Cripto-attività e Legge di Bilancio Arriva il sostituto d’imposta nella tassazione delle plusvalenze

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Il 2023 è stato caratterizzato dall’avvento di importanti novità nel settore delle cripto-attività; novità originate dalle recenti disposizioni normative in materia, quali la Legge di Bilancio 2023 e l’introduzione della MiCA (“Markets in Crypto Assets” regulation), quest’ultima recentemente approvata dal Parlamento europeo.

Cosa si intende per cripto attività e qual potrebbe essere il cripto andamento per il 2023

Le cripto attività rappresentano una entusiasmante opportunità di investimento. Si tratta di asset digitali basati su tecnologia blockchain, come i famosi Bitcoin ed Ethereum, che permettono di creare e scambiare valore al di fuori del sistema finanziario tradizionale. Nel 2023 si prospetta una forte crescita di interesse anche per i protocolli DeFi, ovvero i servizi finanziari basati su blockchain come prestiti, scambio e investimenti decentralizzati, continueranno la loro ascesa offrendo interessanti opportunità agli investitori più innovativi.

Le nuove regole in Italia sulle cripto-attività

La Legge di Bilancio 2023 e l’introduzione della MiCA (“Markets in Crypto Assets” regulation) rappresentano le novità normative che hanno introdotto nel nostro ordinamento delle regole sulle criptovalute relativamente alla dichiarazione dei redditi e alla tassazione sulle criptoattività, che prima non c’erano. Le nuove regole, dunque, da un lato regolamentano gli obblighi fiscali e la tassazione relative alle cripto-attività, dall’altro ne danno una definizione normativa.

Aspetti di natura fiscale delle criptovalute e cripto-attività: detenzione diretta e indiretta

Con specifico riferimento agli aspetti di natura fiscale e possesso di cripto-attività (Bitcoin, Ether, NFT, ecc.) la normativa fiscale italiana, per effetto della legge finanziaria, ha previsto che chi detiene criptovaluta possa farlo in modo diretto o indiretto.

Detenzione diretta delle cripotvalute

Nel primo caso (c.d. regime “dichiarativo”), la detenzione è diretta e vengono indicate nella dichiarazione dei redditi le plusvalenze derivanti dalla cessione delle cripto-attività, provvedendo poi altrettanto direttamente al versamento delle relative imposte.

Detenzione indiretta

Nel secondo caso, si possono detenere indirettamente cripto.attività tramite un soggetto intermediario specificatamente individuato e qualificato (società fiduciaria, SIM, exchange, ecc.), che agisce con il ruolo di sostituto d’imposta. In tal caso, sarà quest’ultimo che si occuperà del calcolo e del versamento delle imposte dovute a seguito di cessione di cripto-attività detenute in custodia, amministrazione o deposito.

L’intermediario sostituto d’imposta è previsto nella legge di bilancio anche per le cripto-attività. Come funziona

La figura dell’intermediario sostituto d’imposta non è nuova nel nostro ordinamento: si pensi, ad esempio, a una banca che acquisti dei titoli e prelevi, a titolo di imposte, quanto dovuto sulle cedole distribuite o sulla plusvalenza da vendita del titolo.

Il fatto che gli intermediari possano fare da sostituto d’imposta semplifica la gestione degli adempimenti di chi opera in tale campo e apre un nuovo mercato alle banche che vogliano offrire un ulteriore servizio ai propri clienti, permettendo a questi di operare in un contesto più chiaro e completo.

In tal senso, gli obblighi già previsti all’art. 10, D. Lgs. n. 461 del 1997, vengono estesi anche alle cripto-attività. La norma prevede che, salvo l’esercizio delle opzioni per il risparmio amministrato e gestito, i notai nonché gli intermediari professionali, le società ed enti emittenti che comunque intervengano nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare plusvalenze su cripto-attività, rilascino le apposite certificazioni e provvedano alle necessarie comunicazioni all’Amministrazione finanziaria.

Tuttavia, viene considerata alla stessa stregua di una cessione a titolo oneroso (e, pertanto, assumerà rilevanza fiscale) anche il trasferimento di cripto-attività in funzione di rapporti di custodia o amministrazione intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, a eccezione del caso in cui il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

Conclusioni

In ultimo, giova riflettere che l’intervento del sostituto d’imposta, oltre a sollevare chi opera nel campo delle cripto-attività dalla gestione dell’aspetto fiscale, attribuisce allo stesso sostituto tutta una serie di responsabilità (anche sul piano penale) connesse alla correttezza dei calcoli legati alla liquidazione e al versamento delle relative imposte.

Lo svantaggio di tale modus operandi potrebbe essere individuato nel costo che graverà sul cliente che scelga di usufruirne.

Ma, senza alcuna pretesa di stima, e ipotizzando un tariffario di pochi punti millesimali sul valore del transato o sull’importo detenuto, si tratterà di un costo per certi versi risibile se rapportato ai vantaggi prospettati.