Sentenza tributaria favorevole non eseguita dal Fisco: come agire con l’ottemperanza (art. 128 D.Lgs. 175/2024)

Sentenza tributaria favorevole non eseguita dal Fisco: come agire con l'ottemperanza (art. 128 D.Lgs. 175/2024)

In breve. Se hai vinto davanti alla Corte di giustizia tributaria e l’Amministrazione non esegue la sentenza (rimborso, spese di lite, effetti dell’annullamento di un atto), lo strumento è il giudizio di ottemperanza, oggi regolato dall’art. 128 del D.Lgs. 175/2024 (Testo unico della giustizia tributaria, in vigore dal 1° gennaio 2026, che ha preso il posto dell’art. 70 D.Lgs. 546/1992). Non è possibile pignorare l’Amministrazione con il procedimento esecutivo del codice di procedura civile. Per le somme da pagare, la Cassazione ha ritenuto che si possa agire decorsi 90 giorni dalla notifica della sentenza, senza messa in mora. Commento Eutekne del 6 ottobre 2026: la nuova norma estende l’ottemperanza a tutte le sentenze delle Corti di giustizia tributaria e non richiama più il giudicato.

Vincere una causa tributaria è un risultato importante, ma non sempre coincide con l’incasso. Capita che il rimborso non arrivi, che le spese di lite liquidate dal giudice restino impagate o che l’ufficio non dia concreta attuazione all’annullamento di un atto. In questi casi la scelta dello strumento sbagliato fa perdere tempo e, talvolta, rende inammissibile il ricorso. Vediamo come muoversi, dal punto di vista della difesa del contribuente.

Ho vinto la causa con l’Agenzia delle Entrate ma non mi hanno rimborsato: cosa posso fare?

Devi proporre un ricorso per ottemperanza davanti alla Corte di giustizia tributaria competente, che si sostituisce all’ufficio inadempiente e adotta i provvedimenti necessari per dare attuazione alla sentenza.

Il giudizio di ottemperanza non è un’esecuzione forzata, ma un giudizio camerale. Secondo la descrizione del Dipartimento della Giustizia Tributaria, il collegio, sentite le parti e acquisiti i documenti necessari, adotta con sentenza immediatamente esecutiva i provvedimenti indispensabili in luogo dell’ufficio che li ha omessi, attenendosi al dispositivo e alla motivazione della sentenza da attuare.

Nella pratica può servire per:

  • ottenere il rimborso del tributo pagato in eccedenza (ad esempio in pendenza di giudizio), con gli interessi;
  • recuperare le spese di lite liquidate a carico dell’Amministrazione;
  • far dare attuazione a una sentenza che ha annullato un atto (sgravio, cancellazione di iscrizioni a ruolo o di misure cautelari collegate).

Posso pignorare l’Agenzia delle Entrate con una sentenza tributaria favorevole?

No: per le sentenze tributarie favorevoli al contribuente l’esecuzione forzata del codice di procedura civile è esclusa e l’ottemperanza è l’unico rimedio.

La Cassazione lo ha ribadito con l’ordinanza n. 3097 del 2 febbraio 2024 (Sez. III): dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 156/2015, il contribuente non può chiedere la copia esecutiva della sentenza tributaria per avviare un pignoramento civile, ma deve usare il giudizio di ottemperanza. Il caso riguardava un contribuente che, per recuperare le spese di lite, aveva ottenuto il rilascio di copie delle sentenze con formula esecutiva: la Suprema Corte ha cassato senza rinvio il provvedimento che lo consentiva.

Può sembrare un paradosso, visto che il Fisco dispone di strumenti coattivi molto incisivi nei confronti del contribuente (ne parliamo nella guida al pignoramento esattoriale sul conto corrente). Ma la regola è questa: il contribuente vittorioso passa dal giudice tributario, non dall’ufficiale giudiziario.

Dopo quanti giorni dalla sentenza posso chiedere l’ottemperanza?

Per le somme dovute in base alla sentenza, il riferimento è il termine di 90 giorni dalla notificazione della sentenza all’ente soccombente.

