caso in esame, si è trattato di accertamento effettuato con accesso da parte degli accertatori, deve trovare applicazione generale e senza distinzione in relazione al tipo di tributo (se cioè armonizzato od interno) l’art. 12 comma 7 della citata legge n. 212 del 2000, si che, nella specie, l’amministrazione finanziaria avrebbe dovuto rispettare per tutti i tributi accertati il termine dilatorio di giorni 60 previsto dalla norma di cui sopra, termine che, pacificamente, l’ufficio non ha osservato nella specie”.

La richiamata ordinanza, è disponibile per il download al seguente link.