L’ABF ritorna a occuparsi di contratti di cessione del quinto e applica la sentenza “Lexiton”.

Dott. Mario Amodeo

Lo scorso 27 febbraio l’Arbitro Bancario e Finanziario, collegio di Milano, con la decisione n.3159 si è espresso in tema di contratti di cessione del quinto e loro estinzione anticipata.

La vicenda verteva su un contratto di finanziamento stipulato nel 2014 ed estinto anticipatamente dopo il pagamento della 48a rata sulle 120 totali.

L’ABF, riprendendo i dettami della Corte di Giustizia Europea – che si è espressa con la sentenza del 11/09/2019, sulla causa C-383/18 (c.d. sentenza “Lexiton”) – ha accolto parzialmente il ricorso disponendo che l’intermediario corrispondesse tutte le somme (ricalcolate in proporzione) originariamente addebitate a titolo di spese, costi e commissioni alla parte ricorrente.

Tale approccio segue il filone, già intrapreso dall’ABF in passato, secondo il quale a seguito della sentenza “Lexiton”, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi “up front.

Il criterio applicabile per la riduzione dei costi – mancando di una diversa previsione pattizia – deve essere determinato in via dall’organo decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi l’ABF continua ad applicare gli orientamenti consolidati.

La decisione è disponibile per il download al seguente link.