Il termine nasce dalle norme sull’esecuzione delle sentenze (artt. 68 e 69 D.Lgs. 546/1992, oggi confluite nel Testo unico, rispettivamente negli artt. 126 e 127): il tributo pagato in eccesso va rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notifica e anche il pagamento delle somme dovute deve avvenire entro lo stesso termine (o dalla presentazione della garanzia, se il giudice l’ha richiesta). Ne derivano due conseguenze pratiche:

  • la sentenza va notificata: il decorso dei 90 giorni parte dalla notifica, non dal deposito;
  • non si deve agire prima: la Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso proposto per recuperare spese legali prima della scadenza dei 90 giorni (precisando anche che il termine è di 90 e non di 120 giorni).

Serve la messa in mora?

Per le somme con termine legale di 90 giorni, secondo l’orientamento più recente della Cassazione no. Con la sentenza n. 7621 del 30 marzo 2026 la Corte ha affermato che, decorsi i novanta giorni entro cui la legge impone l’adempimento all’ente impositore, l’ottemperanza può essere chiesta senza costituzione in mora; la decisione è stata commentata dalla stampa specializzata anche in relazione alla pronuncia n. 7617 della stessa data.

Attenzione però: in precedenza era stata affermata la regola opposta (ad esempio Cass. ord. 16199/2025, che aveva considerato la messa in mora una condizione generale di proponibilità, derogabile solo se la legge fissa un termine di adempimento). Per questo, quando la sentenza non riguarda il pagamento di una somma con termine legale (ad esempio un obbligo di fare, come l’annullamento di un’iscrizione), la prudenza suggerisce di valutare con il difensore se inviare comunque una formale intimazione prima del ricorso.

Serve il passaggio in giudicato per agire in ottemperanza dopo il Testo unico?

No. Il commento Eutekne del 6 ottobre 2026 evidenzia che l’art. 128 estende l’ottemperanza a tutte le sentenze delle Corti di giustizia tributaria e non contiene più il riferimento al giudicato, presente invece nella formulazione originaria dell’art. 70 D.Lgs. 546/1992.

Il risultato è coerente con l’esecutività immediata delle sentenze tributarie di primo e secondo grado, già riconosciuta dal D.Lgs. 156/2015, e con quanto affermato dalla Cassazione: l’ottemperanza può essere proposta anche se la sentenza non è divenuta definitiva. Questo vale anche se l’ufficio ha proposto appello: l’impugnazione dell’ente non sospende automaticamente l’esecutività, salvo che il giudice disponga diversamente.

Come si fa il ricorso per ottemperanza nel processo tributario?

Il ricorso si deposita presso la segreteria della Corte competente, nelle forme previste dall’art. 128, che prevede il deposito in doppio originale. La norma va letta sul testo vigente prima di ogni deposito, perché il processo tributario è telematico e le modalità operative vanno verificate.

Il giudice competente è:

  • la Corte di giustizia tributaria di primo grado che ha pronunciato la sentenza, se è rimasta inappellata o se l’appello si è chiuso con una pronuncia di inammissibilità, improcedibilità o estinzione;
  • la Corte di giustizia tributaria di secondo grado in ogni altro caso.

Nel ricorso vanno indicati con precisione i fatti e la sentenza di cui si chiede l’attuazione: nella disciplina previgente l’omessa indicazione comportava l’inammissibilità e non c’è motivo di ritenere che oggi convenga essere meno rigorosi. Sempre in base al meccanismo dell’ex art. 70, l’ufficio ha un breve termine (venti giorni dalla comunicazione) per presentare osservazioni e documentare l’eventuale adempimento; la trattazione avviene in camera di consiglio e, se l’inadempimento è accertato, il collegio dispone gli atti necessari, anche nominando un commissario ad acta.

Come recupero le spese di lite liquidate dalla Corte di giustizia tributaria?

Con lo stesso percorso: notifica della sentenza, attesa dei 90 giorni e, in assenza di pagamento, ricorso per ottemperanza.

Le spese di lite sono il caso più frequente di inadempimento. Anche la Cassazione ha affrontato il tema più volte: con l’ordinanza n. 7572/2024 ha escluso la necessità di una messa in mora, dopo i 90 giorni, per l’ottemperanza sulle spese legali. Per questo conviene verificare, prima di agire, che i 90 giorni siano effettivamente decorsi dalla notifica e che le coordinate di pagamento siano state fornite all’ente.

Quadro riassuntivo: quando e come agire

Situazione Passo da compiere Punto di attenzione
Rimborso di tributi pagati in eccedenza Notifica della sentenza; dopo 90 giorni ricorso per ottemperanza Il termine decorre dalla notifica, non dal deposito
Spese di lite liquidate Notifica della sentenza; dopo 90 giorni ricorso per ottemperanza Ricorso prematuro = inammissibilità
Annullamento di un atto non attuato (sgravio, cancellazione) Valutare intimazione formale e poi ricorso per ottemperanza Manca un termine legale di pagamento: attenzione al requisito della messa in mora
Tentazione di pignorare l’ente Non farlo Esecuzione civile esclusa (Cass. 3097/2024)

Cosa fare adesso: i passi concreti

  1. Verifica la sentenza: che cosa dispone esattamente (rimborso, importi, spese, annullamento) e se è stata appellata.
  2. Notifica la sentenza all’ente soccombente (Agenzia delle Entrate, Agente della riscossione o altro ente), controllando con cura indirizzo e modalità di notifica: sul tema degli errori di notifica ti può essere utile l’articolo sulla notifica dell’appello tributario al domicilio eletto.
  3. Calcola i 90 giorni dalla notifica e conserva la prova dell’avvenuta ricezione.
  4. Chiedi l’adempimento in modo documentato (rimborso, IBAN, calcolo degli interessi), anche se non è sempre obbligatorio.
  5. Se l’ente non paga, deposita il ricorso per ottemperanza presso la Corte competente, con la sentenza, la prova della notifica e la documentazione dell’inadempimento.
  6. Tieni sotto controllo le scadenze: un errore di competenza o di forma può costare mesi.

Domande frequenti

Posso agire in ottemperanza se l’ufficio ha appellato la sentenza?

Le sentenze tributarie sono esecutive e, dopo il Testo unico, l’art. 128 non richiede più il giudicato. L’appello dell’ente non sospende automaticamente l’esecuzione, salvo diversa decisione del giudice. Il caso concreto va valutato sugli atti.

Posso notificare un precetto all’Agenzia delle Entrate?

No. Per le sentenze tributarie l’esecuzione civile è esclusa: l’unico rimedio è l’ottemperanza (Cass. ord. 3097/2024).

Quanto tempo ho per proporre il ricorso per ottemperanza?

Prima si attendono i 90 giorni dalla notifica; per la scadenza finale, una parte della dottrina richiama la prescrizione ordinaria decennale (Cass. 18027/2016), ma conviene non attendere e agire senza ritardi.

La Cassazione impone sempre la messa in mora?

Non per le somme dovute con termine di 90 giorni, secondo Cass. n. 7621/2026. Un precedente orientamento (Cass. ord. 16199/2025) richiedeva la messa in mora; nei casi dubbi si valuta con il difensore.

Chi decide sull’ottemperanza?

La Corte di giustizia tributaria di primo grado che ha pronunciato la sentenza, se inappellata o con appello chiuso in rito; altrimenti la Corte di secondo grado.

Fonti e riferimenti normativi

  • D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175, Testo unico della giustizia tributaria, artt. 126, 127 e 128 (in vigore dal 1° gennaio 2026) – testo consolidato.
  • Artt. 68, 69 e 70 D.Lgs. 546/1992 (norme previgenti, confluite nel Testo unico).
  • D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 (esecutività delle sentenze tributarie ed esclusione dell’esecuzione forzata civile).
  • Cass. civ., Sez. III, ord. 2 febbraio 2024, n. 3097 – ottemperanza unico rimedio; commento del Dipartimento della Giustizia Tributaria.
  • Cass. 30 marzo 2026, n. 7621 (ottemperanza senza messa in mora dopo 90 giorni); cfr. anche n. 7617 della stessa data, riportata dalla stampa specializzata – commento di Commercialista Telematico.
  • Cass. ord. n. 7572/2024 (spese legali) e Cass. ord. n. 16199/2025 (orientamento contrario sulla messa in mora).
  • Dipartimento della Giustizia Tributaria – Ricorso per ottemperanza.
  • Eutekne.info, 6 ottobre 2026, commento sull’estensione dell’ottemperanza a tutte le sentenze nel Testo unico.

Le informazioni hanno carattere generale e non sostituiscono la valutazione del caso concreto sui documenti; in particolare il testo dell’art. 128 va verificato nella versione vigente prima di ogni deposito.

Articolo aggiornato al 6 ottobre 2026.

Dott. Mario Amodeo – Dottore Commercialista e Revisore Legale

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